Cass. civ. sez. lav., riferimento editoriale 2024 — stress lavoro-correlato e DVR
Obbligo di includere il rischio da stress lavoro-correlato nel DVR: art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. civ.
- Numero
- n.d. — riferimento editoriale 2024
- Data
- 01/01/2024
- Tema
- DVR
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 28art. 17
- Parole chiave
- stress lavoro-correlatoDVRart. 28Commissione consultiva 2010rischio psicosociale
In sintesi
Obbligo di includere il rischio da stress lavoro-correlato nel DVR: art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08
Massima
La Corte ribadisce che l’art. 28 co. 1 D.Lgs. 81/08, nel richiamare la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", include senza alcuna eccezione il rischio da stress lavoro-correlato, il cui obbligo di valutazione è applicabile a tutte le aziende a prescindere dal settore, dalla dimensione e dal numero di dipendenti. L’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e le "Indicazioni necessarie per la valutazione dello stress lavoro-correlato" emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il 17 novembre 2010 costituiscono il riferimento metodologico minimo che il datore deve seguire, articolando la valutazione in una fase preliminare — basata su indicatori oggettivi (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro) — e, ove emergano elementi di rischio, in una fase approfondita con strumenti soggettivi validati. L’omissione della valutazione del rischio psicosociale nel DVR, o la sua trattazione meramente formale priva di analisi degli indicatori richiesti dalla Commissione consultiva, integra la violazione dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 e, in presenza di patologie causalmente riconducibili a condizioni organizzative patogene, fonda la responsabilità risarcitoria del datore ex art. 2087 c.c.
Commento didattico
La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione civile — sezione lavoro — che ha affiancato alla giurisprudenza penale (ex art. 589/590 c.p.) una robusta linea risarcitoria fondata sull’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema prevenzionistico che impone al datore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il rischio da stress lavoro-correlato è stato inserito esplicitamente nel D.Lgs. 81/08 sin dall’entrata in vigore del testo originario del 2008, con l’art. 28 co. 1 che lo nomina accanto agli altri rischi trasversali (differenze di genere, età, provenienza). Le "Indicazioni necessarie" del 17/11/2010 della Commissione consultiva permanente articolano la valutazione in due fasi: (1) valutazione preliminare (obbligatoria per tutti), condotta attraverso indicatori oggettivi e verificabili — eventi sentinella come infortuni, assenteismo patologico, turnover, contenziosi, contenuto del lavoro (carichi, ritmi, orari), contesto del lavoro (ruolo, autonomia, comunicazione interna, relazioni); (2) valutazione approfondita (necessaria se emergono elementi di rischio), condotta con questionari validati (es. modello INAIL/HSE), focus group o interviste. Gli esiti di entrambe le fasi devono confluire nel DVR con indicazione delle misure di miglioramento adottate o programmate e dei tempi di attuazione. Il medico competente e l’RLS devono essere coinvolti nel processo valutativo. La giurisprudenza civile ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno da perdita della capacità lavorativa in favore di lavoratori colpiti da disturbi psichici (depressione, disturbi d’ansia, burnout) causalmente riconducibili a condizioni organizzative patogene non valutate e non gestite dal datore.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Includere la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato nel DVR aziendale con metodologia INAIL o equivalente certificata: la mera dicitura "rischio basso" senza analisi degli indicatori non è sufficiente.
- Condurre la fase preliminare con check-list degli eventi sentinella (infortuni, assenze, turnover, contenziosi disciplinari) e degli indicatori di contenuto e contesto del lavoro, documentando la raccolta dati.
- In presenza di indicatori di rischio, procedere alla fase approfondita con questionari validati (es. HSE-MS, INAIL) somministrati in modo anonimo e con coinvolgimento dell’RLS e del medico competente.
- Aggiornare la valutazione almeno ogni tre anni o a fronte di significative variazioni organizzative (riorganizzazioni, fusioni, variazioni di turni o carichi di lavoro): inserire la data di aggiornamento nel DVR.
- Predisporre un piano di miglioramento con misure organizzative concrete (riduzione carichi, chiarimento dei ruoli, miglioramento della comunicazione interna) e relativo calendario di attuazione verificabile.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. civ. sez. lav. n. 7844/2018 (mobbing e danno biologico); Commissione consultiva permanente, "Indicazioni necessarie" 17/11/2010; Accordo Europeo 8/10/2004 sullo stress lavoro-correlato
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/
Citazione (formato giuridico): Cass. civ. sez. lav., riferimento editoriale 2024 — stress lavoro-correlato e DVR.
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