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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
PrepostoCass. pen.01/01/2023

Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2021-2023 (sintesi editoriale)

Posizione di garanzia del preposto: autonomia operativa e limiti della delega di fatto

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
Sez. IV (orientamento consolidato 2021-2023)
Data
01/01/2023
Tema
Preposto
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 2art. 19art. 55
Parole chiave
prepostoposizione di garanziaautonomia operativapericolo grave immediatoD.L. 146/2021art. 19

In sintesi

Posizione di garanzia del preposto: autonomia operativa e limiti della delega di fatto

Massima

Il preposto — inteso come la persona che sovraintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e controlla la corretta esecuzione (art. 19 D.Lgs. 81/08) — riveste una posizione di garanzia che lo obbliga a interrompere immediatamente l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato (art. 19 co. 1 lett. f-bis), anche in assenza di indicazione espressa del datore. La giurisprudenza ha chiarito che il preposto non può limitarsi a “riferire al superiore” in situazioni di pericolo immediato: il suo obbligo è di intervento diretto. La responsabilità penale del preposto non è esclusa dalla circostanza che il datore non abbia fornito le risorse necessarie per eliminare il rischio, qualora il preposto non abbia a sua volta segnalato l’impossibilità di adempiere ai propri obblighi. Orientamento consolidato: Cass. pen. Sez. IV, anni 2021-2023, rafforzato da D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 che ha ampliato i poteri e gli obblighi del preposto.

Commento didattico

Il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, ha ampliato in modo significativo i poteri e gli obblighi del preposto, introducendo all’art. 19 co. 1 lett. f-bis il dovere di interrompere temporaneamente l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e immediato. La giurisprudenza consolidata ante e post riforma ha chiarito che la posizione di garanzia del preposto è autonoma rispetto a quella del datore e del dirigente: non si tratta di una responsabilità derivata, ma di una responsabilità propria che nasce dall’esercizio concreto delle funzioni di sorveglianza. La Cassazione ha rigettato la tesi difensiva secondo cui il preposto, privo di poteri di spesa, non potrebbe essere ritenuto responsabile delle carenze strutturali dell’organizzazione: il preposto non è tenuto a eliminare il rischio strutturale, ma è tenuto a interrompere le lavorazioni finché il rischio non sia eliminato e a segnalare formalmente al datore l’impossibilità di operare in sicurezza. Se omette sia l’interruzione sia la segnalazione, risponde in concorso con il datore. La figura del preposto “di fatto” — il caposquadra o il caporeparto che esercita concretamente funzioni di sorveglianza senza investitura formale — è parimenti soggetta alla posizione di garanzia ex art. 299 D.Lgs. 81/08. Per i datori di lavoro la sentenza ha importanti ricadute organizzative: è necessario nominare formalmente i preposti, formarli (con aggiornamento biennale ex Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17 aprile 2025) e garantire loro gli strumenti per esercitare concretamente i poteri di vigilanza.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Il D.L. 146/2021 ha introdotto l’obbligo per il preposto di interrompere l’attività di lavoro in caso di pericolo grave e immediato (art. 19 co. 1 lett. f-bis): aggiornare il mansionario e la procedura interna di sicurezza.
  • La giurisprudenza post-2022 ha ritenuto il preposto responsabile per omessa interruzione dei lavori in situazioni di rischio evidente, anche quando le carenze fossero strutturali e non dipendenti dal preposto.
  • Il preposto che non possa eliminare il rischio per mancanza di risorse deve segnalare formalmente al datore l’impossibilità di adempiere: la segnalazione scritta è elemento difensivo essenziale.
  • Nominare formalmente i preposti con atto scritto, designando anche un sostituto per i periodi di assenza, ed erogare la formazione iniziale e l’aggiornamento biennale previsti dall’Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17 aprile 2025.
  • Verificare che nessun soggetto eserciti di fatto funzioni di preposto senza nomina formale: il preposto “di fatto” ex art. 299 D.Lgs. 81/08 risponde penalmente, aggravando anche la posizione del datore.

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. Sez. IV, orientamento consolidato 2021-2023 (sintesi editoriale).

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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