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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DVRCass. pen.01/01/2018

Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato e responsabilità per omessa valutazione

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
01/01/2018
Tema
DVR
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 17art. 28
Parole chiave
stress lavoro-correlatorischio psicosocialelettera circolare 2010DVR

In sintesi

Obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato e responsabilità per omessa valutazione

Massima

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, a valutare anche il rischio stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente (lettera circolare 18 novembre 2010) e a recepirne gli esiti nel DVR. L’omessa o inadeguata valutazione configura contravvenzione e, in caso di patologie psichiche o psicosomatiche causalmente riconducibili a condizioni organizzative non valutate, fonda la responsabilità per lesioni colpose.

Commento didattico

Il rischio stress lavoro-correlato è entrato esplicitamente nel D.Lgs. 81/08 con l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, recepito nel TUS e attuato dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010. La valutazione deve essere effettuata con metodologia in due fasi: (1) valutazione preliminare (oggettiva), tramite check-list di indicatori verificabili (eventi sentinella come infortuni, assenteismo, turnover, contenzioso; contenuto del lavoro come carichi, ritmi, monotonia; contesto del lavoro come ruolo, autonomia, comunicazione interna); (2) valutazione approfondita (soggettiva), tramite questionari, focus group o interviste, da effettuare ove la valutazione preliminare evidenzi condizioni di rischio non trascurabili. Gli esiti devono essere riportati nel DVR con indicazione delle misure correttive e del programma di miglioramento. La sorveglianza sanitaria mirata (visite, colloqui col MC) è prevista nei casi indicati dalla valutazione. Il modello validato di riferimento è quello INAIL (HSE adattato), con disponibilità di piattaforma online. La giurisprudenza penale, pur con minore diffusione rispetto ai rischi tradizionali, ha riconosciuto la responsabilità del datore in casi di patologie psichiatriche causalmente riconducibili a organizzazioni del lavoro patogene (mobbing, straining, sovraccarichi cronici), specie quando il DVR sia carente sul punto. Il tema si intreccia con la giurisprudenza civile sulle azioni risarcitorie ex art. 2087 c.c. per mobbing e burnout.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Effettuare la valutazione preliminare con metodologia INAIL o equivalente (check-list eventi sentinella, contenuto, contesto).
  • In caso di criticità, procedere alla valutazione approfondita con questionari validati e focus group.
  • Recepire gli esiti nel DVR con misure correttive e programma di miglioramento (art. 28).
  • Aggiornare la valutazione almeno ogni 3 anni o a fronte di significative variazioni organizzative.
  • Coinvolgere RLS e medico competente nel processo valutativo.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. civ. sez. lav. n. 7844/2018 (mobbing); Cass. pen. sez. IV n. 15879/2018

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/stress-lavoro-correlato.html

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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