Cass. pen. sez. IV, in tema di spazi confinati e DPR 177/2011
Requisiti rigorosi di qualificazione per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2021
- Tema
- Cantieri
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 66art. 121allegato IV
- Parole chiave
- spazi confinatiDPR 177/2011silosserbatoicisternepozziqualificazione
In sintesi
Requisiti rigorosi di qualificazione per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Massima
I lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, disciplinati dal DPR 14 settembre 2011 n. 177, sono assoggettati a requisiti di qualificazione tassativi: integrale applicazione del D.Lgs. 81/08, presenza di personale qualificato in misura non inferiore al 30%, formazione e addestramento specifico documentati, dispositivi di sicurezza e procedure di emergenza, individuazione di un rappresentante del datore committente con esperienza almeno triennale e formazione specifica. La violazione, anche parziale, dei requisiti integra responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni occorsi in tali ambienti, oltre a configurare i reati di omessa adozione delle misure tecniche e organizzative.
Commento didattico
Gli infortuni mortali in spazi confinati (silos, serbatoi, cisterne, vasche, pozzi, fogne, gallerie) rappresentano uno dei più drammatici cluster di mortalità sul lavoro, spesso aggravati dall’effetto domino del soccorritore improvvisato che muore a sua volta. Il DPR 14 settembre 2011 n. 177 ha introdotto un regime di qualificazione speciale per le imprese che eseguono questi lavori, ispirato al principio della massima precauzione. I requisiti sono cumulativi: applicazione integrale degli artt. 66 e 121 e dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08; presenza di personale qualificato in misura non inferiore al 30%, con esperienza almeno triennale; informazione e formazione specifica con addestramento sull’uso dei DPI di terza categoria (autorespiratori, imbracature, sistemi di sollevamento); verifica della completa applicazione delle clausole di sicurezza e dell’assenza di subappalti non autorizzati; nei contratti di appalto il datore committente individua un proprio rappresentante con esperienza triennale e formazione specifica. La giurisprudenza è particolarmente severa: la sola circostanza che il lavoro sia stato eseguito in uno spazio confinato senza il rispetto integrale del DPR è sufficiente a fondare la responsabilità del datore in caso di infortunio. Va inoltre evidenziato che la classificazione di "spazio confinato" è funzionale e non architettonica: anche locali apparentemente aperti, se presentano scarsa ventilazione e possibilità di accumulo di gas o di carenza di ossigeno, vi rientrano. La presenza di certificazione di gas-free, redatta da personale qualificato e con strumentazione tarata, è indispensabile.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Qualificare le imprese che operano in spazi confinati secondo i requisiti integrali del DPR 177/2011.
- Garantire personale qualificato ≥30% e formazione/addestramento specifico documentato.
- Designare un rappresentante del datore committente con esperienza triennale.
- Effettuare misurazione di gas-free prima dell’accesso, con strumentazione tarata e personale qualificato.
- Prevedere procedura di emergenza con squadra di soccorso esterna allo spazio confinato (no auto-soccorso).
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 18602/2021; pronunce su casistica reflui e fertilizzanti
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di spazi confinati e DPR 177/2011.
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Cantieri: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.