Salta al contenuto
Vuoi diventare Ambassador?CLICCA QUI
123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Formazione obbligatoria

Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto

Tutto quello che datori di lavoro e lavoratori devono sapere sugli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 24 dicembre 2025 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Formazione obbligatoria
Pubblicato
24 dicembre 2025
Ultimo aggiornamento
24 dicembre 2025
Tempo di lettura
5 min (929 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INAIL – Salute e sicurezza sul lavoro · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) · Ispettorato Nazionale del Lavoro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 24 dicembre 2025

Perché la formazione è un obbligo di legge

La formazione alla salute e sicurezza non è un adempimento formale, ma uno dei pilastri del sistema di prevenzione disegnato dal D.Lgs. 81/08, il cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 37 stabilisce che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, calibrata sui rischi reali della mansione svolta. Accanto alla formazione, gli articoli 36 e 37 distinguono anche l’informazione (le nozioni di base sui rischi aziendali) e l’addestramento (la prova pratica all’uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuale).

I contenuti e la durata minima dei percorsi sono definiti dall’Accordo Stato-Regioni, in particolare dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025 che ha riordinato e sostituito gli accordi precedenti del 2011 e del 2016. La logica di fondo resta invariata: più alto è il rischio dell’attività, più approfondita deve essere la formazione. Per questo non esiste un corso “universale”, ma un percorso che parte da una base comune e si specializza in funzione del settore e della figura aziendale.

Chi è obbligato: lavoratori e figure della prevenzione

L’obbligo formativo riguarda tutti i lavoratori secondo la definizione ampia dell’art. 2 del Testo Unico, che include dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, somministrati, tirocinanti, soci lavoratori e, in molti casi, anche i collaboratori. La forma contrattuale non incide: chi presta attività lavorativa, anche occasionale, all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro ha diritto e dovere di essere formato.

Oltre ai lavoratori, il decreto prevede percorsi dedicati per le figure del sistema di prevenzione: preposti e dirigenti (formazione aggiuntiva rispetto a quella di lavoratore), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabile e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) e addetti alle squadre di emergenza per antincendio e primo soccorso. Ciascuna di queste figure segue un programma e una durata specifici, non sostituibili dalla sola formazione generale e specifica del lavoratore.

La responsabilità organizzativa ed economica della formazione ricade sul datore di lavoro. È lui a dover garantire che il percorso avvenga durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei lavoratori, individuando inoltre il momento in cui erogarla: all’assunzione, al trasferimento o cambio di mansione, e all’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o rischi.

Formazione generale e formazione specifica

Il percorso del lavoratore si articola in due moduli. La formazione generale ha una durata di 4 ore ed è comune a tutti i settori: tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza in azienda, diritti e doveri dei soggetti coinvolti e organi di vigilanza. La formazione specifica, invece, è dedicata ai rischi concreti legati alla mansione e al comparto produttivo.

La durata della formazione specifica dipende dal livello di rischio dell’azienda: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto. Sommando i due moduli si arriva quindi a 8 ore totali per il rischio basso, 12 ore per il rischio medio e 16 ore per il rischio alto. La formazione generale ha validità permanente e non va ripetuta a ogni cambio di azienda, mentre quella specifica va integrata quando cambiano i rischi della mansione.

Come si individua il livello di rischio

Il livello di rischio (basso, medio o alto) si ricava dalla combinazione tra il codice ATECO dell’attività e le risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In via indicativa, uffici, servizi e commercio al dettaglio rientrano nel rischio basso; lavorazioni manifatturiere e dei trasporti nel rischio medio; edilizia, industria pesante, sanità e settore agricolo nel rischio alto.

Il DVR resta il documento di riferimento: se la valutazione evidenzia pericoli superiori rispetto alla media del codice ATECO, il datore di lavoro deve adeguare verso l’alto la formazione. La classificazione ATECO è un punto di partenza, non un automatismo che esonera dall’analisi puntuale dell’attività reale.

Ogni quanto va aggiornata

La formazione di lavoratori, preposti e dirigenti va aggiornata con cadenza quinquennale. Per i lavoratori l’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni e può trattare l’evoluzione dei rischi, le innovazioni normative, organizzative e tecnologiche e l’analisi di infortuni e near miss. Per il preposto, l’Accordo Stato-Regioni del 2025 ha rafforzato l’obbligo di aggiornamento, da svolgersi con cadenza biennale anziché quinquennale.

Anche le figure delle emergenze seguono periodicità proprie: gli addetti al primo soccorso aggiornano la parte pratica ogni 3 anni, mentre gli addetti antincendio effettuano aggiornamenti periodici in funzione del livello di rischio incendio dell’attività. È bene ricordare che una formazione scaduta equivale, in sede di controllo, a una formazione mai svolta: l’azienda risulta non conforme a tutti gli effetti.

Cosa si rischia in caso di inadempienza

La mancata o incompleta formazione espone il datore di lavoro e i dirigenti a sanzioni penali (arresto o ammenda) previste dal Testo Unico, oltre a possibili sanzioni amministrative e provvedimenti dell’organo di vigilanza. In caso di infortunio sul lavoro, l’assenza di formazione adeguata aggrava in modo rilevante la posizione dell’azienda sul piano della responsabilità civile e penale, incidendo anche sulle rivalse INAIL.

Investire nella formazione, oltre a tutelare la salute delle persone, è quindi una scelta di protezione legale ed economica: riduce il rischio di contenzioso, di fermi produttivi e di aggravamento delle responsabilità in caso di evento dannoso.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Corsi correlati

Hai bisogno di assistenza sulla formazione della tua azienda?

Il nostro team verifica gratuitamente il piano formativo e ti propone le soluzioni più adatte al tuo settore.

Contattaci

Guide correlate