Cass. civ. sez. lav., in tema di tutela della maternità e valutazione del rischio
Obbligo di valutazione del rischio per la lavoratrice in gravidanza ex D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/08
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. civ.
- Numero
- sez. lav. (rassegna)
- Data
- 01/01/2019
- Tema
- DVR
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 28
- Parole chiave
- maternitàgravidanzaD.Lgs. 151/2001astensione anticipataITL
In sintesi
Obbligo di valutazione del rischio per la lavoratrice in gravidanza ex D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/08
Massima
Il datore di lavoro deve effettuare specifica valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e dell’art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08. In presenza di rischi non eliminabili, il datore deve modificare le condizioni di lavoro o l’orario, ovvero spostare la lavoratrice ad altra mansione; in difetto, deve chiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro l’astensione anticipata dal lavoro.
Commento didattico
Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) integra il D.Lgs. 81/08 imponendo al datore di lavoro una valutazione del rischio specifica per la lavoratrice gestante, puerpera fino a 7 mesi dopo il parto, in allattamento fino a 7 mesi. La valutazione deve riguardare i rischi elencati all’Allegato C del D.Lgs. 151/2001 (agenti fisici, chimici, biologici, processi, condizioni di lavoro) e i rischi specifici dell’Allegato A e B (vietati in modo assoluto: lavori pericolosi, faticosi, insalubri come trasporto pesi, posture incongrue, esposizione a piombo, radiazioni ionizzanti). In presenza di rischio non eliminabile, il datore può: (a) modificare le condizioni di lavoro o l’orario; (b) spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile (con conservazione della retribuzione); (c) in subordine, chiedere l’astensione anticipata dal lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 17 c. 2 D.Lgs. 151/2001 (interdizione fino a 7 mesi dopo il parto se le mansioni sono pregiudizievoli). Il datore deve consegnare alla lavoratrice copia della valutazione specifica e informarla per iscritto sui risultati. La lavoratrice ha diritto di avvisare per iscritto il datore della gravidanza per attivare le tutele; il datore non può chiederlo come condizione assuntiva. La giurisprudenza ha riconosciuto il risarcimento del danno per omessa valutazione (anche per danno biologico e morale alla madre e al nascituro) e ha qualificato come ritorsivo il licenziamento o demansionamento conseguente alla comunicazione di gravidanza.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Integrare nel DVR una specifica sezione "valutazione rischi per la maternità" con riferimento ad Allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001.
- Informare per iscritto le lavoratrici (e potenziali madri) sui rischi e sulle misure di tutela.
- In caso di gravidanza, attivare immediatamente le tutele: modifica mansione, orario o richiesta astensione anticipata all’ITL.
- Garantire la conservazione del posto e della retribuzione in caso di spostamento ad altra mansione.
- Coordinarsi con il medico competente per il giudizio di idoneità e per la sorveglianza sanitaria post-parto e in allattamento.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. civ. sez. lav. n. 28858/2018; Corte cost. n. 162/2014
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. civ. sez. lav., in tema di tutela della maternità e valutazione del rischio.
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