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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DatoreCass. pen.01/01/2019

Cass. pen. sez. IV, in tema di datore di lavoro "di fatto" ex art. 299 D.Lgs. 81/08

Estensione della posizione di garanzia a chi eserciti di fatto poteri datoriali ex art. 299 D.Lgs. 81/08

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
01/01/2019
Tema
Datore
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 2art. 299
Parole chiave
datore di fattoart. 299posizione di garanziaesercizio di fatto

In sintesi

Estensione della posizione di garanzia a chi eserciti di fatto poteri datoriali ex art. 299 D.Lgs. 81/08

Massima

Ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/08, le posizioni di garanzia di datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti di fatto i poteri giuridici riferiti a tali figure. La qualifica datoriale "di fatto" si fonda sull’effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita nell’organigramma aziendale.

Commento didattico

L’art. 299 D.Lgs. 81/08 ha codificato un principio di lunga elaborazione giurisprudenziale: le posizioni di garanzia (datore di lavoro, dirigente, preposto) gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti alle figure di cui all’art. 2. Il principio risponde all’esigenza di evitare che la formalizzazione (o la non formalizzazione) degli incarichi consenta di eludere le responsabilità prevenzionistiche. La qualifica di "datore di fatto" può ricorrere in molte situazioni: socio che gestisce concretamente l’impresa pur senza cariche formali; amministratore di fatto di società di capitali; soggetto che eserciti il potere direttivo in una società in liquidazione; capofamiglia in impresa familiare. La giurisprudenza richiede la prova dell’effettivo esercizio dei poteri datoriali, in particolare: poteri decisionali strategici, poteri di assunzione e licenziamento, poteri di spesa. Quando concorrano una qualifica formale (datore "di diritto") e una qualifica sostanziale (datore "di fatto") in soggetti diversi, possono rispondere entrambi a titolo di concorso, salvo che il datore di diritto provi che il datore di fatto operava in via esclusiva e autonoma. Per le organizzazioni complesse, l’art. 299 implica la necessità di un organigramma di sicurezza chiaro, aggiornato e corrispondente all’effettiva attribuzione dei poteri; deleghe ex art. 16 puramente formali, prive di reale autonomia, non escludono l’ascrizione di responsabilità al datore di fatto sovraordinato.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Allineare organigramma formale e organizzazione di fatto: divergenze sono indizio di responsabilità "datore di fatto".
  • Documentare poteri decisionali, autonomia di spesa e procure rilasciate a ciascun soggetto rilevante.
  • Per società in liquidazione o crisi: verificare chi eserciti in concreto i poteri direttivi (liquidatore vs. amministratore).
  • Evitare deleghe formali senza autonomia: in caso di infortunio rispondono entrambi (datore di diritto e di fatto).
  • Aggiornare l’organigramma a ogni significativa variazione organizzativa (acquisizioni, fusioni, cessioni).

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV n. 8459/2018; Cass. pen. sez. IV n. 22606/2019

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di datore di lavoro "di fatto" ex art. 299 D.Lgs. 81/08.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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