- Categoria
- Per il datore di lavoro
- Pubblicato
- 14 gennaio 2026
- Ultimo aggiornamento
- 14 gennaio 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (707 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza
Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2026
La formazione è un obbligo di legge, non un’opzione
Il D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di garantire a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, calibrata sui rischi specifici della mansione. Questo obbligo non si esaurisce con l’assunzione: la formazione deve accompagnare ogni cambio di mansione, l’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie e ogni evoluzione dei rischi presenti in azienda.
Accanto alla formazione dei lavoratori, la normativa prevede percorsi dedicati per figure specifiche come preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso. Quando uno di questi percorsi manca, è incompleto o è scaduto, l’azienda si trova in una condizione di non conformità che la vigilanza può rilevare e sanzionare.
Quando la formazione si considera mancante
La mancanza di formazione non riguarda solo il caso, evidente, del lavoratore mai formato. Si considera carente anche la formazione generica non riferita ai rischi effettivi della mansione, quella priva di verifica di apprendimento o quella erogata da soggetti non qualificati a farlo.
Un caso molto frequente è la formazione scaduta. Gli aggiornamenti periodici previsti per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle emergenze e altre figure hanno scadenze precise: una volta superate, l’attestato non è più valido. In sede di controllo una formazione scaduta viene trattata, di fatto, come una formazione mai erogata.
Anche la documentazione conta. Se l’azienda non è in grado di dimostrare con attestati, registri e programmi che la formazione è stata effettivamente svolta, l’organo di vigilanza può presumere l’inadempimento: ai fini ispettivi, ciò che non è documentato spesso equivale a ciò che non è stato fatto.
Sanzioni penali e amministrative
Il D.Lgs 81/08 presidia gli obblighi formativi con un apparato sanzionatorio articolato, che può assumere natura penale o amministrativa a seconda della violazione contestata. Le inadempienze più gravi, come l’omessa formazione dei lavoratori, sono generalmente sanzionate con misure di carattere penale a carico del datore di lavoro e, nei rispettivi ambiti, del dirigente.
L’entità delle sanzioni dipende dalla violazione specifica e viene aggiornata nel tempo, motivo per cui non ha senso ragionare per importi fissi: ciò che conta è la natura della violazione e il numero di lavoratori coinvolti, poiché l’importo viene spesso commisurato a ciascuna posizione irregolare. A questo si aggiunge che la violazione formativa raramente viaggia da sola: in un’ispezione si accompagna spesso ad altre carenze, con un effetto cumulativo.
In molti casi la normativa prevede il meccanismo della prescrizione: l’organo di vigilanza impone all’azienda di regolarizzare la situazione entro un termine. L’adempimento nei tempi, unito al pagamento di una somma ridotta, consente di estinguere la contestazione penale; in caso contrario il procedimento prosegue per le vie ordinarie.
Sospensione dell’attività e conseguenze indirette
Oltre alle sanzioni dirette, la formazione carente può contribuire a far scattare provvedimenti più incisivi. Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza possono concorrere all’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, con un impatto operativo ed economico ben superiore alla singola multa.
Vi sono poi conseguenze indirette spesso sottovalutate: difficoltà nell’accesso ad appalti e gare che richiedono la regolarità in materia di sicurezza, contestazioni assicurative e, soprattutto, un aggravamento netto della posizione del datore di lavoro qualora si verifichi un infortunio. In quel caso la formazione mancante diventa un elemento centrale nell’accertamento delle responsabilità.
Come mettersi in regola con 123Formazione
Prevenire le sanzioni è molto più semplice ed economico che gestirne le conseguenze. Il primo passo è mappare i fabbisogni formativi reali dell’azienda: chi deve essere formato, su quali rischi e con quali scadenze di aggiornamento, costruendo uno scadenzario che eviti di farsi sorprendere da attestati scaduti.
Con 123Formazione puoi coprire l’intero piano formativo, dalla formazione base, media e ad alto rischio dei lavoratori fino ai corsi per preposti, dirigenti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestati validi in tutta Italia. Contattaci per una verifica della tua situazione formativa e per programmare gli aggiornamenti in scadenza.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
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