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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DatoreCass. pen.01/01/2019

Cass. pen. sez. IV, in tema di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente

Obbligo di nomina del medico competente e di attivazione della sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
01/01/2019
Tema
Datore
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 25art. 38art. 41art. 55
Parole chiave
medico competentesorveglianza sanitariaart. 25art. 41visita medica

In sintesi

Obbligo di nomina del medico competente e di attivazione della sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/08

Massima

Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente e di attivare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge (art. 41), dalla normativa speciale e dal DVR. La sorveglianza sanitaria comprende le visite mediche preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio mansione e alla cessazione del rapporto nei casi previsti; l’omessa nomina del medico competente, ove obbligatoria, è sanzionata con l’arresto e fonda la responsabilità per le tecnopatie causalmente riconducibili all’omessa sorveglianza.

Commento didattico

La sorveglianza sanitaria è uno dei pilastri della prevenzione, perché consente di intercettare precocemente l’insorgenza di patologie professionali e di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che il medico competente deve essere nominato (art. 18 c. 1 lett. a) quando il DVR evidenzi rischi che obbligano alla sorveglianza sanitaria: agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, esposizione ad amianto, rumore oltre 80 dB(A), vibrazioni, MMC, videoterminali oltre 20 ore settimanali, lavoro notturno, ecc. L’art. 41 elenca le tipologie di visita medica: preventiva (preassuntiva), periodica, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto per amianto e cancerogeni. La sorveglianza esita in un giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo temporaneamente o permanentemente), comunicato al lavoratore e al datore. Il medico competente, oltre alla sorveglianza, collabora con il datore alla valutazione del rischio (art. 25 c. 1 lett. a), istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio, partecipa alla riunione periodica ex art. 35, effettua il sopralluogo annuale nei luoghi di lavoro. La giurisprudenza penale è severa: in caso di omessa nomina ove obbligatoria, il datore risponde sia della contravvenzione sanzionata dall’art. 55 sia degli eventuali reati di evento (lesioni colpose per malattia professionale).

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Verificare nel DVR quali rischi attivano l’obbligo di sorveglianza sanitaria (art. 41 e normativa speciale).
  • Nominare medico competente in possesso dei requisiti dell’art. 38 (specializzazione, iscrizione elenco MC).
  • Programmare visite periodiche secondo protocollo sanitario; archiviare cartelle sanitarie e di rischio.
  • Comunicare al medico competente ogni cambio mansione, gravidanza, ripresa dopo malattia.
  • Far partecipare il medico competente alla riunione periodica annuale ex art. 35 e al sopralluogo annuale.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV n. 8082/2018; Cass. pen. sez. IV n. 27407/2014

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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