Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione "sostanziale" del lavoratore (rassegna 2015-2020)
Obbligo di formazione del lavoratore: non basta il rispetto formale del monte ore, occorre l’effettiva acquisizione di conoscenze
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2020
- Tema
- Formazione
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 36art. 37art. 73
- Parole chiave
- formazioneart. 37apprendimento effettivoverificaaddestramento
In sintesi
Obbligo di formazione del lavoratore: non basta il rispetto formale del monte ore, occorre l’effettiva acquisizione di conoscenze
Massima
L’obbligo di formazione ed informazione del lavoratore ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 non si esaurisce nel rispetto formale del monte ore previsto dagli Accordi Stato-Regioni, ma richiede l’effettiva acquisizione, da parte del lavoratore, delle conoscenze necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni assegnate. La verifica dell’apprendimento non può ridursi a una mera firma di registro: deve essere documentata mediante test, valutazioni pratiche o affiancamenti, pena la non opponibilità della formazione in sede di contestazione.
Commento didattico
Una delle linee giurisprudenziali più solide e recenti riguarda il concetto di "formazione effettiva" o "sostanziale". La Sezione IV penale, in numerose pronunce, ha chiarito che il datore di lavoro non può limitarsi a far firmare un foglio di presenza al lavoratore per ritenere assolto l’obbligo formativo. Gli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 impongono un risultato: l’acquisizione, da parte del destinatario, delle conoscenze e competenze necessarie a svolgere la mansione in sicurezza. Quando l’infortunio è causalmente collegato a una manovra errata che una formazione adeguata avrebbe evitato, la mera esibizione dell’attestato di partecipazione al corso non esonera il datore. Il giudice esamina la qualità del percorso: contenuti effettivamente trattati, modalità di verifica dell’apprendimento (test scritti, prove pratiche, affiancamento sul campo), aggiornamento periodico, formazione specifica per mansione e per cambio mansione (art. 37 c. 4). Questa linea è stata rafforzata dal D.L. 146/2021 (convertito in L. 215/2021), che ha reso obbligatoria la formazione del datore di lavoro e ha sanzionato la formazione assente o inadeguata. L’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17 aprile 2025 ha definito i nuovi monte ore per RSPP e preposti, ribadendo l’obbligo di verifica dell’apprendimento. Per il RSPP è cruciale che le check-list di verifica formativa siano archiviate insieme ai registri presenza, ai test corretti e alle attestazioni di affiancamento. La formazione e-learning è ammessa solo per i moduli teorici, sempre con tracciamento del tempo di fruizione (LMS conforme) e con verifica finale documentata.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Archiviare insieme: registro presenza, slide consegnate, test corretti, valutazioni pratiche, attestati nominativi.
- Effettuare formazione specifica per ogni cambio mansione, trasferimento o introduzione di nuove attrezzature (art. 37 c. 4).
- Per l’e-learning, garantire tracciamento del tempo effettivo di fruizione (LMS SCORM/AICC) e verifica finale.
- Documentare l’affiancamento iniziale del lavoratore neoassunto con tutor formalmente designato.
- Aggiornare la formazione secondo Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR 17/04/2025 (5 anni per lavoratori, 2 anni per preposti).
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 30227/2020; Cass. pen. sez. IV n. 22147/2017
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di formazione "sostanziale" del lavoratore (rassegna 2015-2020).
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