Idoneità alla Mansione
- Idoneità alla Mansione
- Giudizio espresso dal medico competente che certifica la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e i rischi della specifica mansione assegnata.
L’idoneità alla mansione è il giudizio che, ai sensi dell’art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08, il medico competente esprime al termine della visita medica in relazione alla mansione specifica del lavoratore. Tale giudizio costituisce la sintesi della valutazione dello stato di salute confrontato con i rischi lavorativi a cui il lavoratore è esposto.
Il giudizio può assumere forme diverse: idoneità piena, idoneità parziale (temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o inidoneità permanente alla mansione specifica. In caso di idoneità con limitazioni o di inidoneità, il datore di lavoro è tenuto ad attuare le misure indicate dal medico, ove possibile adibendo il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Il giudizio deve essere comunicato per iscritto sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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