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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
Figure della sicurezza

Corso preposti: ruolo, obblighi di vigilanza e durata

Il preposto è il garante della sicurezza sul campo: ecco cosa fa, cosa rischia e qual è la formazione obbligatoria.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 20 giugno 2026 · Tempo di lettura 5 min

Categoria
Figure della sicurezza
Pubblicato
10 giugno 2024
Ultimo aggiornamento
20 giugno 2026
Tempo di lettura
5 min (1010 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione
Riferimenti normativi
Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 19 · INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026

Chi è il preposto secondo il Testo Unico

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. La sua figura è definita dal D.Lgs 81/08 ed è individuata in base al ruolo concreto svolto, non solo da una nomina formale.

In pratica il preposto è chi coordina e vigila sul lavoro degli altri: un capo squadra, un capo reparto, un capo cantiere o un responsabile di linea. Anche senza un atto scritto, chi esercita di fatto un potere di sovrintendenza assume gli obblighi e le responsabilità tipiche del preposto.

Gli obblighi di vigilanza dell’art. 19

L’art. 19 del D.Lgs 81/08 elenca con precisione i compiti del preposto. Tra i principali: sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, verificare che solo i lavoratori formati e istruiti accedano a zone a rischio grave, e richiedere il rispetto delle misure di prevenzione e dell’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Il preposto deve inoltre intervenire per correggere i comportamenti non conformi: in caso di inosservanza persistente, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori. Le modifiche normative degli ultimi anni hanno rafforzato proprio questo dovere di intervento immediato, rendendo la vigilanza attiva un pilastro del ruolo.

Un altro obbligo centrale è la segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di ogni deficienza di mezzi, attrezzature e dispositivi, oltre che di ogni condizione di pericolo rilevata durante il lavoro. Il preposto è quindi il primo terminale informativo tra il cantiere o il reparto e i vertici aziendali.

La formazione obbligatoria: il corso da 8 ore

Il preposto deve ricevere una formazione specifica e aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori. Il percorso dedicato al ruolo ha una durata di 8 ore e affronta i temi della normativa, della valutazione dei rischi, delle relazioni con i lavoratori e delle tecniche di comunicazione e individuazione dei comportamenti pericolosi.

Questa formazione si aggiunge a quella generale e specifica già dovuta in qualità di lavoratore: il corso da 8 ore non la sostituisce, ma la integra per abilitare allo svolgimento dei compiti di sovrintendenza e vigilanza.

Aggiornamento periodico della formazione

La formazione del preposto non è valida a tempo indeterminato: deve essere aggiornata periodicamente per restare in linea con l’evoluzione normativa e organizzativa. L’aggiornamento previsto è di 6 ore ogni 5 anni e serve a consolidare le competenze e a recepire le novità in materia di prevenzione.

Mantenere l’aggiornamento nei tempi previsti è essenziale: una formazione scaduta equivale, in caso di controllo, a una formazione mancante, con conseguenze sia per il preposto sia per l’azienda.

Responsabilità e formazione con 123Formazione

Il preposto risponde personalmente del mancato rispetto dei propri obblighi di vigilanza, anche sul piano penale in caso di infortunio. Per questo una preparazione solida non è una formalità, ma uno strumento di tutela per chi ricopre il ruolo e per l’intera organizzazione.

Con 123Formazione puoi seguire il corso per preposti e i relativi aggiornamenti in aula, in videoconferenza o in modalità e-learning, ricevendo un attestato valido in tutta Italia. Contattaci per individuare la formula più adatta al tuo team.

Le modifiche del DL 146/2021 e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Il DL 146/2021 (convertito in Legge 215/2021) ha introdotto due novità sostanziali per il preposto: ha eliminato l’avverbio “anche” dalla lett. f-bis dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, rendendo l’individuazione del preposto un obbligo specifico e formale del datore di lavoro, e ha modificato l’art. 19 imponendo l’interruzione immediata dell’attività in caso di inosservanza grave delle misure di sicurezza. Il decreto ha inoltre rinforzato l’art. 26 in tema di interferenze, prevedendo l’individuazione di preposti anche da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha riordinato l’intera formazione in materia di salute e sicurezza, sostituendo gli accordi del 2011 e del 2016. Per il preposto l’Accordo ha confermato il corso base di 8 ore e ha introdotto un nuovo modello di aggiornamento con cadenza biennale, in coerenza con quanto previsto dal DL 146/2021. Sono inoltre stati definiti contenuti minimi più ampi sulla comunicazione, sulla gestione delle persone e sull’analisi degli infortuni. Il datore di lavoro deve verificare lo stato di aggiornamento dei propri preposti in base ai nuovi termini, che decorrono dalle date indicate nel provvedimento di entrata in vigore.

Preposto di fatto e individuazione formale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione penale ha consolidato il principio del “preposto di fatto”: chi esercita stabilmente compiti di sovrintendenza assume la qualifica e le responsabilità del preposto anche in assenza di un atto formale di nomina. Tuttavia, dopo la modifica del 2021, l’individuazione formale è diventata un obbligo a carico del datore di lavoro: la mancata individuazione integra una distinta violazione sanzionata dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08. Non è quindi più possibile difendersi sostenendo che “tutti i capisquadra sono preposti”: serve un atto scritto che individui nominativamente i preposti, le aree di competenza e i compiti di vigilanza assegnati.

L’atto di individuazione deve essere consegnato all’interessato, controfirmato per accettazione e conservato nel fascicolo aziendale della sicurezza. È buona prassi accompagnarlo con la copia dell’attestato di formazione, una scheda riassuntiva dei poteri di vigilanza e l’elenco delle procedure operative di riferimento. Per le aziende che operano in regime di appalto, l’art. 26 comma 8-bis impone al committente di chiedere e verificare la nomina dei preposti delle imprese appaltatrici, includendo le informazioni nel DUVRI: una verifica documentale assente espone il committente a co-responsabilità in caso di infortunio.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti

Riferimenti normativi

Fonti

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