Cass. pen. sez. IV, in tema di attrezzature di lavoro, marcatura CE e verifiche periodiche
Obblighi del datore di lavoro per attrezzature di lavoro: conformità, manutenzione e verifiche periodiche ex art. 71
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2019
- Tema
- DPI
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 69art. 70art. 71art. 72allegato VII
- Parole chiave
- attrezzature lavoroart. 71marcatura CEverifiche periodicheAllegato VII
In sintesi
Obblighi del datore di lavoro per attrezzature di lavoro: conformità, manutenzione e verifiche periodiche ex art. 71
Massima
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del Titolo III D.Lgs. 81/08 e provviste di marcatura CE; le attrezzature di cui all’Allegato VII sono soggette a verifica periodica obbligatoria con periodicità ivi indicata, da effettuare a cura di INAIL, ASL/ARPA o soggetti privati abilitati ex D.M. 11 aprile 2011. L’omessa verifica periodica integra contravvenzione e fonda la responsabilità del datore per gli infortuni causalmente riconducibili al malfunzionamento dell’attrezzatura.
Commento didattico
Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro. L’art. 70 stabilisce che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (Direttiva Macchine 2006/42/CE; Direttiva ATEX 2014/34/UE; Direttiva PED 2014/68/UE; ecc.). Le attrezzature acquistate dopo il 21 settembre 1996 devono avere marcatura CE e dichiarazione di conformità; quelle preesistenti devono comunque essere conformi all’Allegato V. L’art. 71 elenca gli obblighi del datore: messa a disposizione di attrezzature idonee al lavoro, manutenzione (con tracciamento), verifica iniziale e dopo ogni montaggio, ispezioni periodiche, verifiche periodiche per le attrezzature dell’Allegato VII (apparecchi di sollevamento, generatori di vapore, recipienti a pressione, ascensori da cantiere, ecc.). Le verifiche periodiche sono di competenza di INAIL (prima verifica), ASL/ARPA o soggetti privati abilitati (verifiche successive), secondo il D.M. 11 aprile 2011. Le attrezzature che richiedono particolare conoscenza sono elencate nell’Allegato VII al D.Lgs. 81/08 e i lavoratori incaricati del loro uso devono ricevere addestramento specifico ex art. 73 (es. carrelli elevatori, gru, piattaforme elevabili, secondo l’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012). La giurisprudenza penale è severa: l’omessa verifica periodica e l’uso di attrezzature non conformi sono colpe gravi che difficilmente possono essere interrotte dalla condotta del lavoratore.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Verificare marcatura CE e dichiarazione di conformità per ogni attrezzatura nuova; conservare libretto d’uso.
- Programmare verifiche periodiche delle attrezzature ex Allegato VII (INAIL/ASL/organismi abilitati).
- Mantenere registro di manutenzione con interventi, date e firme.
- Per attrezzature dell’Allegato VII ex art. 73 c. 5: addestramento abilitante dei lavoratori (Accordo SR 22/02/2012).
- Sostituire attrezzature obsolete o non più conformi; non utilizzare quelle "manomesse" o con dispositivi di sicurezza disattivati.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 31490/2018; Cass. pen. sez. IV n. 5404/2017
Fonte ufficiale e citazione
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di attrezzature di lavoro, marcatura CE e verifiche periodiche.
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema DPI: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.