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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Cassazione celebreCass. SS.UU.18/09/2014

Cass. pen. SS.UU., sent. n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014) — caso ThyssenKrupp

Posizione di garanzia del datore di lavoro, dolo eventuale e colpa cosciente nel rogo della ThyssenKrupp

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. SS.UU.
Numero
38343/2014
Data
18/09/2014
Tema
Cassazione celebre
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 17art. 18art. 28art. 46
Parole chiave
dolo eventualecolpa coscienteposizione di garanziaincendioThyssenKrupp

In sintesi

Posizione di garanzia del datore di lavoro, dolo eventuale e colpa cosciente nel rogo della ThyssenKrupp

Massima

Le Sezioni Unite, pronunciandosi sul tragico incendio dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino, hanno tracciato la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, affermando che il primo richiede l’adesione psicologica al rischio dell’evento concretamente rappresentato, mentre la seconda presuppone la fiduciosa convinzione di poterlo evitare. Hanno inoltre ribadito la natura della posizione di garanzia del datore di lavoro ex artt. 2087 c.c. e 18 D.Lgs. 81/08, quale obbligo non delegabile di valutazione del rischio e di adozione delle misure di prevenzione, ivi compresi gli investimenti tecnologici antincendio (sprinkler) anche in presenza di programmi di dismissione del sito produttivo.

Commento didattico

La sentenza ThyssenKrupp rappresenta probabilmente la pronuncia più studiata in materia di sicurezza del lavoro dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. Il caso riguardava sette lavoratori arsi vivi nello stabilimento di Torino nel dicembre 2007, in un sito in via di dismissione verso Terni. Il Tribunale aveva condannato l’amministratore delegato per omicidio volontario con dolo eventuale; la Corte d’Appello aveva riqualificato in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento; le Sezioni Unite hanno confermato la qualificazione colposa, ma hanno colto l’occasione per ricostruire in modo organico la differenza fra le due forme di colpevolezza. Il principio di diritto enunciato è che, perché si configuri il dolo eventuale, non basta la mera previsione del rischio: occorre che l’agente abbia accettato l’evento come prezzo della propria condotta, integrando una vera adesione volontaristica. Nella prospettiva del diritto penale del lavoro, la sentenza è fondamentale perché ribadisce che la posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e art. 18 D.Lgs. 81/08 impone un obbligo non delegabile di valutazione del rischio (art. 28) e di adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali idonee: anche in presenza di un programma di chiusura del sito, non è consentito sospendere gli investimenti antincendio. La sentenza ha avuto un impatto enorme sulla cultura della prevenzione, sull’interpretazione dell’art. 30 (modelli organizzativi) e sull’estensione della responsabilità degli amministratori delegati di gruppi multinazionali.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Gli obblighi di valutazione del rischio (art. 28) e di adozione delle misure (art. 18) restano integri anche in fase di dismissione o ristrutturazione di un sito.
  • Investimenti di sicurezza programmati non possono essere rinviati per ragioni di budget se il rischio è già rappresentato in DVR o in audit interni.
  • Per gli amministratori delegati di gruppi multinazionali la posizione di garanzia segue le funzioni effettivamente esercitate, non solo l’organigramma formale.
  • Il MOG ex art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01 deve prevedere flussi informativi reali fra HQ e sito produttivo, pena la sua inefficacia esimente.
  • La differenza fra dolo eventuale e colpa cosciente rileva ai fini della qualificazione penale ma non esonera mai il datore dal risarcimento civile integrale.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV n. 4675/2007 (Marghera)

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. SS.UU., sent. n. 38343 del 24/04/2014 (dep. 18/09/2014) — caso ThyssenKrupp.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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