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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DatoreCass. pen.01/01/2017

Cass. pen. e civ. sez. lav., in tema di lavoro notturno e sorveglianza sanitaria

Obblighi del datore di lavoro per i lavoratori notturni: sorveglianza sanitaria e limiti orari

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
rassegna
Data
01/01/2017
Tema
Datore
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 28art. 41
Parole chiave
lavoro notturnoturniD.Lgs. 66/2003sorveglianza sanitariaidoneità

In sintesi

Obblighi del datore di lavoro per i lavoratori notturni: sorveglianza sanitaria e limiti orari

Massima

Il lavoratore notturno (almeno tre ore di lavoro tra le 24 e le 5 per almeno 80 giorni all’anno) è soggetto a sorveglianza sanitaria specifica preventiva e periodica ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e dell’art. 41 D.Lgs. 81/08. La sua mansione non può superare le 8 ore in media ogni 24 ore; il datore deve trasferirlo ad altra mansione diurna in caso di sopravvenuta inidoneità accertata dal medico competente.

Commento didattico

Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (orario di lavoro) e dal D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria). La definizione di "lavoratore notturno" è duplice: chi presta almeno 3 ore di lavoro tra le 24 e le 5 in via consuetudinaria; chi presta lavoro notturno per almeno 80 giorni l’anno. Gli obblighi del datore: rispetto del limite di 8 ore in media ogni 24 ore (in media calcolata su periodo non superiore alla settimana, salvo deroghe contrattuali); valutazione del rischio specifico nel DVR (art. 28); sorveglianza sanitaria con visita preventiva e periodica (almeno ogni 2 anni, salvo specifiche più frequenti); trasferimento a mansione diurna in caso di sopravvenuta inidoneità accertata dal medico competente o per maternità (D.Lgs. 151/2001); informativa al lavoratore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione (es. luminosità adeguata, pause, alimentazione). Particolare tutela è prevista per la lavoratrice madre (divieto di adibirla al lavoro notturno fino al compimento del primo anno di età del bambino). La giurisprudenza ha valorizzato la sorveglianza sanitaria specifica come elemento chiave: in caso di insorgenza di patologie correlate al ritmo circadiano (disturbi del sonno, gastrici, cardiovascolari, metabolici), il datore che non abbia attivato regolare sorveglianza sanitaria può essere chiamato a risarcire il danno biologico.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Identificare nominativamente i lavoratori notturni nel registro orario e nel DVR.
  • Programmare sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (almeno biennale).
  • In caso di inidoneità, trasferire a mansione diurna compatibile (art. 42 D.Lgs. 81/08).
  • Garantire le tutele per maternità: divieto fino a 1 anno del bambino e facoltà di rifiuto fino a 3 anni.
  • Informare i lavoratori notturni sui rischi specifici (disturbi sonno, cardiovascolari, metabolici).

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. civ. sez. lav. n. 7964/2018 in tema di trasferimento per inidoneità

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. e civ. sez. lav., in tema di lavoro notturno e sorveglianza sanitaria.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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