Corso di Formazione Sicurezza per Lavoratori a Rischio Alto
Corso lavoratori rischio alto 16 ore (4 generale + 12 specifica) ex Accordo SR 21/12/2011: aula, videoconferenza o blended. Attestato valido in tutta Italia.
In breve
Corso lavoratori rischio alto 16 ore (4 generale + 12 specifica) ex Accordo SR 21/12/2011: aula, videoconferenza o blended. Attestato valido in tutta Italia.
- Durata
- 16 ore (4 generale + 12 specifica)
- Aggiornamento
- Aggiornamento quinquennale di 6 ore
- Normativa
- D.Lgs 81/08 art. 37 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
- Modalità
- In aula, Videoconferenza, E-learning (solo modulo generale)
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Sicurezza sul Lavoro
Durata
16 ore (4 generale + 12 specifica)
Aggiornamento
Aggiornamento quinquennale di 6 ore
Normativa
D.Lgs 81/08 art. 37 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Il corso di formazione per lavoratori a rischio alto è obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per tutti i dipendenti, anche somministrati o a tempo determinato, di aziende il cui codice ATECO rientra nei settori classificati ad alto rischio (Allegato II dell’Accordo). La durata complessiva è di 16 ore, suddivise in 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica sui rischi propri della mansione e del comparto produttivo.
Il modulo generale affronta i concetti chiave di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei vari soggetti e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. Il modulo specifico, di 12 ore, analizza in profondità i rischi del settore — meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, da movimentazione manuale dei carichi, da cadute dall’alto, da incendio ed esplosione, da stress lavoro-correlato — fornendo strumenti operativi per riconoscerli e gestirli quotidianamente.
La formazione deve essere erogata prima dell’adibizione alla mansione o, comunque, contestualmente all’assunzione. Il corso può essere svolto in aula, in videoconferenza sincrona con docente in collegamento diretto e tracciamento delle presenze, oppure — limitatamente alla parte di formazione generale di 4 ore — in modalità e-learning conforme ai requisiti dell’Accordo Stato-Regioni. La formazione specifica per il rischio alto, invece, richiede sempre la presenza di un docente qualificato e momenti di confronto sul rischio effettivo.
L’aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni e ha una durata minima di 6 ore: deve riguardare le innovazioni normative, le nuove tecnologie, l’evoluzione dei rischi e l’analisi degli infortuni. Il mancato aggiornamento equivale, sul piano sanzionatorio, al mancato svolgimento della formazione iniziale ed espone il datore di lavoro a sanzioni penali (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a oltre 7.000 €, ex art. 55 D.Lgs 81/08).
Al superamento della verifica finale viene rilasciato un attestato nominale, conforme alla normativa vigente, valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto da tutti gli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL, INAIL). L’attestato resta valido anche in caso di cambio azienda o passaggio a un settore di pari livello di rischio.
A chi è rivolto
- ✓Operai e addetti dell’edilizia, lavorazioni in cantiere, opere su coperture e ponteggi
- ✓Addetti dell’industria metallurgica, siderurgica, meccanica pesante e fonderie
- ✓Lavoratori dell’industria chimica, petrolchimica, raffinerie e gestione di agenti pericolosi
- ✓Personale sanitario, socio-sanitario e operatori di laboratori biologici e ospedalieri
- ✓Addetti alla lavorazione del legno, estrazione mineraria, gestione rifiuti e bonifiche
- ✓Neoassunti e lavoratori somministrati impiegati in aziende con codice ATECO classificato a rischio alto
Obiettivi del corso
- ●Adempiere all’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per i lavoratori dei settori a rischio alto
- ●Fornire la formazione generale di 4 ore su concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e organizzazione aziendale della sicurezza
- ●Erogare la formazione specifica di 12 ore sui rischi propri delle mansioni effettivamente svolte e del comparto produttivo
- ●Sviluppare la capacità di riconoscere pericoli, valutare situazioni di rischio e adottare comportamenti corretti in autonomia
- ●Far conoscere diritti, doveri e responsabilità dei lavoratori, nonché le figure del sistema di prevenzione (RSPP, RLS, medico competente, preposto)
- ●Promuovere il corretto utilizzo di DPI, attrezzature, segnaletica e procedure operative di sicurezza
- ●Preparare il lavoratore alla gestione delle emergenze, alle procedure di primo soccorso di base e all’evacuazione
- ●Costruire una cultura della sicurezza partecipata, riducendo concretamente infortuni e malattie professionali
Programma
- 1.Modulo generale (4 ore) — concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e organizzazione della prevenzione aziendale
- 2.Quadro normativo: D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, principali direttive europee e responsabilità penali e civili
- 3.Diritti, doveri e sanzioni per lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro; ruolo degli organi di vigilanza (ASL, INL, INAIL)
- 4.Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: RSPP, ASPP, medico competente, RLS, addetti emergenze e squadre antincendio
- 5.Modulo specifico (12 ore) — rischi infortuni, meccanici, elettrici, da cadute dall’alto e da attrezzature di lavoro
- 6.Rischi fisici: rumore, vibrazioni mano-braccio e corpo intero, microclima, illuminazione, radiazioni ottiche e ionizzanti
- 7.Rischi chimici, cancerogeni, mutageni e biologici tipici dei settori ad alto rischio; REACH, CLP e schede di sicurezza
- 8.Movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, videoterminali e disturbi muscolo-scheletrici (metodi NIOSH e OCRA)
- 9.Rischio incendio ed esplosione, atmosfere ATEX, gestione delle emergenze, piano di evacuazione e procedure di primo soccorso
- 10.Dispositivi di protezione individuale (DPI) di III categoria, segnaletica di sicurezza e procedure di lockout/tagout
- 11.Stress lavoro-correlato, lavoro notturno, lavoratrici madri, differenze di genere ed età, lavoratori provenienti da altri Paesi
- 12.Rischi specifici di settore: cantieri edili, sanità, chimica, metallurgia, lavorazione del legno, estrazione e raffinerie
- 13.Procedure operative aziendali, near-miss, segnalazione infortuni e partecipazione alla valutazione dei rischi
- 14.Verifica finale di apprendimento con test a risposta multipla e rilascio dell’attestato individuale
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Quanto dura il corso per lavoratori a rischio alto?
La durata totale è di 16 ore: 4 ore di formazione generale (comune a tutti i livelli di rischio) e 12 ore di formazione specifica sui rischi del comparto e della mansione, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Come capisco se la mia azienda è a rischio alto?
Il livello di rischio è determinato dal codice ATECO dell’attività, secondo l’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Sono classificati a rischio alto, tra gli altri, edilizia e costruzioni, sanità, industria chimica e petrolchimica, lavorazione del legno, metallurgia, estrazione, raffinerie e gestione dei rifiuti.
Ogni quanto va aggiornata la formazione lavoratori?
L’aggiornamento è quinquennale e dura 6 ore, indipendentemente dal livello di rischio. Va completato entro 5 anni dalla data dell’attestato iniziale o dall’ultimo aggiornamento valido; il mancato aggiornamento equivale alla mancata formazione iniziale.
Il corso si può fare interamente in e-learning?
No. Per il rischio alto solo le 4 ore di formazione generale possono essere erogate in e-learning conforme all’Accordo SR. Le 12 ore di formazione specifica devono essere svolte in aula o in videoconferenza sincrona con docente, per consentire confronto diretto sui rischi reali e momenti pratici.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro se non forma i lavoratori?
L’art. 55 del D.Lgs 81/08 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da circa 1.500 € fino a oltre 7.000 € per il datore di lavoro che non assicura la formazione obbligatoria. Le sanzioni si aggravano in caso di infortunio e possono comportare responsabilità penale per lesioni colpose.
L’attestato rilasciato è valido in tutta Italia?
Sì. L’attestato è nominale, conforme al D.Lgs 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale da ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e INAIL. Resta valido anche in caso di cambio azienda, purché il nuovo datore di lavoro operi in un settore di pari o inferiore livello di rischio.
Quando deve essere erogata la formazione a un neoassunto?
La formazione generale e specifica deve essere completata prima dell’adibizione alla mansione o, comunque, contestualmente all’assunzione e comunque non oltre 60 giorni dalla data di assunzione. Nel frattempo il lavoratore deve operare con supervisione.
Cosa succede se cambio settore o mansione?
In caso di passaggio a una mansione con rischi nuovi o di trasferimento in un’azienda con livello di rischio più alto, è necessario integrare la formazione specifica con un percorso aggiuntivo che copra i nuovi rischi, fermo restando il riconoscimento della formazione generale già svolta.
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