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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
PrepostoCass. pen.14/11/2024

Cass. pen. sez. IV, sent. n. 47832 del 14/11/2024

Preposto: obbligo di vigilanza continua e responsabilità per omessa organizzazione della sorveglianza in assenza fisica dal cantiere

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
47832/2024
Data
14/11/2024
Tema
Preposto
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 19art. 299
Parole chiave
prepostoomessa vigilanzaposizione di garanziapreposto di fattoart. 19art. 299

In sintesi

Preposto: obbligo di vigilanza continua e responsabilità per omessa organizzazione della sorveglianza in assenza fisica dal cantiere

Massima

Il preposto risponde penalmente per omessa vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza anche nei periodi in cui non è fisicamente presente sul luogo di lavoro, qualora avesse il potere e il dovere di organizzare, attraverso turni, delega a sorvegliante o altra soluzione organizzativa, la continuità del controllo sull’osservanza delle prescrizioni di sicurezza da parte dei lavoratori. L’obbligo di vigilanza di cui all’art. 19 D.Lgs. 81/08 non si esaurisce nella presenza fisica ma impone al preposto di strutturare l’organizzazione del lavoro in modo tale che il controllo sia garantito anche in sua assenza. La posizione di garanzia del preposto "di fatto", ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, grava parimenti sul soggetto che eserciti concretamente le funzioni di sorveglianza senza formale investitura.

Commento didattico

La pronuncia consolida e precisa l’indirizzo giurisprudenziale in materia di obbligo di vigilanza del preposto, colmando un’area grigia frequente nella prassi dei cantieri e degli impianti industriali: quella del turno di pausa o del momento in cui il preposto si allontana temporaneamente dall’area di lavoro. La Corte afferma che l’art. 19 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 — che impone al preposto di "sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza" — non contempla eccezioni legate alla presenza fisica. Il preposto, in quanto titolare di una posizione di garanzia funzionale, deve pertanto predisporre, nei limiti dei poteri organizzativi che la legge e il contratto gli attribuiscono, i meccanismi affinché il controllo sia ininterrotto. La Corte chiarisce altresì che l’art. 299 D.Lgs. 81/08 estende la posizione di garanzia ai soggetti che esercitino in concreto le funzioni di preposto anche senza nomina formale, con la conseguenza che il "capocantiere di fatto" o il "caporeparto" non nominato non può invocare l’assenza di una delega scritta per sottrarsi alla responsabilità penale. Ai fini pratici, la sentenza impone di rivedere l’organizzazione degli turni e delle assenze nei contesti produttivi ad alto rischio: non è sufficiente affidare i lavoratori a loro stessi nell’intervallo di assenza del preposto. La formazione del preposto — oggi aggiornata biennalmente dall’Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17 aprile 2025 — deve includere specifici moduli sull’organizzazione della sorveglianza in sua assenza.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Prevedere nel piano organizzativo di cantiere o di reparto la designazione di un sostituto o sorvegliante per i periodi di assenza del preposto, documentandola per iscritto.
  • Inserire nel DVR la procedura di presidio della sicurezza durante le pause e i cambi turno, specificando chi esercita le funzioni di sorveglianza e con quali poteri.
  • Formare i preposti — con aggiornamento biennale ex Accordo Stato-Regioni n. 78/CSR del 17/04/2025 — anche sull’organizzazione della vigilanza in loro assenza e sul riconoscimento dei comportamenti a rischio dei lavoratori.
  • Verificare tramite audit che nessun soggetto eserciti di fatto funzioni di preposto senza nomina formale: il preposto "di fatto" ex art. 299 D.Lgs. 81/08 è comunque penalmente responsabile, ma la mancata nomina aggrava la posizione del datore.
  • Nei contratti di appalto interni, specificare chi svolge le funzioni di preposto per ciascuna impresa presente e garantire la continuità della vigilanza anche nelle fasi di sovrapposizione delle lavorazioni.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV (rassegna post L. 215/2021 — art. 19 comma 3-bis)
  • Cass. pen. sez. IV, anno 2023 (preposto di fatto — art. 299)

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, sent. n. 47832 del 14/11/2024.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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