Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003)
Obblighi di organizzazione del primo soccorso ex art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2019
- Tema
- Datore
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 18art. 43art. 45
- Parole chiave
- primo soccorsoart. 45D.M. 388/2003gruppo A B Caddetti
In sintesi
Obblighi di organizzazione del primo soccorso ex art. 45 D.Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003
Massima
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 81/08 e del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, a designare gli addetti al primo soccorso, a garantire loro formazione adeguata (gruppo A/B/C secondo classificazione dell’azienda) con aggiornamento triennale, a dotare l’azienda di cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione conforme all’Allegato 1, e a predisporre le modalità di rapida attivazione del sistema sanitario di emergenza.
Commento didattico
Il primo soccorso è una delle tre "emergenze" la cui organizzazione è imposta al datore di lavoro dall’art. 18 c. 1 lett. b (insieme ad antincendio ed evacuazione). L’art. 45 D.Lgs. 81/08 e il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 ne disciplinano le modalità. Le aziende sono classificate in tre gruppi: Gruppo A (aziende a rischio elevato: industrie estrattive, lavorazione metalli, edilizia, ecc., elencate all’art. 1 c. 1 lett. a); Gruppo B (altre aziende con 3 o più lavoratori); Gruppo C (aziende con meno di 3 lavoratori non rientranti nel Gruppo A). Per ciascun gruppo è prevista la dotazione (cassetta di pronto soccorso secondo Allegato 1, oppure pacchetto di medicazione secondo Allegato 2 per il Gruppo C) e la formazione degli addetti (16 ore per Gruppo A, 12 ore per Gruppo B e C, con aggiornamento triennale di 6 o 4 ore). Il datore deve designare gli addetti in numero adeguato all’organico e ai turni, garantendo presenza continua durante l’orario di lavoro; deve consultare il medico competente (ove nominato) per la formazione e per le indicazioni sulla cassetta; deve mantenere il collegamento con il sistema di emergenza territoriale (118 o 112 NUE). La giurisprudenza penale ha sanzionato severamente i casi di omessa organizzazione, specie quando il ritardato soccorso ha aggravato le conseguenze di un infortunio. Per le aziende di Gruppo A è prescritta anche la dotazione di mezzi per la comunicazione rapida con il pronto soccorso esterno.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Classificare correttamente l’azienda (Gruppo A/B/C) secondo D.M. 388/2003 e codice ATECO.
- Designare addetti al primo soccorso in numero congruo, garantendo presenza in ogni turno.
- Formare gli addetti (12-16 ore) con aggiornamento triennale (4-6 ore); coinvolgere il medico competente.
- Dotare i luoghi di lavoro di cassetta o pacchetto medicazione conforme; verificare periodicamente integrità e scadenze.
- Affiggere in luogo visibile numeri di emergenza (118/112), procedura interna e nominativi addetti.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 31495/2018
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di organizzazione del primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003).
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