Cass. pen. sez. IV, in tema di DUVRI e obblighi del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08
Obbligo del committente di elaborare il DUVRI nei contratti d’appalto e responsabilità per interferenze non valutate
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/07/2019
- Tema
- Appalti
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 26
- Parole chiave
- DUVRIart. 26appaltiinterferenzecommittente
In sintesi
Obbligo del committente di elaborare il DUVRI nei contratti d’appalto e responsabilità per interferenze non valutate
Massima
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione, il datore di lavoro committente è tenuto, ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 3 D.Lgs. 81/08, a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, a fornire informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegandolo al contratto. L’omessa o incompleta redazione del DUVRI configura responsabilità penale del committente per gli infortuni causalmente riconducibili a rischi interferenziali non valutati.
Commento didattico
L’art. 26 D.Lgs. 81/08 è una delle norme di prevenzione più frequentemente contestate in giudizio, perché copre la zona grigia dei contratti d’appalto e di servizio, dove più imprese operano contemporaneamente nello stesso ambiente di lavoro. La norma impone al datore di lavoro committente quattro obblighi principali: (1) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese mediante visura camerale, DURC, autocertificazione dei requisiti di sicurezza; (2) fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro; (3) cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione; (4) elaborare il DUVRI, allegandolo al contratto, salvo i casi di esenzione (servizi intellettuali, mere forniture, lavori inferiori a 2 giorni-uomo che non comportino rischi particolari). Il DUVRI non deve riportare i rischi propri dell’attività dell’appaltatore (che restano nel suo DVR), ma solo i rischi da interferenza, ossia quelli che nascono dalla compresenza di più squadre o dall’incontro fra l’attività dell’appaltatore e l’ambiente del committente. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’assenza del DUVRI, o la sua redazione meramente formale, costituisce condotta colposa rilevante ex art. 590 c.p. quando l’infortunio sia causalmente riconducibile a un rischio interferenziale non valutato. Nei cantieri temporanei o mobili, l’art. 26 lascia il posto al Titolo IV (PSC e POS), che ha disciplina speciale e più articolata.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Verificare sempre l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (Allegato XVII per cantieri, autocertificazione + DURC per altri appalti).
- Il DUVRI va elaborato prima dell’inizio dei lavori e allegato al contratto; aggiornarlo a ogni variante.
- Indicare nel DUVRI i costi della sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso (art. 26 c. 5).
- Effettuare riunioni di coordinamento documentate prima dell’avvio e durante l’esecuzione.
- Nei cantieri temporanei o mobili applicare il Titolo IV (PSC + POS), non l’art. 26.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 32915/2019; Cass. pen. sez. IV n. 5420/2018
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di DUVRI e obblighi del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08.
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