Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo di fornitura dei DPI e vigilanza sul loro uso
Obblighi del datore di lavoro in tema di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e vigilanza sul loro effettivo utilizzo
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2018
- Tema
- DPI
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 74art. 77art. 78art. 79
- Parole chiave
- DPIart. 77art. 78marcatura CEaddestramentovigilanza
In sintesi
Obblighi del datore di lavoro in tema di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e vigilanza sul loro effettivo utilizzo
Massima
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 77 e 78 D.Lgs. 81/08, a fornire ai lavoratori DPI adeguati ai rischi, marcati CE e conformi al D.Lgs. 17/2019 (regolamento UE 2016/425), nonché ad assicurare la formazione e l’addestramento sul loro uso e a vigilare sull’effettivo utilizzo. La mera consegna del DPI non esaurisce gli obblighi: la mancata vigilanza sull’uso, ove l’infortunio sia causalmente riconducibile alla loro omissione, integra responsabilità penale del datore e dei preposti.
Commento didattico
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) costituiscono l’ultimo livello della scala gerarchica delle misure di prevenzione (art. 15 D.Lgs. 81/08), che privilegia le misure di tipo collettivo. Tuttavia, quando il rischio residuo non può essere eliminato o ridotto con misure tecniche o organizzative, il datore deve fornire DPI adeguati. Gli obblighi sono tassativi: (1) scelta dei DPI in funzione dell’analisi dei rischi e nel rispetto dei requisiti essenziali del Regolamento UE 2016/425 e del D.Lgs. 17/2019, con marcatura CE e dichiarazione di conformità UE; (2) consegna individuale ai lavoratori, con documentazione (registro consegna DPI); (3) formazione e, per i DPI di terza categoria (rischi mortali) e per i protettori dell’udito, addestramento documentato; (4) vigilanza sull’effettivo utilizzo; (5) manutenzione, sostituzione e smaltimento secondo le istruzioni del fabbricante. La giurisprudenza penale ha più volte affermato che la sola consegna del DPI, accompagnata dalla mera presenza dell’attestato formativo, non è sufficiente: il datore (e i preposti per suo conto) devono vigilare attivamente sull’uso e sanzionare disciplinarmente la mancata adozione. La giurisprudenza ammette l’interruzione del nesso causale solo se il lavoratore, dopo aver ricevuto DPI adeguati, formazione e vigilanza, li disattivi o li ometta in modo abnorme. Per il rischio cadute dall’alto (DPI III categoria: imbracature, sistemi di arresto caduta), l’addestramento periodico è obbligatorio e la sua omissione è sanzionata pesantemente.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Scegliere DPI marcati CE e conformi al Regolamento UE 2016/425 e D.Lgs. 17/2019; conservare le dichiarazioni di conformità.
- Documentare la consegna individuale con registro firmato dal lavoratore.
- Per DPI di terza categoria e protettori dell’udito: addestramento iniziale e periodico documentato.
- Vigilare attivamente sull’uso e sanzionare disciplinarmente l’omissione.
- Sostituire i DPI alla scadenza indicata dal fabbricante e dopo ogni utilizzo critico (es. arresto caduta).
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 49623/2014; Cass. pen. sez. IV n. 9851/2016
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di obbligo di fornitura dei DPI e vigilanza sul loro uso.
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