- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 12 giugno 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1065 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Allegato II
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Quando il datore di lavoro può fare il RSPP
Il D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, assumendo cioè personalmente il ruolo di RSPP. Questa possibilità non è però illimitata: è prevista per determinate tipologie di aziende, individuate in base al settore di attività e ai limiti dimensionali stabiliti dalla normativa (ad esempio in funzione del numero di lavoratori occupati).
Si tratta di una soluzione pensata soprattutto per le piccole realtà, dove il titolare conosce direttamente i processi produttivi e i rischi connessi. Quando l’azienda supera i limiti previsti o appartiene a settori particolarmente complessi, il datore di lavoro non può autonominarsi RSPP e deve designare una figura interna qualificata o un professionista esterno.
La formazione obbligatoria del datore di lavoro RSPP
Il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP deve frequentare un corso di formazione specifico, distinto dal percorso modulare A-B-C previsto per i RSPP professionali. La durata del corso è graduata in base al livello di rischio dell’attività, così come definito dall’Accordo Stato-Regioni.
I monti ore di riferimento sono: 16 ore per le aziende a rischio basso, 32 ore per il rischio medio e 48 ore per il rischio alto. Il livello di rischio è correlato al codice ATECO dell’attività e alla relativa valutazione: settori come uffici e commercio rientrano in genere nel rischio basso, mentre edilizia, industria pesante e sanità si collocano nel rischio alto.
Il corso affronta gli aspetti normativi, la gestione e organizzazione della sicurezza, l’individuazione e la valutazione dei rischi e le tecniche di comunicazione, calibrati sulle effettive esigenze dell’impresa che il datore di lavoro dirige.
L’aggiornamento quinquennale
Anche il datore di lavoro RSPP è soggetto all’obbligo di aggiornamento periodico. L’Accordo Stato-Regioni prevede un aggiornamento con cadenza quinquennale, il cui monte ore è anch’esso differenziato in funzione del livello di rischio dell’azienda (basso, medio o alto).
Come per tutte le figure della prevenzione, il mancato aggiornamento fa venir meno l’idoneità a continuare a svolgere il ruolo. È quindi opportuno inserire la scadenza in uno scadenzario aziendale e pianificare il corso con anticipo, per non trovarsi in una situazione di non conformità in caso di controllo.
Limiti e responsabilità di questa scelta
Assumere il ruolo di RSPP non solleva il datore di lavoro dagli altri obblighi che la legge gli attribuisce in modo indelegabile, primo fra tutti la valutazione dei rischi con la redazione del DVR e la designazione delle figure della prevenzione. Diventare RSPP significa aggiungere a questi obblighi anche le funzioni tecniche del servizio.
La scelta va valutata con realismo: gestire in proprio la prevenzione richiede tempo, competenza e aggiornamento costante. In aziende che crescono o che presentano rischi articolati, può rivelarsi più efficace affidare il ruolo a un RSPP dedicato — interno o esterno — capace di seguire con continuità l’evoluzione della sicurezza aziendale.
Datore di lavoro RSPP o RSPP professionale: come decidere
La differenza pratica tra le due strade sta nel percorso formativo e nel raggio d’azione. Il datore di lavoro RSPP segue il corso dedicato (16, 32 o 48 ore) ed è abilitato a svolgere il ruolo solo nella propria azienda, nei limiti consentiti. Il RSPP professionale, invece, completa i moduli A, B e C e può ricoprire l’incarico anche in qualità di consulente esterno per più aziende.
Se rientri nei casi previsti e vuoi gestire personalmente la sicurezza della tua impresa, su 123Formazione trovi i corsi per datore di lavoro RSPP nelle tre durate per livello di rischio, in aula, videoconferenza ed e-learning, con attestati validi in tutta Italia. Se invece preferisci formare una figura dedicata, sono disponibili i Moduli A e B per RSPP e ASPP.
I limiti dimensionali e settoriali dell’Allegato II
L’Allegato II del D.Lgs. 81/08 individua puntualmente i casi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP. Sono ammesse: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (con esclusione di alcune attività ad alto rischio specifiche dell’Allegato XI, tra cui le aziende soggette al D.Lgs. 105/2015 Seveso III); aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; aziende della pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fino a 200 lavoratori. Oltre queste soglie, il datore di lavoro è obbligato a designare un RSPP esterno o interno con qualifica di RSPP professionale (Moduli A+B+C).
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina il percorso formativo specifico del datore di lavoro RSPP, con le durate citate (16/32/48 ore) e l’aggiornamento quinquennale (6/10/14 ore in funzione del livello di rischio). L’Accordo 17 aprile 2025 ha riorganizzato anche questo percorso, mantenendo invariate le durate minime ma aggiornando i contenuti minimi su temi quali rischi psicosociali, organizzazione del lavoro agile e gestione delle emergenze. Le aziende che hanno il datore di lavoro RSPP devono verificare l’aggiornamento dei propri corsi rispetto ai contenuti più recenti.
Decadenza per superamento dei limiti
Se l’azienda supera i limiti dimensionali previsti dall’Allegato II — ad esempio per crescita del personale o per modifica del codice ATECO con riclassificazione del rischio — il datore di lavoro perde la facoltà di autonominarsi RSPP. In questi casi è necessario procedere senza indugio alla nomina di un RSPP professionale interno o esterno, comunicando la designazione al RLS e aggiornando il DVR. Il superamento dei limiti rilevato in sede di accesso ispettivo, in assenza di una nomina alternativa, comporta una violazione sanzionata dall’art. 55 del Testo Unico per omessa designazione del RSPP, con sanzione dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
È quindi opportuno monitorare costantemente i numeri aziendali e la classificazione di rischio: una crescita lenta ma costante del personale può portare al superamento della soglia senza che vi sia piena consapevolezza, soprattutto in realtà che impiegano molti stagionali o contratti atipici. Per il calcolo dei lavoratori si fa riferimento all’art. 4 del D.Lgs. 81/08, che computa i dipendenti effettivamente occupati e include alcune categorie particolari secondo regole specifiche.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 Allegato II (normattiva.it)
Fonti
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