Cass. pen. sez. IV, circa 2021-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale)
Appalto — committente — obbligo di cooperazione e coordinamento — responsabilità per infortuni dell’appaltatore
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- n.d.
- Data
- 01/01/2023
- Tema
- Appalti
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 26art. 28art. 18
- Parole chiave
- committenteappaltoDUVRIcoordinamentoart. 26responsabilitàidoneità tecnico-professionalerischi interferenziali
In sintesi
Appalto — committente — obbligo di cooperazione e coordinamento — responsabilità per infortuni dell’appaltatore
Massima
Il committente che affida lavori a un appaltatore risponde ex art. 26 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 dell’infortunio occorso al dipendente dell’appaltatore qualora abbia omesso di adempiere all’obbligo di coordinamento e cooperazione nella valutazione dei rischi interferenziali, anche qualora il DUVRI non fosse obbligatorio per i lavori di modesta entità (art. 26 co. 3-bis). L’obbligo del committente non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma comprende la verifica in concreto dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (art. 26 co. 1 lett. a)) e il monitoraggio nel corso dei lavori delle misure di sicurezza adottate. La mera verifica documentale dei requisiti dell’appaltatore (iscrizione CCIAA, certificazioni di qualità, DURC) non soddisfa il requisito dell’idoneità tecnico-professionale qualora non sia accompagnata da una verifica sostanziale delle effettive capacità operative in relazione alle lavorazioni specifiche oggetto dell’appalto.
Commento didattico
L’art. 26 D.Lgs. 81/08 pone a carico del committente un sistema articolato di obblighi che la giurisprudenza ha interpretato in senso sempre più sostanziale, superando l’idea che la mera redazione di documenti formali (DUVRI, attestazioni di idoneità tecnico-professionale) esaurisca la posizione di garanzia. Il primo pilastro è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (art. 26 co. 1 lett. a)): la Cassazione ha chiarito che tale verifica non si risolve nell’acquisizione di documentazione standard (visura CCIAA, DURC, DVR generico), ma richiede una valutazione contestuale delle capacità dell’appaltatore rispetto alle specifiche lavorazioni affidate. Il secondo pilastro è la cooperazione e il coordinamento nella valutazione dei rischi da interferenza (art. 26 co. 1 lett. b) e co. 2): anche quando il DUVRI non è obbligatorio ai sensi dell’art. 26 co. 3-bis (lavori di natura non professionale o di modesta entità), l’obbligo di cooperazione e coordinamento permane, dovendo essere assicurato con modalità adeguate alla tipologia e alla durata dei lavori. Il terzo profilo, enfatizzato dalla più recente giurisprudenza, è il monitoraggio in corso d’opera: il committente che si disinteressa dell’andamento dei lavori dopo l’avvio dell’appalto non può invocare il principio di autonomia organizzativa dell’appaltatore per escludere la propria responsabilità per i rischi da interferenza. Questa evoluzione giurisprudenziale impone ai committenti — anche non imprenditori — di strutturare il processo di affidamento dei lavori come un percorso continuativo di gestione del rischio, non come un adempimento burocratico una tantum.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Prima dell’affidamento, effettuare una verifica sostanziale dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore: richiedere il DVR specifico per le lavorazioni da svolgere, i curricula del personale addetto e, ove pertinente, le licenze e le abilitazioni tecniche richieste dalla legge.
- Anche per i lavori di modesta entità esclusi dal DUVRI obbligatorio (art. 26 co. 3-bis), predisporre almeno un documento di coordinamento semplificato che identifichi i rischi interferenziali e le misure adottate per eliminarli o ridurli.
- Prevedere nel contratto di appalto clausole operative di coordinamento: riunioni periodiche di coordinamento SSL, obbligo dell’appaltatore di comunicare variazioni del personale o delle attrezzature, procedure di gestione delle emergenze condivise.
- Istituire un sistema di monitoraggio in corso d’opera documentato: sopralluoghi periodici del RSPP del committente, verbali di verifica, segnalazione e tracciatura delle non conformità riscontrate e delle azioni correttive adottate.
- Al termine dei lavori, conservare tutta la documentazione del processo di affidamento e monitoraggio (verbali di coordinamento, comunicazioni, audit) per almeno cinque anni, in considerazione dei termini di prescrizione dei reati colposi in materia di infortuni sul lavoro.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 14917/2025 (DUVRI e responsabilità concorrente committente/appaltatore)
- Cass. pen. sez. IV n. 22000/2024 (DUVRI — committente — appalti)
- Cass. pen. sez. IV n. 44897/2022 (DUVRI e responsabilità del committente)
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, circa 2021-2023 (riferimento generico — sintesi editoriale).
Vuoi applicare in pratica i principi di questa pronuncia?
Approfondisci con il nostro corso pertinente al tema Appalti: contenuti aggiornati al D.L. 146/2021 e all’Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025.