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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DatoreCass. pen.01/01/2019

Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003)

Obblighi di organizzazione del primo soccorso ex art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
01/01/2019
Tema
Datore
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 18art. 43art. 45
Parole chiave
primo soccorsoart. 45D.M. 388/2003gruppo A B Caddetti

In sintesi

Obblighi di organizzazione del primo soccorso ex art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003

Massima

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, a designare gli addetti al primo soccorso, a garantire loro formazione adeguata (gruppo A/B/C secondo classificazione dell’azienda) con aggiornamento triennale, a dotare l’azienda di cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione conforme all’Allegato 1, e a predisporre le modalità di rapida attivazione del sistema sanitario di emergenza.

Commento didattico

Il primo soccorso è una delle tre "emergenze" la cui organizzazione è imposta al datore di lavoro dall’art. 18 c. 1 lett. b (insieme ad antincendio ed evacuazione). L’art. 45 D.Lgs. 81/08 e il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 ne disciplinano le modalità. Le aziende sono classificate in tre gruppi: Gruppo A (aziende a rischio elevato: industrie estrattive, lavorazione metalli, edilizia, ecc., elencate all’art. 1 c. 1 lett. a); Gruppo B (altre aziende con 3 o più lavoratori); Gruppo C (aziende con meno di 3 lavoratori non rientranti nel Gruppo A). Per ciascun gruppo è prevista la dotazione (cassetta di pronto soccorso secondo Allegato 1, oppure pacchetto di medicazione secondo Allegato 2 per il Gruppo C) e la formazione degli addetti (16 ore per Gruppo A, 12 ore per Gruppo B e C, con aggiornamento triennale di 6 o 4 ore). Il datore deve designare gli addetti in numero adeguato all’organico e ai turni, garantendo presenza continua durante l’orario di lavoro; deve consultare il medico competente (ove nominato) per la formazione e per le indicazioni sulla cassetta; deve mantenere il collegamento con il sistema di emergenza territoriale (118 o 112 NUE). La giurisprudenza penale ha sanzionato severamente i casi di omessa organizzazione, specie quando il ritardato soccorso ha aggravato le conseguenze di un infortunio. Per le aziende di Gruppo A è prescritta anche la dotazione di mezzi per la comunicazione rapida con il pronto soccorso esterno.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Classificare correttamente l’azienda (Gruppo A/B/C) secondo D.M. 388/2003 e codice ATECO.
  • Designare addetti al primo soccorso in numero congruo, garantendo presenza in ogni turno.
  • Formare gli addetti (12-16 ore) con aggiornamento triennale (4-6 ore); coinvolgere il medico competente.
  • Dotare i luoghi di lavoro di cassetta o pacchetto medicazione conforme; verificare periodicamente integrità e scadenze.
  • Affiggere in luogo visibile numeri di emergenza (118/112), procedura interna e nominativi addetti.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV n. 31495/2018

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003).

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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