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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Figure della sicurezza

Datore di lavoro, dirigente e preposto: le differenze

Tre figure, tre livelli di responsabilità: capire chi fa cosa è il primo passo per organizzare bene la sicurezza in azienda.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Figure della sicurezza
Pubblicato
5 luglio 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (1001 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 2 e 299 · INL – Sospensione dell’attività imprenditoriale · INAIL – Posizioni di garanzia

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Tre ruoli, una catena di responsabilità

Il sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs 81/08 distribuisce gli obblighi di sicurezza lungo una catena di responsabilità che coinvolge tre figure principali: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. Ognuna agisce a un livello diverso, ma tutte concorrono al medesimo obiettivo: garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La normativa privilegia un criterio sostanziale: le responsabilità si attribuiscono in base alla funzione effettivamente esercitata e ai poteri realmente posseduti, non al solo inquadramento formale. Per questo è importante chiarire chi fa cosa, evitando sovrapposizioni o vuoti di responsabilità.

Il datore di lavoro: chi decide e indirizza

Il datore di lavoro è il vertice del sistema: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, chi ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva con poteri decisionali e di spesa. A lui spettano gli obblighi non delegabili più importanti, come la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

È il datore di lavoro a definire le politiche di sicurezza, ad allocare le risorse e a indirizzare l’intera organizzazione. Pur potendo delegare alcune funzioni a dirigenti, conserva un dovere di vigilanza sull’operato dei delegati e la titolarità degli adempimenti che la legge gli riserva in via esclusiva.

Il dirigente: chi organizza e gestisce

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro traducendole in organizzazione concreta del lavoro. Si occupa di mettere in pratica le misure di prevenzione, gestire risorse e processi e vigilare sull’attività nell’ambito dell’area e dei poteri che gli sono stati assegnati, spesso attraverso una delega di funzioni.

La sua è una responsabilità di natura organizzativa e gestionale: risponde delle scelte adottate là dove dispone di reale autonomia decisionale e di spesa. Si colloca quindi tra le decisioni strategiche del datore di lavoro e l’esecuzione operativa supervisionata dal preposto.

Il preposto: chi vigila sul campo

Il preposto è la figura più vicina al lavoro quotidiano: sovrintende all’attività dei lavoratori e vigila in tempo reale sul rispetto delle procedure e sull’uso corretto di attrezzature e dispositivi di protezione. È chi interviene immediatamente quando rileva un comportamento pericoloso e segnala ai superiori carenze e situazioni di rischio.

A differenza del dirigente, il preposto non organizza il lavoro a livello di sistema, ma ne controlla l’esecuzione concreta. La sua responsabilità è strettamente legata al dovere di vigilanza attiva sul campo, rafforzato dalle più recenti modifiche normative.

La formazione dedicata a ciascun ruolo

A ogni figura corrisponde una formazione specifica e aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori. Il preposto segue un corso di 8 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni; il dirigente un corso di 16 ore con aggiornamento periodico; il datore di lavoro, quando svolge direttamente compiti di prevenzione, segue percorsi dedicati secondo i casi previsti dalla normativa.

Distinguere correttamente i ruoli e formare ciascuna figura in modo adeguato è la base di un’organizzazione della sicurezza solida e a prova di controllo. 123Formazione offre i corsi per preposti, dirigenti e lavoratori in aula, videoconferenza ed e-learning, con attestati validi in tutta Italia: contattaci per definire il piano formativo della tua azienda.

Posizioni di garanzia: il principio di effettività

Per identificare datore di lavoro, dirigente e preposto la giurisprudenza adotta il principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08: assume la posizione di garanzia chi esercita in concreto i poteri tipici della figura, anche se privo di formale nomina. Questo significa che la responsabilità in materia di sicurezza segue l’organigramma reale, non quello formale: un capocantiere che ha autonomia di spesa e potere decisionale sulle misure di sicurezza è di fatto dirigente o datore di lavoro per la propria area; un titolare che gestisce direttamente l’attività di una sola unità è datore di lavoro anche se ha delegato la rappresentanza commerciale.

In sede penale la Cassazione ha più volte ribadito che i ruoli non sono mutuamente esclusivi: la stessa persona può rispondere come datore di lavoro per gli obblighi non delegabili e come dirigente per quelli relativi all’attuazione delle misure di prevenzione nella propria area. La definizione di un organigramma della sicurezza coerente con l’organizzazione reale, accompagnato da deleghe di funzioni regolari ex art. 16 e da una mappatura dei preposti aggiornata, è la base per evitare contestazioni in sede di indagine.

Sanzioni per ciascuna figura

L’art. 55 del D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni differenziate per le tre figure. Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro; la mancata redazione del DVR per le aziende con più di 200 lavoratori o per attività particolari comporta l’arresto da 4 a 8 mesi. Il dirigente è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per le principali violazioni dell’art. 18. Il preposto risponde con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro per le violazioni dell’art. 19 (importi soggetti a rivalutazione periodica con decreto direttoriale).

L’ammontare delle sanzioni è quintuplicato dall’art. 14 del D.Lgs. 81/08 in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale: l’Ispettorato del Lavoro o la ASL possono disporre la sospensione quando rilevano lavoro irregolare o gravi violazioni in materia di sicurezza (ad esempio mancata formazione del personale per oltre il 20% degli occupati, lavoratori in quota senza DPI anticaduta, mancata redazione del DVR). La sospensione comporta anche un’ulteriore sanzione amministrativa da 2.500 a 6.000 euro e l’obbligo di sanatoria documentale e tecnica prima della ripresa dell’attività.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

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