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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
CantieriCass. pen.01/01/2020

Cass. pen. sez. IV, in tema di obblighi verso lavoratori autonomi nei cantieri

Estensione degli obblighi prevenzionistici ai lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
01/01/2020
Tema
Cantieri
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 21art. 90art. 92
Parole chiave
lavoratori autonomiart. 21cantieriCSEtessera riconoscimento

In sintesi

Estensione degli obblighi prevenzionistici ai lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili

Massima

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri temporanei o mobili sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 21 D.Lgs. 81/08 (utilizzo di attrezzature conformi al Titolo III, uso di DPI, tessera di riconoscimento) e devono integrarsi nel sistema di coordinamento del cantiere. Il committente e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) sono responsabili di verificare la regolare integrazione del lavoratore autonomo nel POS dell’impresa affidataria e nel PSC.

Commento didattico

L’art. 21 D.Lgs. 81/08 estende ai lavoratori autonomi (e ai componenti dell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., ai piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c., ai soci di società semplici operanti nel settore agricolo) un nucleo essenziale di obblighi prevenzionistici: utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III; utilizzare DPI conformi al Titolo III Capo II; munirsi di tessera di riconoscimento (art. 6 L. 123/2007) corredata di foto, generalità e indicazione del committente, quando svolgano la loro attività in regime di appalto o subappalto. Hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione, ma non è obbligo. Nei cantieri temporanei o mobili, però, gli obblighi si infittiscono: il CSE deve verificare che il lavoratore autonomo si integri correttamente nel sistema di coordinamento (POS dell’impresa affidataria, PSC) e che le sue lavorazioni non creino interferenze pericolose con quelle delle altre imprese. La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui il committente e il CSE non possono "scaricare" la responsabilità sul lavoratore autonomo: la loro posizione di garanzia comprende la verifica della regolare integrazione del solo o dei lavoratori autonomi nel sistema cantieristico. Va inoltre verificato che il lavoratore autonomo abbia stipulato polizza assicurativa contro gli infortuni (INAIL artigiano o equivalente).

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Verificare che il lavoratore autonomo sia munito di tessera di riconoscimento ex L. 123/2007.
  • Integrare le lavorazioni del lavoratore autonomo nel POS dell’impresa affidataria e nel PSC.
  • Verificare che le attrezzature e i DPI siano conformi al Titolo III D.Lgs. 81/08.
  • Richiedere copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL artigiano o polizza equipollente).
  • Il CSE deve includere il lavoratore autonomo nei sopralluoghi e nelle riunioni di coordinamento.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV n. 27582/2018; Cass. pen. sez. IV n. 38824/2017

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di obblighi verso lavoratori autonomi nei cantieri.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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