Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Corso RLS 32 ore in aula o videoconferenza sincrona (no e-learning per il base). Art. 47 D.Lgs 81/08, attestato valido in tutta Italia.
In breve
Corso RLS 32 ore in aula o videoconferenza sincrona (no e-learning per il base). Art. 47 D.Lgs 81/08, attestato valido in tutta Italia.
- Durata
- 32 ore
- Aggiornamento
- Aggiornamento annuale (4 ore aziende fino 50 dip. / 8 ore oltre 50 dip.)
- Normativa
- D.Lgs 81/08 artt. 37 c. 10-11, 47, 48, 49 e 50
- Modalità
- In aula, Videoconferenza sincrona
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Sicurezza sul Lavoro
Durata
32 ore
Aggiornamento
Aggiornamento annuale (4 ore aziende fino 50 dip. / 8 ore oltre 50 dip.)
Normativa
D.Lgs 81/08 artt. 37 c. 10-11, 47, 48, 49 e 50
Il Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) assolve l’obbligo formativo previsto dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs 81/08, che impone una formazione particolare di almeno 32 ore al momento dell’elezione o della designazione. L’RLS è la figura — disciplinata dall’art. 47 del Testo Unico — eletta o designata per rappresentare i lavoratori sulle questioni relative alla salute e sicurezza durante il lavoro: in tutte le aziende o unità produttive deve essere individuato un RLS (o, in alternativa, l’azienda ricorre al RLS Territoriale ex art. 48 tramite gli organismi paritetici).
Le modalità di elezione/designazione variano in base alle dimensioni aziendali. Nelle aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST). Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA); il numero minimo è di 1 RLS fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1000, 6 oltre i 1000, salvo migliori previsioni della contrattazione collettiva.
Il percorso di 32 ore copre i contenuti minimi previsti dall’art. 37 comma 11 e dall’Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995 (per industria) e accordi analoghi di categoria: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure tecniche/organizzative/procedurali di prevenzione e protezione, aspetti normativi dell’attività di rappresentanza, nozioni di tecnica della comunicazione.
COMPLIANCE IMPORTANTE: il corso base RLS di 32 ore NON è erogabile in modalità e-learning asincrona. L’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, all’Allegato I, esclude espressamente la formazione del RLS dalla FAD asincrona, in coerenza con quanto già stabilito dalla Conferenza Stato-Regioni e ribadito dagli Interpelli della Commissione (Interpello 12/2014 e successivi). Le uniche modalità ammesse sono l’aula tradizionale in presenza e la videoconferenza sincrona con interazione bidirezionale in tempo reale fra docente e discenti, tracciamento delle presenze e verifica dell’identità. L’aggiornamento annuale (4 o 8 ore) segue le stesse modalità.
La formazione dell’RLS deve essere aggiornata annualmente con un corso di 4 ore per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende che occupano più di 50 lavoratori. Nelle aziende fino a 15 dipendenti l’aggiornamento, non previsto come obbligatorio dalla legge, è comunque raccomandato dalla contrattazione collettiva e dagli organismi paritetici. Il monte ore di aggiornamento riguarda le evoluzioni normative, i rischi emergenti, l’organizzazione del lavoro e le tecniche di comunicazione.
L’RLS gode di specifiche tutele e diritti: permessi retribuiti per l’espletamento dell’incarico (almeno 40 ore annue, elevabili dalla contrattazione collettiva, per aziende oltre 15 dipendenti; permessi senza limite predeterminato per accesso ai luoghi di lavoro, consultazioni e riunioni periodiche), divieto di discriminazione (art. 50 c. 6), accesso a tutte le informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, all’organizzazione del lavoro, agli ambienti, agli infortuni e alle malattie professionali. Le ore impiegate per la formazione e per l’esercizio delle funzioni sono considerate orario di lavoro a tutti gli effetti retributivi.
A chi è rivolto
- ✓Lavoratori eletti dai colleghi nelle aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi dell’art. 47 comma 4 D.Lgs 81/08
- ✓Lavoratori designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA)
- ✓RLS Territoriali (RLST) operanti nei contesti privi di rappresentanza interna ex art. 48
- ✓RLS di Sito Produttivo (RLSSP) ex art. 49, attivi in porti, centri commerciali, cantieri di grandi opere
- ✓Aziende fino a 15 dipendenti in cui il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
- ✓Datori di lavoro tenuti ad adempiere all’obbligo formativo del proprio RLS appena eletto o designato
Obiettivi del corso
- ●Conoscere i principi giuridici comunitari (Direttiva Quadro 89/391/CEE) e nazionali in materia di salute e sicurezza
- ●Padroneggiare le 13 attribuzioni dell’RLS elencate all’art. 50 D.Lgs 81/08, dall’accesso ai luoghi di lavoro al ricorso alle autorità competenti
- ●Saper consultare e interpretare criticamente il DVR, il DUVRI, il piano di emergenza e gli altri documenti aziendali della sicurezza
- ●Riconoscere i principali fattori di rischio (fisici, chimici, biologici, ergonomici, psicosociali) e le relative misure di prevenzione e protezione
- ●Acquisire tecniche di comunicazione e negoziazione efficaci nel confronto con datore di lavoro, RSPP, medico competente e colleghi
- ●Partecipare attivamente alla riunione periodica ex art. 35 e contribuire al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza
- ●Conoscere diritti, tutele e permessi retribuiti riconosciuti all’RLS dalla legge e dalla contrattazione collettiva
- ●Distinguere ruolo e ambito operativo di RLS aziendale, RLS Territoriale (RLST) e RLS di Sito Produttivo (RLSSP)
Programma
- 1.Principi giuridici comunitari e nazionali: Direttiva 89/391/CEE, Costituzione, Codice Civile, D.Lgs 81/08 e accordi attuativi
- 2.Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- 3.I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP/ASPP, medico competente e relativi compiti
- 4.Ruolo, attribuzioni e tutele del RLS: art. 47 (elezione/designazione), art. 50 (attribuzioni), art. 51 (organismi paritetici)
- 5.Differenze fra RLS aziendale, RLS Territoriale (art. 48) e RLS di Sito Produttivo (art. 49)
- 6.Definizione e individuazione dei fattori di rischio: rischi per la sicurezza, per la salute, trasversali e organizzativi
- 7.La valutazione dei rischi: metodologia, contenuti minimi del DVR ex art. 28, DUVRI e POS nei cantieri
- 8.Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- 9.Sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza
- 10.Gestione delle emergenze: piano di emergenza, antincendio, primo soccorso, evacuazione
- 11.Nozioni di tecnica della comunicazione: ascolto attivo, gestione dei conflitti, public speaking applicato alla sicurezza
- 12.La riunione periodica ex art. 35, la consultazione preventiva dell’RLS e la verbalizzazione delle osservazioni
- 13.Sistema sanzionatorio (artt. 55-60 D.Lgs 81/08) e organi di vigilanza (INL, ASL, INAIL, VVF, Carabinieri NIL)
- 14.Verifica finale di apprendimento (test e/o colloquio) e rilascio attestato conforme all’art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Quanto dura il Corso RLS e ogni quanto va aggiornato?
Il corso base ha una durata minima di 32 ore (art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08) da svolgere al momento dell’elezione/designazione. L’aggiornamento è annuale: 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per aziende con oltre 50 lavoratori. La contrattazione collettiva può prevedere durate superiori, soprattutto in settori a rischio specifico (chimico, edile, sanitario).
Il Corso RLS può essere svolto in e-learning asincrono?
No. L’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 esclude espressamente l’RLS dalla formazione in e-learning per il corso base di 32 ore. Sono ammesse esclusivamente l’aula tradizionale in presenza e la videoconferenza sincrona con interazione bidirezionale in tempo reale, tracciamento presenze e verifica identità. Anche l’aggiornamento annuale segue le stesse modalità: nessuna FAD asincrona.
Qual è la differenza fra RLS, RLST e RLSSP?
L’RLS aziendale (art. 47) è eletto o designato all’interno della singola azienda. L’RLS Territoriale (RLST, art. 48) opera in aziende che non hanno eletto un proprio RLS interno (tipicamente PMI fino a 15 dipendenti), è individuato dagli organismi paritetici territoriali e copre più aziende del medesimo comparto. L’RLS di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49) è previsto in contesti complessi come porti, centri intermodali, centri commerciali e cantieri di grandi opere con più datori di lavoro presenti.
L’elezione/designazione del RLS è obbligatoria in tutte le aziende?
Sì, l’individuazione di un RLS è obbligatoria in ogni azienda o unità produttiva con almeno un lavoratore subordinato. Se i lavoratori non procedono all’elezione (eventualità frequente nelle micro-imprese), il datore di lavoro deve ricorrere al RLS Territoriale tramite gli organismi paritetici o gli enti bilaterali del proprio settore, versando l’apposito contributo al Fondo previsto dall’art. 52 D.Lgs 81/08.
Le ore di formazione e di attività dell’RLS sono retribuite?
Sì. L’art. 50 comma 3 D.Lgs 81/08 stabilisce che il tempo utilizzato dall’RLS per l’espletamento dei suoi compiti è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro e quindi retribuito. Le 32 ore del corso base, gli aggiornamenti annuali, la partecipazione alla riunione periodica, gli accessi nei reparti, le consultazioni e le riunioni con datore di lavoro/RSPP rientrano in tale tutela. Nelle aziende con più di 15 dipendenti spettano inoltre almeno 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi.
Quali sanzioni rischia l’azienda che non forma il proprio RLS?
La mancata formazione del RLS è punita ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. c) D.Lgs 81/08 con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro a carico di datore di lavoro e dirigente (importi rivalutati dal D.L. 146/2021). La mancata convocazione della riunione periodica (art. 35) o la mancata consultazione del RLS sono ulteriori violazioni autonomamente sanzionate. In caso di ispezione INL/ASL, l’assenza di attestato formativo aggiornato comporta prescrizione e ammenda.
Un datore di lavoro o un dirigente possono essere anche RLS?
No, esiste un’incompatibilità di ruolo. L’RLS deve essere un lavoratore subordinato e rappresentare gli interessi dei colleghi nei confronti del datore di lavoro: ricoprire entrambi i ruoli costituirebbe un evidente conflitto di interessi. Non possono essere RLS neppure dirigenti con poteri organizzativi sulla sicurezza, RSPP/ASPP della stessa azienda, né preposti formalmente individuati per le materie di sicurezza. Possono invece esserlo i quadri impiegatizi privi di funzioni gerarchiche.
L’attestato del Corso RLS è valido in tutta Italia?
Sì. L’attestato rilasciato al superamento della verifica finale è conforme all’art. 37 c. 11 D.Lgs 81/08 e all’Accordo Interconfederale di riferimento, ed è valido su tutto il territorio nazionale italiano indipendentemente dalla Regione di rilascio. È riconosciuto da INL, ASL, INAIL e organismi paritetici. In caso di cambio azienda l’RLS riconfermato non deve rifare il corso base, ma deve mantenere aggiornata la formazione annuale.
Quali sono in concreto i poteri dell’RLS in caso di rischio grave e immediato?
L’art. 50 lett. n) D.Lgs 81/08 attribuisce all’RLS il diritto di fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Procura) qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute. L’RLS può inoltre richiedere la convocazione straordinaria della riunione periodica in presenza di rischi nuovi o significative modifiche organizzative, e deve essere consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e al programma di formazione.
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