Cass. pen. sez. IV, in tema di POS e responsabilità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice
Piano Operativo di Sicurezza (POS): obblighi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice nei cantieri temporanei o mobili
Dati identificativi della pronuncia
- Organo
- Cass. pen.
- Numero
- sez. IV (rassegna)
- Data
- 01/01/2022
- Tema
- Cantieri
- Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
- art. 89art. 96art. 100art. 101art. 159
- Parole chiave
- POSPSCcantieriart. 96allegato XVCSE
In sintesi
Piano Operativo di Sicurezza (POS): obblighi del datore di lavoro dell’impresa esecutrice nei cantieri temporanei o mobili
Massima
Nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g) e dell’allegato XV, con contenuti specifici per le lavorazioni effettivamente svolte dalla propria impresa. Il POS deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e trasmesso al CSE prima dell’inizio dei lavori. La sua mancanza o inadeguatezza è sanzionata penalmente e fonda la responsabilità del datore per gli infortuni causalmente collegati alle lavorazioni non pianificate.
Commento didattico
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 disciplina la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con un sistema documentale articolato: il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) è redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) ed è obbligatorio quando in cantiere operano più imprese o la durata supera certe soglie; il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è redatto da ciascun datore di lavoro dell’impresa esecutrice ed è sempre obbligatorio. Il POS deve avere i contenuti minimi dell’Allegato XV punto 3.2.1: dati identificativi dell’impresa, attività svolte in cantiere, individuazione di figure di sicurezza, valutazione dei rischi e misure preventive, modalità organizzative di cooperazione e coordinamento. Il POS deve essere coerente con il PSC, ma può prevedere misure più cautelative. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che il POS non possa essere una mera fotocopia di un modello standard: deve riflettere le specifiche lavorazioni che l’impresa eseguirà in quel cantiere. Quando l’infortunio si verifica nell’ambito di una lavorazione non descritta nel POS, o descritta in modo generico, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice risponde per omessa valutazione dei rischi. Va distinto dal PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), che è documento specifico per i ponteggi sopra i 2 metri. Per RSPP e CSE è fondamentale verificare che il POS sia firmato, datato e trasmesso prima dell’avvio dei lavori, con eventuali aggiornamenti per varianti significative.
Note applicative per RSPP e datore di lavoro
- Redigere il POS con i contenuti dell’Allegato XV punto 3.2.1 specifici per le lavorazioni svolte.
- Trasmettere il POS al CSE prima dell’inizio dei lavori; aggiornarlo per ogni variante significativa.
- Verificare la coerenza POS-PSC; segnalare al CSE eventuali incompatibilità.
- Per ponteggi >2 m allegare PiMUS firmato da personale formato ex art. 136.
- Conservare in cantiere copia del POS, PSC, PiMUS, registro infortuni e attestati formativi.
Precedenti e pronunce correlate
- Cass. pen. sez. IV n. 4407/2022; Cass. pen. sez. IV n. 26605/2018
Fonte ufficiale e citazione
Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, in tema di POS e responsabilità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
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