Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del dirigente per la sicurezza
Posizione di garanzia del dirigente ex art. 18 D.Lgs. 81/08: autonoma e derivata
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2019
- Tema
- Dirigente
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 2art. 18
- Parole chiave
- dirigenteart. 18posizione di garanziadatore di fatto
In sintesi
Posizione di garanzia del dirigente ex art. 18 D.Lgs. 81/08: autonoma e derivata
Massima
Il dirigente, individuato come tale ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08, è titolare di una posizione di garanzia autonoma e originaria, e non meramente derivata dal datore di lavoro: a lui sono direttamente imputabili gli obblighi prevenzionistici di cui all’art. 18 nell’ambito delle attribuzioni e competenze conferite. La sua responsabilità penale per gli infortuni sussiste indipendentemente da una delega formale, ove rivesta in concreto poteri di organizzazione, gestione e controllo.
Commento didattico
L’art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08 definisce il dirigente come "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa". La definizione è di tipo funzionale e non meramente formale: si è dirigente per la sicurezza se in concreto si esercitano poteri direttivi e di organizzazione, anche in assenza di un formale incarico contrattuale. Ne discende che il dirigente è titolare di una posizione di garanzia autonoma, non derivata, e risponde direttamente degli obblighi di cui all’art. 18 nell’ambito delle proprie attribuzioni. La differenza con la figura del delegato ex art. 16 è sottile ma importante: la delega presuppone una procedura formale (data certa, accettazione, poteri di spesa); la qualifica di dirigente discende dall’effettivo esercizio delle funzioni. In pratica, molti soggetti che si presentano come "dirigenti contrattuali" potrebbero non avere i poteri reali, e viceversa, soggetti privi di qualifica formale (es. capi reparto con piena autonomia) possono essere ritenuti dirigenti di fatto. La giurisprudenza penale è univoca: il giudice penale guarda alla sostanza dei poteri esercitati. Per le imprese organizzate è cruciale che l’organigramma di sicurezza identifichi nominativamente i dirigenti, con definizione chiara delle attribuzioni e dei poteri di spesa. La sanzione per il dirigente che ometta gli obblighi ex art. 18 è particolarmente afflittiva: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (art. 55).
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Identificare nominativamente i dirigenti per la sicurezza nell’organigramma di sicurezza.
- Documentare i poteri di organizzazione, gestione, controllo e i budget assegnati.
- Formare specificamente i dirigenti ex art. 37 c. 7 (16 ore di formazione iniziale).
- Verificare che la posizione di "dirigente di fatto" non si crei per via di delega informale di funzioni gerarchiche.
- I dirigenti rispondono in concorso col datore: la loro polizza RC professionale è raccomandata.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 38824/2017; Cass. pen. sez. IV n. 22606/2019
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di responsabilità del dirigente per la sicurezza.
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Dirigente: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.