Cass. pen. sez. IV, riferimento editoriale 2024 — omessa vigilanza del preposto
Posizione di garanzia del preposto: obbligo di interrompere l’attività lavorativa in presenza di pericolo
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- n.d. — riferimento editoriale 2024
- Data
- 01/01/2024
- Tema
- Preposto
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 19art. 37
- Parole chiave
- prepostoobbligo interruzione lavoropericolo grave imminenteD.L. 146/2021art. 19 D.Lgs 81/08
In sintesi
Posizione di garanzia del preposto: obbligo di interrompere l’attività lavorativa in presenza di pericolo
Massima
Il preposto, quale soggetto che sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute ex art. 19 D.Lgs. 81/08, è titolare di una posizione di garanzia autonoma e non riducibile a mero tramite gerarchico: in particolare, il co. 1 lett. f) dell’art. 19 gli impone l’obbligo di interrompere immediatamente l’attività lavorativa in caso di pericolo grave e imminente, senza attendere l’intervento del datore di lavoro o del dirigente. Non integra adempimento dell’obbligo la mera segnalazione verbale al superiore gerarchico: la Corte ribadisce che il preposto deve agire in prima persona, disponendo l’allontanamento dei lavoratori dall’area pericolosa e sospendendo le lavorazioni fino alla rimozione del pericolo. Il D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, ha rafforzato ulteriormente la posizione di garanzia del preposto, rendendone obbligatoria la presenza effettiva sul campo durante le lavorazioni; la delega di fatto al preposto non riduce la responsabilità del datore ove manchi la formazione adeguata prevista dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 78/CSR del 17/04/2025 (aggiornamento biennale del preposto).
Commento didattico
La riforma operata dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021 n. 215) ha profondamente ridisegnato il ruolo del preposto nella gerarchia della sicurezza. Prima della riforma, l’art. 19 imponeva al preposto di segnalare al datore o al dirigente le situazioni di rischio e di interrompere provvisoriamente le lavorazioni solo in caso di pericolo grave e imminente, potendo essere interpretato come un obbligo subordinato all’intervento del superiore. La novella ha reso esplicita l’autonomia della posizione di garanzia del preposto: il co. 1 lett. f) ora impone di interrompere immediatamente l’attività, senza attendere istruzioni, e il co. 3-bis impone al datore di assicurare la presenza in campo del preposto durante le lavorazioni. Sul piano formativo, l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 78/CSR del 17/04/2025 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto (durata minima da definire in sede di accordo attuativo), superando il precedente regime di aggiornamento quinquennale. La giurisprudenza penale ha ripetutamente chiarito che la delega di fatto al preposto — ossia l’affidamento informale di funzioni di vigilanza senza un formale atto scritto — non riduce la responsabilità del datore di lavoro ove manchi la formazione obbligatoria e la verifica dell’idoneità del soggetto designato. In sede processuale, il preposto può rispondere a titolo di concorso con il datore e il dirigente: la ripartizione delle responsabilità dipende dall’effettiva autonomia gestionale e dal grado di controllo esercitabile in concreto. Per le aziende con più livelli gerarchici (caposquadra, capoturno, responsabile di reparto), è essenziale definire per iscritto le funzioni di preposto e garantire la tracciabilità delle segnalazioni di pericolo ricevute e delle azioni correttive adottate.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Nominare formalmente il preposto con atto scritto, specificando le lavorazioni presidiate e i poteri di interruzione immediata dell’attività.
- Garantire al preposto la formazione iniziale e l’aggiornamento biennale previsti dall’Accordo CSR n. 78/CSR 17/04/2025: la formazione carente è elemento di colpa del datore.
- Predisporre una procedura scritta per la segnalazione del pericolo grave e imminente: il preposto deve saper documentare la sospensione dell’attività (verbale, registro, comunicazione via app dedicata).
- Verificare la presenza effettiva del preposto durante le lavorazioni a rischio elevato: la sua assenza configura violazione dell’art. 19 co. 3-bis, introdotto dal D.L. 146/2021.
- In caso di subappalto, verificare che il preposto dell’impresa appaltatrice sia formato e presente in campo durante le lavorazioni interferenti con le attività dell’impresa committente.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV (rassegna ante-riforma); D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021; Accordo CSR n. 78/CSR 17/04/2025
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, riferimento editoriale 2024 — omessa vigilanza del preposto.
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