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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
PrepostoCass. pen.01/01/2024

Cass. pen. sez. IV, 2024 (principio consolidato post D.L. 146/2021)

Preposto — Responsabilità penale rafforzata per mancata interruzione lavori rischiosi

Dati identificativi della pronuncia

Organo
Cass. pen.
Numero
n.d.
Data
01/01/2024
Tema
Preposto
Articoli D.Lgs. 81/08 richiamati
art. 19art. 18
Parole chiave
preposto obbligo vigilanzainterruzione lavori pericolosiD.L. 146/2021art. 19 D.Lgs 81/08responsabilità preposto 2024

In sintesi

Preposto — Responsabilità penale rafforzata per mancata interruzione lavori rischiosi

Massima

A seguito della riforma introdotta dall’art. 18 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215), il preposto è titolare non soltanto dell’obbligo di segnalazione delle situazioni di pericolo al superiore gerarchico, ma anche dell’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività lavorativa in caso di rischio grave e imminente per la salute e sicurezza, ai sensi del nuovo art. 19 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 81/08. La Cassazione ha chiarito che l’omessa interruzione dell’attività pericolosa da parte del preposto integra una condotta omissiva autonomamente rilevante ai fini della responsabilità penale: il preposto risponde della violazione propria ex art. 19, e, in caso di infortunio causalmente riconducibile all’omissione, concorre nella responsabilità per lesioni personali o omicidio colposo aggravati ex art. 590-bis c.p., in concorso eventuale con il datore di lavoro e/o il dirigente. Il potere/dovere di “blocco immediato” attribuito al preposto dalla riforma del 2021 è personale e non delegabile ad altri soggetti della catena gerarchica.

Commento didattico

La riforma del D.L. 146/2021 ha segnato una svolta significativa nella disciplina del preposto. Prima della novella, l’art. 19 D.Lgs. 81/08 attribuiva al preposto essenzialmente funzioni di vigilanza e segnalazione; dopo la riforma, la lett. f-bis introduce un vero e proprio potere di “blocco” dell’attività lavorativa in presenza di rischio grave e imminente. Questo potere è anche un dovere: il preposto che assiste a una situazione di pericolo grave e imminente e non agisce — né segnalando né interrompendo — commette un’omissione penalmente rilevante. La giurisprudenza successiva al 2021 ha confermato che il nuovo obbligo ha carattere cogente e non può essere “neutralizzato” da istruzioni aziendali contrarie: una direttiva del datore che imponga al preposto di “non interrompere mai la produzione” è nulla per contrasto con norma imperativa e non scrimina la condotta omissiva. Il preposto deve essere adeguatamente formato su questo nuovo potere/dovere (obbligo di formazione specifica per i preposti, rafforzato dalla stessa L. 215/2021, che ha esteso la periodicità dell’aggiornamento). Sul piano pratico, le aziende devono: (a) aggiornare i mansionari del preposto inserendo il potere di interruzione; (b) erogare formazione specifica sul riconoscimento del “rischio grave e imminente”; (c) garantire che il preposto non subisca conseguenze disciplinari per l’esercizio legittimo del potere di blocco. La mancata formazione del preposto su questo nuovo obbligo può aggravare la posizione del datore in caso di infortunio.

Note applicative per RSPP e datore di lavoro

  • Aggiornare immediatamente i mansionari e i contratti di incarico dei preposti inserendo esplicitamente il potere/dovere di interruzione dell’attività ex art. 19 c. 1 lett. f-bis D.Lgs. 81/08.
  • Erogare formazione specifica sul riconoscimento del rischio grave e imminente e sulle procedure di interruzione e ripresa dell’attività.
  • Inserire nel DVR la procedura aziendale di gestione delle emergenze con il ruolo del preposto come soggetto abilitato al blocco immediato.
  • Garantire per iscritto al preposto che l’esercizio legittimo del potere di blocco non comporterà sanzioni disciplinari, anche in caso di “falso allarme” in buona fede.
  • Verificare che i preposti abbiano frequentato l’aggiornamento periodico obbligatorio introdotto dalla L. 215/2021, con attestato conservato in azienda.

Precedenti e pronunce correlate

  • D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, art. 18; L. 17 dicembre 2021 n. 215 (conversione); Circ. Min. Lavoro n. 4/2022 sulle novità del D.L. 146/2021

Fonte ufficiale e citazione

Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81

Citazione (formato giuridico): Cass. pen. sez. IV, 2024 (principio consolidato post D.L. 146/2021).

Avvertenza. La presente massima è una sintesi editoriale con finalità didattico-informative. Per uso in giudizio consultare il testo integrale della sentenza presso il CED Cassazione (italgiure.giustizia.it) o banche dati professionali (DeJure, Pluris, Leggi d’Italia). Non costituisce consulenza legale.

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