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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
FormazioneCass. pen.01/01/2022

Cass. pen. sez. IV, 2022 (principio consolidato)

Mancata formazione — Nesso causale con l’infortunio e responsabilità del datore

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
n.d.
Data
01/01/2022
Tema
Formazione
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 37art. 18
Parole chiave
formazione nesso causaleart. 37 D.Lgs 81/08mancata formazione infortuniogiudizio controfattuale sicurezza

In sintesi

Mancata formazione — Nesso causale con l’infortunio e responsabilità del datore

Massima

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione penale, la mancata o insufficiente formazione del lavoratore ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 costituisce causa o concausa dell’infortunio quando risulti dimostrato — anche attraverso prova presuntiva — che un lavoratore adeguatamente formato avrebbe adottato le cautele necessarie per evitare l’evento lesivo. Ai fini del nesso causale non è richiesta la prova certa che la formazione avrebbe comunque impedito l’infortunio: è sufficiente il raggiungimento della soglia dell’“alta probabilità logica” secondo il c.d. giudizio controfattuale, che richiede di valutare se, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa omessa (la formazione), l’evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in misura significativamente ridotta. Il datore di lavoro che omette la formazione obbligatoria risponde ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e, ove l’infortunio sia causalmente riconducibile all’ignoranza del lavoratore sui rischi specifici e sulle procedure di sicurezza, risponde altresì di lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590 c.p. ovvero di omicidio colposo ex art. 589 c.p., con l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Commento didattico

Il giudizio controfattuale in materia di sicurezza sul lavoro presenta caratteristiche peculiari rispetto al diritto penale generale. La Cassazione ha precisato che non occorre dimostrare con certezza assoluta che la formazione avrebbe impedito l’evento: è sufficiente che, alla luce dell’id quod plerumque accidit, un lavoratore formato avrebbe verosimilmente adottato comportamenti diversi e più sicuri. Questo orientamento ha conseguenze pratiche rilevantissime per i datori di lavoro: anche una formazione “parziale” o “generica” — non specificamente calibrata sui rischi della mansione concreta — può essere considerata “assente” ai fini del giudizio causale. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la mera consegna di opuscoli informativi o la firma di un documento generico di “presa d’atto”: la formazione deve essere concreta, verificabile, erogata da soggetto qualificato e documentata con attestato. L’art. 37 D.Lgs. 81/08 impone formazione all’assunzione, formazione specifica per la mansione, formazione in caso di cambio di mansione o introduzione di nuove attrezzature, e aggiornamento periodico. Gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e successive revisioni) definiscono contenuti minimi, durata e modalità di erogazione. La difesa del datore passa spesso dalla dimostrazione documentale della formazione erogata; in assenza di questa documentazione, la presunzione giurisprudenziale di nesso causale è molto difficile da vincere. Il comportamento imprudente del lavoratore non rompe il nesso causale se è conseguenza diretta dell’ignoranza indotta dalla mancata formazione.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Documentare ogni percorso formativo con registro presenze, programma dettagliato, nome del docente e attestato di frequenza firmato dal lavoratore e dal formatore.
  • Calibrare la formazione sulla mansione specifica e sui rischi reali del posto di lavoro: evitare corsi generici non collegati alle attività concrete del lavoratore.
  • Erogare formazione prima dell’inizio della mansione e ripeterla in caso di cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature o modifica del ciclo produttivo.
  • Verificare l’apprendimento effettivo con test scritti o prove pratiche, conservando i risultati: la documentazione della verifica rafforza la difesa del datore in caso di procedimento penale.
  • Pianificare e tracciare gli aggiornamenti periodici obbligatori secondo gli Accordi Stato-Regioni, con anticipo sulle scadenze per evitare “buchi” formativi documentabili dall’accusa.

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV, n. 24452/2018 (giudizio controfattuale in materia di sicurezza); Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori)

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, 2022 (principio consolidato).

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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