Cass. pen. sez. IV, sent. n. 22000 del 2024 (in tema di DUVRI e responsabilità del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08)
Responsabilità del committente per infortuni al lavoratore dell'appaltatore: omesso DUVRI e concorso colposo con la condotta dell'appaltatore
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- 22000/2024
- Data
- 20/05/2024
- Tema
- Appalti
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 26art. 18
- Parole chiave
- DUVRIcommittenteart. 26rischi da interferenzaconcorso colposocausa sopravvenuta
In sintesi
Responsabilità del committente per infortuni al lavoratore dell'appaltatore: omesso DUVRI e concorso colposo con la condotta dell'appaltatore
Massima
Il committente risponde, a titolo di concorso colposo, dell'infortunio subito dal lavoratore dell'appaltatore qualora abbia omesso di adempiere agli obblighi di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08 e di predisporre il DUVRI con l'indicazione delle misure di prevenzione dei rischi da interferenza. La responsabilità del committente non è elisa dalla condotta colposa dell'appaltatore, salvo che questa costituisca causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento.
Commento didattico
La pronuncia si inserisce nel solco dell'orientamento consolidato che riconosce al committente una posizione di garanzia non eliminabile per effetto del conferimento del contratto d'appalto. La Corte chiarisce che l'art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente quattro obblighi distinti e cumulativi: (a) verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, DURC e autocertificazione dei requisiti di sicurezza; (b) fornitura di informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro; (c) cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione; (d) redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da allegare obbligatoriamente al contratto. Il DUVRI deve contenere l'indicazione dei rischi da interferenza — non i rischi propri dell'attività dell'appaltatore — e le misure di prevenzione adottate per eliminarli o ridurli, con i relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Quanto al concorso colposo con l'appaltatore, la Corte ribadisce il principio per cui la responsabilità del committente non è automaticamente elisa dalla condotta colposa dell'appaltatore: le due colpe possono concorrere. L'unica ipotesi in cui la condotta dell'appaltatore può interrompere il nesso causale è quella della "causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento", ossia un comportamento anomalo, imprevedibile e del tutto esorbitante rispetto alle previsioni contrattuali. La sentenza ha diretta rilevanza per i responsabili degli acquisti e per i Servizi di Prevenzione e Protezione: il DUVRI non può essere un documento standard, ma deve essere elaborato in relazione alle specifiche interferenze del contratto in esame.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Redigere il DUVRI prima della stipula del contratto d'appalto, allegandolo al contratto: deve essere specifico per le interferenze concrete di quella commessa e non un modello generico.
- Indicare nel DUVRI i costi della sicurezza per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/08.
- Acquisire e conservare la documentazione sull'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (DURC, visura camerale, autocertificazione requisiti di sicurezza) prima dell'avvio dei lavori.
- Effettuare riunioni di coordinamento documentate prima dell'avvio e durante l'esecuzione dei lavori, verbalizzando le misure di prevenzione concordate e i controlli effettuati.
- Aggiornare il DUVRI a ogni variante del contratto o a ogni modifica delle interferenze: un DUVRI non aggiornato è considerato dalla giurisprudenza equivalente a un DUVRI inesistente.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 32915/2019 (DUVRI e committente)
- Cass. pen. sez. IV n. 5420/2018 (nesso causale e condotta dell'appaltatore)
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, sent. n. 22000 del 2024 (in tema di DUVRI e responsabilità del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08).
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Appalti: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.