Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato e responsabilità per omessa valutazione
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2018
- Tema
- DVR
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 17art. 28
- Parole chiave
- stress lavoro-correlatorischio psicosocialelettera circolare 2010DVR
In sintesi
Obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato e responsabilità per omessa valutazione
Massima
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, a valutare anche il rischio stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente (lettera circolare 18 novembre 2010) e a recepirne gli esiti nel DVR. L’omessa o inadeguata valutazione configura contravvenzione e, in caso di patologie psichiche o psicosomatiche causalmente riconducibili a condizioni organizzative non valutate, fonda la responsabilità per lesioni colpose.
Commento didattico
Il rischio stress lavoro-correlato è entrato esplicitamente nel D.Lgs. 81/08 con l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, recepito nel TUS e attuato dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010. La valutazione deve essere effettuata con metodologia in due fasi: (1) valutazione preliminare (oggettiva), tramite check-list di indicatori verificabili (eventi sentinella come infortuni, assenteismo, turnover, contenzioso; contenuto del lavoro come carichi, ritmi, monotonia; contesto del lavoro come ruolo, autonomia, comunicazione interna); (2) valutazione approfondita (soggettiva), tramite questionari, focus group o interviste, da effettuare ove la valutazione preliminare evidenzi condizioni di rischio non trascurabili. Gli esiti devono essere riportati nel DVR con indicazione delle misure correttive e del programma di miglioramento. La sorveglianza sanitaria mirata (visite, colloqui col MC) è prevista nei casi indicati dalla valutazione. Il modello validato di riferimento è quello INAIL (HSE adattato), con disponibilità di piattaforma online. La giurisprudenza penale, pur con minore diffusione rispetto ai rischi tradizionali, ha riconosciuto la responsabilità del datore in casi di patologie psichiatriche causalmente riconducibili a organizzazioni del lavoro patogene (mobbing, straining, sovraccarichi cronici), specie quando il DVR sia carente sul punto. Il tema si intreccia con la giurisprudenza civile sulle azioni risarcitorie ex art. 2087 c.c. per mobbing e burnout.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Effettuare la valutazione preliminare con metodologia INAIL o equivalente (check-list eventi sentinella, contenuto, contesto).
- In caso di criticità, procedere alla valutazione approfondita con questionari validati e focus group.
- Recepire gli esiti nel DVR con misure correttive e programma di miglioramento (art. 28).
- Aggiornare la valutazione almeno ogni 3 anni o a fronte di significative variazioni organizzative.
- Coinvolgere RLS e medico competente nel processo valutativo.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. civ. sez. lav. n. 7844/2018 (mobbing); Cass. pen. sez. IV n. 15879/2018
Fonte ufficiale e citazione
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
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