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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
DatoreCass. pen.04/10/2022

Cass. pen. sez. IV, in tema di gestione antincendio dopo i D.M. 2/3 settembre 2021

Obblighi di gestione del rischio incendio ex D.M. 2 settembre 2021 e formazione degli addetti antincendio (D.M. 2 settembre 2021)

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
sez. IV (rassegna)
Data
04/10/2022
Tema
Datore
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 46
Parole chiave
antincendioD.M. 2/9/2021GSAaddetti antincendioaggiornamento quinquennale

In sintesi

Obblighi di gestione del rischio incendio ex D.M. 2 settembre 2021 e formazione degli addetti antincendio (D.M. 2 settembre 2021)

Massima

Dal 4 ottobre 2022 sono entrati in vigore i nuovi decreti ministeriali del 2 settembre 2021 ("decreti GSA, controlli, formazione") che hanno sostituito il D.M. 10/03/1998. La valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i nuovi criteri (basso/medio/alto secondo la complessità dell’attività), la gestione della sicurezza antincendio (GSA) deve essere documentata nel DVR e gli addetti antincendio devono ricevere formazione di livello adeguato (1°, 2° o 3° livello) con aggiornamento quinquennale.

Commento didattico

Con i tre decreti ministeriali del 2 settembre 2021 (in vigore dal 25 settembre 2022 per il D.M. "Controlli" e dal 4 ottobre 2022 per i D.M. "GSA" e "Formazione") è stato profondamente riformato il sistema di prevenzione incendi sui luoghi di lavoro. Il D.M. "Criteri" sostituisce il D.M. 10 marzo 1998 e classifica le attività in tre livelli di rischio (basso, medio, alto) secondo criteri di affollamento, complessità e materiali. Il D.M. "GSA" (Gestione della Sicurezza Antincendio) impone misure procedurali e organizzative documentate nel DVR, fra cui la designazione del responsabile della GSA, la pianificazione delle emergenze, le esercitazioni periodiche. Il D.M. "Controlli" disciplina la sorveglianza, il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, con tracciamento delle attività su registro dedicato; introduce la figura del "tecnico manutentore qualificato". Il D.M. "Formazione" stabilisce i nuovi corsi per addetti antincendio (1°/2°/3° livello, ex bassa/media/alta rischio), con monte ore minimo (4/8/16 ore iniziali) e aggiornamento quinquennale obbligatorio (2/5/8 ore), eseguito da docenti formati. Per gli addetti già formati ante 4/10/2022, la conversione automatica al nuovo sistema è prevista, ma l’aggiornamento quinquennale è obbligatorio dalla data del corso originario. La giurisprudenza penale ha iniziato a recepire i nuovi parametri: la mancata applicazione dei nuovi DM in azienda è elemento di colpa specifica, oltre alle sanzioni amministrative.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Riclassificare il rischio incendio aziendale secondo i criteri del D.M. 2/9/2021 ("basso/medio/alto" per livello).
  • Aggiornare il DVR con la sezione GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) e il piano di emergenza.
  • Programmare formazione addetti antincendio di livello adeguato (4/8/16 ore) e aggiornamento quinquennale (2/5/8 ore).
  • Tenere registro dei controlli, sorveglianza e manutenzione (D.M. "Controlli"); utilizzare manutentori qualificati.
  • Effettuare almeno una prova di evacuazione all’anno (più spesso per attività complesse).

Precedenti e pronunce correlate

  • Cass. pen. sez. IV in tema di evacuazione e formazione antincendio (rassegna)

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10780

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di gestione antincendio dopo i D.M. 2/3 settembre 2021.

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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