Cass. pen. sez. IV, sent. n. 14917 del 04/04/2025
Infortuni in appalto: responsabilità concorrente del committente per DUVRI inadeguato e dell’appaltatore per omessa fornitura di DPI
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- 14917/2025
- Data
- 04/04/2025
- Tema
- Appalti
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 18art. 26art. 28art. 74art. 75
- Parole chiave
- appaltocommittenteDUVRIart. 26rischi da interferenzaDPIresponsabilità concorrente
In sintesi
Infortuni in appalto: responsabilità concorrente del committente per DUVRI inadeguato e dell’appaltatore per omessa fornitura di DPI
Massima
In caso di infortunio verificatosi nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, rispondono in concorso il committente e l’appaltatore, ciascuno per i profili di colpa loro propri: il committente ex art. 26 D.Lgs. 81/08 risponde per avere omesso di valutare adeguatamente i rischi da interferenza nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), laddove le misure in esso indicate siano formalmente presenti ma sostanzialmente inidonee ad eliminare o ridurre i rischi concreti; l’appaltatore risponde per avere omesso di adottare le misure di protezione individuale previste per i propri lavoratori. La mera redazione e consegna del DUVRI non è sufficiente ad esonerare il committente dalla responsabilità se le misure ivi prescritte non corrispondono ai rischi effettivamente presenti nell’ambiente di lavoro al momento dell’esecuzione dell’appalto.
Commento didattico
La sentenza affronta uno dei temi più dibattuti nella prassi degli appalti di servizi: la ripartizione della responsabilità penale tra committente e appaltatore in caso di infortunio del lavoratore dell’impresa appaltatrice. La Corte ribadisce che l’obbligo di cooperazione e coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 grava sul committente in modo autonomo e non delegabile all’appaltatore: la predisposizione del DUVRI è sì un atto dovuto, ma la sua efficacia esimente è condizionata alla effettiva adeguatezza delle misure ivi indicate rispetto ai rischi realmente presenti. Il punto di maggiore interesse pratico è il principio secondo cui un DUVRI "formale" — redatto per adempiere burocraticamente all’obbligo normativo senza una reale analisi dei rischi da interferenza — non scrimina il committente. La Corte utilizza il criterio dell’agente modello: le misure prescritte devono essere quelle che un committente diligente avrebbe adottato alla luce di una valutazione aggiornata e contestualizzata all’opera specifica affidata in appalto. Parallelamente, la responsabilità dell’appaltatore per la mancata fornitura e vigilanza sull’uso dei DPI è autonoma e concorrente: l’art. 18 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/08 impone al datore dell’impresa appaltatrice di fornire ai propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi, inclusi quelli derivanti dall’ambiente di lavoro del committente. La sentenza ha importanti ricadute sulla strutturazione dei contratti di appalto: è opportuno che committente e appaltatore coordinino i rispettivi DVR prima dell’avvio dei lavori, aggiornino il DUVRI in corso d’opera al mutare delle condizioni, e documentino i sopralluoghi congiunti.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Redigere il DUVRI con una reale analisi dei rischi da interferenza specifica per il sito e per la tipologia di appalto, aggiornandolo ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro o le fasi dell’appalto.
- Effettuare e documentare sopralluoghi congiunti committente-appaltatore prima dell’inizio dei lavori e in occasione di ogni modifica sostanziale delle lavorazioni, con verbale firmato da entrambe le parti.
- Inserire nel contratto di appalto clausole operative — e non solo dichiarazioni di principio — sulle modalità di coordinamento, le procedure di emergenza condivise e le responsabilità specifiche di ciascuna parte in materia di DPI.
- L’appaltatore deve fornire ai propri dipendenti DPI adeguati ai rischi dell’ambiente del committente: prima dell’inizio dell’appalto è necessario acquisire dal committente le informazioni sui rischi specifici del sito (art. 26 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/08).
- Verificare periodicamente, tramite audit congiunti o ispezioni del RSPP del committente, che le misure del DUVRI siano effettivamente attuate: la sola consegna documentale non esime da responsabilità.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 44897/2022 (DUVRI e responsabilità del committente)
- Cass. pen. sez. IV n. 27296/2020 (appalto di servizi — cooperazione e coordinamento)
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, sent. n. 14917 del 04/04/2025.
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