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Formazione obbligatoria

Corsi obbligatori per codice ATECO: come capire quali servono

Il codice ATECO determina il livello di rischio e quindi i corsi obbligatori: ecco come orientarsi.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 23 marzo 2026 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Formazione obbligatoria
Pubblicato
23 marzo 2026
Ultimo aggiornamento
23 marzo 2026
Tempo di lettura
4 min (821 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
INAIL – Salute e sicurezza sul lavoro · Normattiva – D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico)

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026

Cos’è il codice ATECO e perché conta

Il codice ATECO è la classificazione statistica delle attività economiche adottata da ISTAT e utilizzata per identificare il settore in cui opera un’impresa. Viene attribuito al momento dell’apertura della partita IVA e riportato nella visura camerale; dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha aggiornato e riorganizzato diversi codici.

In materia di sicurezza, il codice ATECO è il primo indicatore per stimare il livello di rischio dell’attività e, di conseguenza, la durata della formazione specifica dei lavoratori. Non è però l’unico parametro: la classificazione va sempre incrociata con la valutazione dei rischi aziendale, perché due imprese con lo stesso ATECO possono avere esposizioni molto diverse a seconda di come è organizzato il lavoro.

Dal codice ATECO al livello di rischio

L’Accordo Stato-Regioni associa i macro-settori ATECO a tre livelli di rischio. Il rischio basso (formazione specifica di 4 ore) comprende tipicamente uffici, attività commerciali, servizi e studi professionali. Il rischio medio (8 ore) include molte attività manifatturiere leggere, trasporti, logistica, agricoltura non specializzata, pubblica amministrazione e istruzione. Il rischio alto (12 ore) raccoglie i comparti più pericolosi: costruzioni, industria estrattiva e pesante, chimica, lavorazione del legno e dei metalli, sanità e raffinerie.

A questa formazione specifica si somma sempre la formazione generale di 4 ore, comune a tutti. Il datore di lavoro può inoltre decidere di erogare una formazione superiore rispetto al minimo associato al proprio settore, se la valutazione dei rischi lo richiede: la classificazione ATECO indica una soglia minima, non un tetto massimo.

I corsi specifici oltre alla formazione base

Oltre alla formazione generale e specifica dei lavoratori, in funzione del settore e delle mansioni possono diventare obbligatori percorsi dedicati. I principali sono la formazione antincendio (livello 1, 2 o 3 in base al rischio incendio dell’attività secondo il D.M. 2 settembre 2021), il primo soccorso (gruppi A, B o C secondo il D.M. 388/2003), l’HACCP per chi manipola alimenti e la formazione aggiuntiva per preposti e dirigenti.

Per le mansioni che comportano l’uso di attrezzature ad alto rischio, l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede abilitazioni specifiche con parte teorica e prova pratica: carrelli elevatori (muletti), piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre e su autocarro, trattori agricoli e macchine movimento terra. A queste si aggiungono i percorsi per lavori in quota, spazi confinati e rischi particolari come elettrico, chimico e amianto.

Il ruolo del DVR nella scelta dei corsi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, è lo strumento che fotografa i pericoli reali presenti in azienda. È nel DVR che vengono individuate le mansioni, le attrezzature utilizzate, le sostanze impiegate e i rischi associati, e da qui discende il fabbisogno formativo concreto.

In pratica, il codice ATECO indica il punto di partenza, mentre il DVR consente di costruire il piano formativo dettagliato per ogni figura. Affidarsi solo al codice ATECO, ignorando la valutazione dei rischi, è uno degli errori più frequenti: porta a sottostimare la formazione necessaria e a risultare non conformi in caso di ispezione.

Come fare una verifica pratica del piano formativo

Per orientarsi conviene procedere per passi: recuperare il codice ATECO dalla visura camerale, classificare il livello di rischio, elencare tutte le mansioni presenti in azienda e, per ciascuna, individuare i corsi base e quelli specifici richiesti dalle attrezzature o dai rischi particolari. Vanno poi aggiunte le figure trasversali (RLS, addetti emergenze, preposti) e verificate le relative scadenze di aggiornamento.

Da questa mappatura nasce uno scadenzario della formazione che consente di pianificare in anticipo corsi e rinnovi. È un’attività che il datore di lavoro può svolgere insieme al RSPP; in caso di dubbi sulla classificazione o sulle attrezzature, è opportuno richiedere una verifica del piano formativo per evitare lacune che emergerebbero solo in fase di controllo o, peggio, dopo un infortunio.

Errori comuni da evitare

Tra gli errori più frequenti ci sono: confondere la sola formazione generale con il percorso completo, dimenticare gli aggiornamenti periodici, non formare i neoassunti prima dell’avvio dell’attività e trascurare la formazione dei lavoratori somministrati o stagionali. Anche il cambio di mansione richiede una nuova valutazione del fabbisogno: passare da un ruolo d’ufficio a uno operativo comporta quasi sempre formazione integrativa.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è l’addestramento pratico all’uso di DPI e attrezzature, distinto dalla formazione d’aula: per molte attrezzature non basta il corso teorico, ma serve la prova pratica documentata. Mantenere ordinati gli attestati e tracciare le scadenze è la migliore difesa in caso di ispezione ASL o dell’Ispettorato del Lavoro.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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