Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Medio
Corso lavoratori rischio medio 12 ore (4 generale + 8 specifica) ex Accordo SR 21/12/2011: e-learning ammesso, attestato nazionale valido 5 anni.
In breve
Corso lavoratori rischio medio 12 ore (4 generale + 8 specifica) ex Accordo SR 21/12/2011: e-learning ammesso, attestato nazionale valido 5 anni.
- Durata
- 12 ore
- Aggiornamento
- Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)
- Normativa
- D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Modalità
- In aula, Videoconferenza, E-learning
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Sicurezza sul Lavoro
Durata
12 ore
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)
Normativa
D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Il corso per lavoratori a rischio medio ha una durata complessiva di 12 ore: 4 ore di formazione generale, comuni a tutti i lavoratori, e 8 ore di formazione specifica dedicate ai rischi tipici dei settori classificati a rischio medio dall’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, ovvero agricoltura, pesca, trasporti, magazzinaggio, pubblica amministrazione, istruzione, sanità non ospedaliera e commercio alimentare.
A differenza del rischio basso, la parte specifica raddoppia per consentire l’approfondimento di un ventaglio più ampio di fattori di rischio: macchine e attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici, movimentazione dei carichi, lavori in quota di base, cadute dall’alto, rischi specifici di settore (trattori agricoli, mezzi di trasporto interno, contatto con utenza, esposizione ad allergeni alimentari) e stress lavoro-correlato.
L’erogazione segue le indicazioni dell’art. 37 D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, integrato dall’Accordo del 07/07/2016 sui requisiti tecnico-organizzativi della formazione e-learning. 123Formazione propone il corso in aula tradizionale, in videoconferenza sincrona con tracciamento presenze e in e-learning asincrono: per il rischio medio l’intera parte specifica è erogabile online, mentre resta obbligatoria l’aula o la videoconferenza per il rischio alto.
La formazione è contemporaneamente obbligo del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. l, D.Lgs 81/08) e diritto del lavoratore (art. 20): deve essere effettuata prima dell’avvio della prestazione lavorativa o entro 60 giorni dall’assunzione del neoassunto, durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico del dipendente.
Al superamento della verifica finale, articolata in un test a risposta multipla con soglia minima del 70% di risposte corrette, viene rilasciato un attestato nominativo valido su tutto il territorio nazionale, opponibile in sede di controllo ispettivo e riconosciuto presso ogni datore di lavoro per 5 anni dalla data di rilascio.
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni con un corso di 6 ore, valido per tutte le classi di rischio (basso, medio, alto). L’aggiornamento può essere svolto interamente in modalità e-learning e deve riguardare le innovazioni normative, le novità tecnologiche, gli infortuni e i near miss aziendali, nonché gli approfondimenti su procedure e DPI.
A chi è rivolto
- ✓Addetti del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare: operatori macchine agricole, addetti stalla, cantine, oleifici
- ✓Personale dei trasporti e della logistica: autisti, magazzinieri, addetti spedizioni, corrieri, operatori di piazzale
- ✓Dipendenti della pubblica amministrazione: enti locali, scuole, uffici giudiziari, personale tecnico-amministrativo non operativo
- ✓Personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, educatori asili nido, operatori di nidi privati
- ✓Operatori sanitari extra-ospedalieri: ambulatori, RSA, case di riposo, assistenza domiciliare, studi specialistici
- ✓Addetti del commercio alimentare: pescherie, macellerie, panifici, supermercati, ristorazione collettiva
Obiettivi del corso
- ●Padroneggiare il quadro normativo del D.Lgs 81/08 e il funzionamento del sistema di prevenzione aziendale
- ●Distinguere pericolo, rischio, danno e applicare la gerarchia delle misure di prevenzione e protezione
- ●Riconoscere i rischi specifici dei settori a rischio medio e valutarne probabilità, gravità ed esposizione
- ●Utilizzare in modo appropriato i DPI di II categoria assegnati e applicare procedure operative sicure (POS, istruzioni operative)
- ●Gestire correttamente le emergenze: evacuazione, primo soccorso, antincendio di livello 2 (rischio medio DM 02/09/2021)
- ●Conoscere diritti, doveri e sanzioni previsti per lavoratore (artt. 20 e 59) e datore (artt. 18 e 55)
- ●Promuovere comportamenti sicuri e cooperare con preposti, RLS, medico competente e addetti emergenze
- ●Comprendere il ruolo della sorveglianza sanitaria, del giudizio di idoneità e della valutazione dei rischi (DVR)
Programma
- 1.Parte generale (4 ore) — Quadro normativo: D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, fonti comunitarie, Costituzione e Codice Civile
- 2.Parte generale — Concetti chiave: rischio, danno, prevenzione, protezione, principio di precauzione, gerarchia delle misure
- 3.Parte generale — Organizzazione aziendale della prevenzione: datore, dirigente, preposto, RSPP/ASPP, medico competente, RLS, addetti emergenze
- 4.Parte generale — Diritti, doveri, sanzioni e apparato di vigilanza (ASL, INL, VVF, INAIL, Procura)
- 5.Parte specifica (8 ore) — Rischi infortuni: meccanici, elettrici, da attrezzature, macchine, mezzi di sollevamento e mezzi di trasporto interno
- 6.Parte specifica — Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, microclima severo, illuminazione, radiazioni ottiche artificiali
- 7.Parte specifica — Rischi chimici e biologici nei settori agricolo, alimentare, sanitario e scolastico (Titolo IX e X)
- 8.Parte specifica — Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, allegato XXXIII), sovraccarico biomeccanico arti superiori
- 9.Parte specifica — Cadute dall’alto e lavori in quota di base, scale portatili, trabattelli, ancoraggi (Titolo IV)
- 10.Parte specifica — Rischi specifici del settore: agricoltura (trattori, attrezzature), trasporti (cinture, riposo, alcol/droghe), PA (sportello pubblico, aggressioni)
- 11.Parte specifica — Stress lavoro-correlato, differenze di genere, età, provenienza, contratto e lavoro notturno
- 12.Parte specifica — DPI di II categoria, segnaletica, procedure di emergenza, antincendio rischio medio e primo soccorso
- 13.Parte specifica — Sorveglianza sanitaria, giudizio di idoneità, sopralluoghi del medico competente, gestione near miss e infortuni
- 14.Verifica finale di apprendimento (test a risposta multipla, almeno 70% risposte corrette) e rilascio attestato nominativo
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Quali codici ATECO rientrano nella classe di rischio medio?
L’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 classifica come rischio medio settori quali agricoltura (codice A), trasporti e magazzinaggio (H), pubblica amministrazione (O), istruzione (P), sanità extra-ospedaliera (Q), commercio alimentare. La classificazione si basa sull’attività prevalente dell’azienda.
Quanto dura il corso e ogni quanto va aggiornato?
Il corso completo ha una durata di 12 ore (4 di parte generale e 8 di parte specifica). L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni con un corso di 6 ore, indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda di destinazione.
Il corso può essere svolto interamente in e-learning?
Sì. Per le aziende classificate a rischio medio, l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e l’Accordo del 07/07/2016 ammettono l’e-learning sia per la formazione generale (4 ore) sia per l’intera parte specifica (8 ore). Per il rischio alto, invece, la parte specifica deve essere svolta in aula o videoconferenza sincrona.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro se non forma i lavoratori?
L’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs 81/08 prevede per il datore l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per ogni lavoratore non formato, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 nei casi più gravi.
Anche il lavoratore può essere sanzionato?
Sì. L’art. 59 del D.Lgs 81/08 prevede per il lavoratore che non partecipa ai programmi di formazione l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro. La formazione è obbligo del datore ai sensi dell’art. 18 ma anche dovere del lavoratore ai sensi dell’art. 20.
Entro quando va formato un neoassunto?
La formazione deve essere conclusa prima dell’avvio della prestazione lavorativa o, in alternativa, entro 60 giorni dall’assunzione, secondo il punto 4 dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Nel periodo transitorio è obbligatorio l’affiancamento da parte di personale già formato.
L’attestato è riconosciuto in tutta Italia anche cambiando datore di lavoro?
Sì. L’attestato è conforme all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, ha validità su tutto il territorio nazionale per 5 anni e resta valido cambiando datore di lavoro, purché la nuova mansione rientri nella stessa classe di rischio o in una classe inferiore. Il passaggio a rischio alto richiede un’integrazione di 4 ore.
Chi forma un lavoratore con contratto di somministrazione?
Per i lavoratori somministrati, l’art. 35, comma 4, del D.Lgs 81/15 prevede che la formazione generale e specifica sia di norma a carico del somministratore (agenzia per il lavoro), salvo diverso accordo contrattuale con l’utilizzatore. L’utilizzatore resta responsabile dell’informazione sui rischi specifici della propria realtà aziendale e dell’aggiornamento.
L’attestato digitale ha lo stesso valore legale di quello cartaceo?
Sì. L’attestato in formato PDF firmato digitalmente dal soggetto formatore, con QR code di verifica e protocollo univoco, ha pieno valore legale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/05) e può essere esibito in caso di ispezione.
Corsi correlati
Guide correlate
- Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto
- Corsi obbligatori per codice ATECO: come capire quali servono
- Corso preposti: ruolo, obblighi di vigilanza e durata
- Datore di lavoro, dirigente e preposto: le differenze
- Datore di lavoro RSPP: quando può svolgere direttamente il ruolo
- Aggiornamento antincendio: quando è obbligatorio e cosa prevede
Termini del glossario
Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Medio nella tua provincia
Eroghiamo Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Medio in tutta Italia: in aula presso la tua azienda, in videoconferenza sincrona o — dove ammesso — in e-learning. Apri la pagina della tua provincia per i dettagli operativi locali.
Settori ATECO per cui Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Medio è obbligatorio
In base al D.Lgs. 81/08 e ai relativi accordi di settore, Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Medio è formazione obbligatoria per le imprese che operano nei seguenti codici ATECO. Apri la scheda per consultare l’elenco completo degli adempimenti del settore.
Iscriviti al Corso Sicurezza Lavoratori Rischio Medio
Preventivo gratuito in 24 ore. In aula, videoconferenza o e-learning.