Cass. civ. SS.UU., pronunce 2023-2024 in tema di danno biologico differenziale
Risarcimento del danno biologico differenziale del lavoratore infortunato: criteri di liquidazione e rapporti con l’indennizzo INAIL
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. SS.UU.
- Numero
- SS.UU. (rassegna)
- Data
- 01/07/2023
- Tema
- Cassazione celebre
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 28 (rinvio a 2087 c.c.)
- Parole chiave
- danno differenzialedanno biologicoINAILtabelle Milanorisarcimento
In sintesi
Risarcimento del danno biologico differenziale del lavoratore infortunato: criteri di liquidazione e rapporti con l’indennizzo INAIL
Massima
In tema di infortuni sul lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del cd. danno differenziale, ossia della differenza fra il danno biologico complessivo accertato secondo i criteri civilistici (tabelle del Tribunale di Milano) e l’indennizzo già erogato dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000. La liquidazione del danno differenziale richiede un raffronto per "poste omogenee": il danno biologico permanente civilistico va confrontato con il solo indennizzo INAIL per danno biologico permanente, non con la rendita o altri istituti.
Commento didattico
Il tema del danno differenziale ha attraversato decenni di evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Con il D.Lgs. 38/2000 l’indennizzo INAIL è stato esteso al danno biologico (oltre alla tradizionale tutela del danno patrimoniale da inabilità lavorativa). Si pose immediatamente il problema dei rapporti con il risarcimento civilistico: il lavoratore infortunato per colpa del datore di lavoro può cumulare l’indennizzo INAIL con il risarcimento ex art. 2087 c.c. o no? Le Sezioni Unite, in una serie di pronunce a partire dagli anni 2000 fino alle più recenti del 2023, hanno consolidato il principio del "differenziale per poste omogenee": il giudice civile liquida il danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano (oggi tabelle nazionali ex art. 138 Codice Assicurazioni Private, ove applicabili), poi sottrae l’indennizzo INAIL corrisposto per la stessa voce, riconoscendo al lavoratore la differenza. Le altre voci di danno (morale, esistenziale, patrimoniale futuro) seguono regole proprie. È inoltre confermato che l’indennizzo INAIL ha funzione assicurativa-sociale e non risarcitoria piena, sicché il datore di lavoro non può eccepire l’avvenuto pagamento INAIL come compensazione integrale. La pronuncia incide sulla strategia assicurativa delle imprese: polizze RC datore di lavoro (cd. "polizze infortuni dipendenti" o RCO) sono indispensabili per coprire il differenziale. Per i lavoratori e i loro difensori, è prassi consolidata richiedere CTU medico-legale e applicazione delle tabelle milanesi anche in sede di giudizio del lavoro.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Per il datore di lavoro: sottoscrivere polizza RCO (Responsabilità Civile verso prestatori d’opera) con massimali congrui al rischio del settore.
- In caso di infortunio: aprire immediatamente sinistro INAIL e collaborare alla CTU; valutare con legale la posizione di responsabilità ex art. 2087 c.c.
- L’indennizzo INAIL non esonera il datore dal risarcimento civilistico del differenziale.
- Conservare DVR, registri formazione, verbali di consegna DPI: sono prove cruciali in giudizio civile del lavoro.
- In caso di morte: l’INAIL eroga rendita ai superstiti; i superstiti possono comunque agire civilmente per danno parentale ex art. 2087 c.c.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. civ. sez. lav. n. 21678/2023; Cass. civ. SS.UU. n. 12408/2011; Cass. civ. sez. lav. n. 9166/2017
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. civ. SS.UU., pronunce 2023-2024 in tema di danno biologico differenziale.
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Cassazione celebre: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.