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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DatoreCass. pen.01/01/2019

Cass. pen. sez. IV, in tema di riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08

Obbligo della riunione periodica annuale di sicurezza nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
01/01/2019
Tema
Datore
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 35
Parole chiave
riunione periodicaart. 35RSPPRLSmedico competente

In sintesi

Obbligo della riunione periodica annuale di sicurezza nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori

Massima

Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno la riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08, alla quale partecipano datore o suo rappresentante, RSPP, medico competente e RLS. La riunione esamina DVR, andamento infortuni e malattie professionali, criteri di scelta DPI, programmi di formazione. La sua omissione è sanzionata e costituisce indice di carenza organizzativa rilevante in sede di valutazione dell’art. 30 (MOG).

Commento didattico

L’art. 35 D.Lgs. 81/08 disciplina la riunione periodica di sicurezza, momento di confronto formale fra le figure del sistema prevenzionistico aziendale. È obbligatoria nelle aziende con più di 15 lavoratori (computati secondo le regole dell’art. 4) almeno una volta all’anno; può essere indetta anche su richiesta motivata del RLS o in occasione di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro. Partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; l’RSPP; il medico competente, ove nominato; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Possono partecipare i responsabili dei servizi prevenzione, ASPP, consulenti esterni. L’ordine del giorno minimo deve comprendere: esame del DVR; andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; criteri di scelta, caratteristiche tecniche, efficacia dei DPI; programmi di informazione e formazione. Della riunione va redatto verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione. La giurisprudenza penale, pur considerando la riunione periodica un obbligo "minore" rispetto a DVR e formazione, ne valorizza la funzione organizzativa: l’omessa convocazione è indice di carenza del sistema prevenzionistico e rileva ai fini dell’efficacia esimente del MOG ex art. 30. Nelle aziende fino a 15 lavoratori, la riunione non è obbligatoria, ma il RLS può chiederla in occasione di significative variazioni; in tali casi il datore deve almeno fornire idonee informazioni sui temi di cui all’art. 35.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Calendarizzare la riunione periodica almeno una volta l’anno; redigere verbale firmato dai partecipanti.
  • Convocare formalmente con anticipo congruo, indicando ordine del giorno e documenti allegati (DVR aggiornato).
  • Esaminare in riunione: infortuni e mancati infortuni, malattie professionali, idoneità sanitarie, audit ispezioni interne.
  • Conservare il verbale insieme al DVR e renderlo disponibile a RLS e organi di vigilanza.
  • Nelle aziende ≤15 lavoratori, garantire comunque informativa al RLS sui temi dell’art. 35 quando richiesto.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. III n. 50000/2017 (in tema di sanzioni art. 35)

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di riunione periodica di sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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