Cass. pen. sez. IV, sent. n. 8500 del 2025 (in tema di responsabilità del preposto ex artt. 19 e 299 D.Lgs. 81/08)
Preposto: obbligo di interruzione immediata dei lavori in caso di pericolo grave e immediato — responsabilità autonoma ex art. 19 e art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- 8500/2025
- Data
- 28/02/2025
- Tema
- Preposto
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 19art. 299
- Parole chiave
- prepostoart. 19 lett. f-bisinterruzione lavoripericolo grave e immediatoL. 215/2021art. 299D.Lgs. 231/2001
In sintesi
Preposto: obbligo di interruzione immediata dei lavori in caso di pericolo grave e immediato — responsabilità autonoma ex art. 19 e art. 25-septies D.Lgs. 231/01
Massima
Il preposto, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 81/08 introdotto dalla L. 17/12/2021 n. 215, è tenuto a interrompere immediatamente l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato e non può delegare questa valutazione al lavoratore. L'omessa interruzione dei lavori in presenza di un rischio concretamente percepibile integra la colpa specifica punita dall'art. 19, con possibile responsabilità anche ai fini dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per la persona giuridica.
Commento didattico
Con questa pronuncia la Sezione IV penale fornisce una lettura sistematica del nuovo assetto normativo introdotto dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, che ha convertito il D.L. 146/2021, rafforzando in modo significativo la posizione di garanzia del preposto. L'art. 19 comma 1 lett. f-bis) D.Lgs. 81/08, introdotto dalla novella, impone al preposto di interrompere temporaneamente l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato, senza che tale valutazione possa essere rimessa al singolo lavoratore. La Corte chiarisce tre punti essenziali. Primo: il dovere di interruzione è personale e inderogabile — una direttiva aziendale contraria (es. "non si interrompe mai la produzione") è nulla per contrasto con norma imperativa e non scrimina la condotta omissiva del preposto. Secondo: il pericolo grave e immediato che attiva l'obbligo non richiede la certezza dell'evento lesivo ma solo la sua concreta percepibilità da parte di un soggetto qualificato con le competenze del preposto; la Corte applica il criterio dell'agente modello in posizione analoga. Terzo: l'omessa interruzione può avere riflessi sulla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, laddove il preposto abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente (es. per non rallentare la produzione). Sul piano dell'art. 299 D.Lgs. 81/08, la Corte ribadisce che la posizione di garanzia del preposto grava anche sul preposto "di fatto", ossia sul soggetto che eserciti concretamente le funzioni di sorveglianza e direzione dei lavoratori senza una formale investitura. La sentenza ha diretti riflessi sull'aggiornamento biennale del preposto introdotto dall'Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17 aprile 2025: la formazione adeguata è presupposto di esigibilità dell'obbligo di interruzione, e la sua omissione aggrava la responsabilità del datore.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Nominare formalmente il preposto con atto scritto che espliciti il potere/dovere di interruzione immediata dell'attività ex art. 19 comma 1 lett. f-bis) D.Lgs. 81/08, garantendogli piena copertura disciplinare per l'esercizio legittimo di tale potere.
- Erogare la formazione iniziale e l'aggiornamento biennale previsti dall'Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17/04/2025, con specifici moduli sul riconoscimento del pericolo grave e immediato e sulle procedure di blocco e ripresa dell'attività.
- Inserire nel DVR e nel piano di emergenza la procedura aziendale di interruzione dei lavori da parte del preposto, con modalità di segnalazione immediata al datore e al dirigente e di documentazione dell'evento (verbale, comunicazione scritta).
- Verificare tramite audit periodici che i preposti esercitino concretamente le funzioni di sorveglianza in campo: la mera nomina formale senza presenza effettiva configura violazione dell'art. 19 comma 3-bis e aggrava la responsabilità del datore.
- Per le persone giuridiche, integrare il MOG ex art. 30 D.Lgs. 81/08 con protocolli specifici sul ruolo del preposto e sui flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, al fine di presidiare il rischio ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV (rassegna post D.L. 146/2021)
- L. 17 dicembre 2021 n. 215 (conversione D.L. 146/2021)
- Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17/04/2025 (formazione preposti)
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, sent. n. 8500 del 2025 (in tema di responsabilità del preposto ex artt. 19 e 299 D.Lgs. 81/08).
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