- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 20 maggio 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 6 min (1106 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 31-35 · INAIL – Servizio Prevenzione e Protezione
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Chi è il RSPP secondo il D.Lgs. 81/08
Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona, dotata di capacità e requisiti professionali adeguati, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio che si occupa della prevenzione e protezione dai rischi in azienda. Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) lo individua come figura tecnica di riferimento dell’intero sistema di gestione della sicurezza.
È importante chiarire un punto spesso frainteso: il RSPP non è il responsabile penale della sicurezza in azienda. Quel ruolo resta in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti secondo le rispettive competenze. Il RSPP svolge una funzione di consulenza tecnica e di coordinamento, supportando il datore di lavoro nelle scelte di prevenzione ma senza assumere i poteri decisionali e di spesa propri di chi dirige l’organizzazione.
Le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il servizio coordinato dal RSPP individua e valuta i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, elabora le misure di sicurezza e i sistemi di controllo, e definisce le procedure operative per le varie attività aziendali. Concorre inoltre alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che resta però un atto di esclusiva competenza e responsabilità del datore di lavoro.
Tra i compiti del RSPP rientrano anche la proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute, e la fornitura ai lavoratori delle informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il RSPP partecipa di norma alla riunione periodica di prevenzione e protezione, momento in cui datore di lavoro, medico competente e RLS esaminano l’andamento della sicurezza aziendale.
Nel concreto, il RSPP è la figura che traduce gli obblighi normativi in scelte tecniche praticabili: dall’organizzazione degli ambienti alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, fino alla definizione delle procedure per gestire le emergenze.
Requisiti professionali e formazione
Per ricoprire il ruolo di RSPP non basta la buona volontà: la normativa richiede un titolo di studio adeguato e una formazione specifica articolata in moduli, disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni. Il percorso prevede il Modulo A (formazione di base comune a RSPP e ASPP), il Modulo B (specializzazione sui rischi connessi al settore di attività) e il Modulo C (gestionale-relazionale, riservato a chi vuole esercitare il ruolo di RSPP).
I requisiti, le capacità e gli attestati di RSPP e ASPP devono essere mantenuti nel tempo: l’Accordo Stato-Regioni prevede infatti un aggiornamento quinquennale obbligatorio, con un monte ore differenziato a seconda del ruolo svolto. Senza aggiornamento, l’idoneità a ricoprire l’incarico viene meno.
Come avviene la nomina
La designazione del RSPP è un obbligo del datore di lavoro, non delegabile insieme alla valutazione dei rischi. Il datore di lavoro può scegliere tra diverse soluzioni: nominare un dipendente interno in possesso dei requisiti, ricoprire personalmente il ruolo nei casi consentiti dalla legge, oppure affidare l’incarico a un consulente esterno qualificato.
La nomina deve essere formalizzata e il nominativo del RSPP va comunicato, tra l’altro, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La scelta della soluzione più adatta dipende dalle dimensioni dell’azienda, dal livello di rischio e dalla complessità organizzativa: in realtà strutturate è spesso preferibile un RSPP interno e dedicato, mentre nelle piccole imprese è frequente il ricorso a professionisti esterni.
RSPP, ASPP e le altre figure della sicurezza
Il RSPP non opera da solo: si avvale degli ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), che lo coadiuvano nelle attività tecniche, e collabora con il medico competente, gli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso) e l’RLS. Insieme costituiscono il sistema di prevenzione previsto dal Testo Unico.
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Capacità e requisiti professionali ex art. 32
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 individua i requisiti minimi di RSPP e ASPP: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni, requisiti di esperienza e capacità tecnica adeguati alla natura dei rischi. Per i laureati in specifiche classi (es. ingegneria, architettura, chimica, scienze prevenzione, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) è prevista una semplificazione: l’esonero dalla frequenza del Modulo A è riconosciuto a chi ha conseguito un titolo elencato dal D.Lgs. 195/2003, oggi confluito nell’art. 32 stesso.
Le capacità professionali del RSPP devono essere coerenti con il macrosettore ATECO dell’azienda: un RSPP formato sul Modulo B specializzato per il settore costruzioni non è automaticamente idoneo a operare in ambito chimico o sanitario, dove sono richieste competenze su rischi specifici (sostanze pericolose, rischio biologico, radiazioni ionizzanti). Il datore di lavoro è tenuto a verificare la coerenza del profilo del RSPP designato con i rischi presenti in azienda: una designazione formalmente regolare ma sostanzialmente incongrua può essere contestata in sede di indagine come scelta organizzativa carente.
Comunicazione all’organo di vigilanza e tenuta della documentazione
La nomina del RSPP non comporta più una comunicazione all’organo di vigilanza con cadenza periodica, ma deve essere riportata nel DVR ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. e) e comunicata all’RLS ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c). Il nominativo, le qualifiche professionali e l’attestato di formazione del RSPP, oltre alle copie aggiornate degli attestati degli ASPP, devono essere conservati agli atti aziendali e resi prontamente disponibili in caso di accesso ispettivo. È prassi consolidata mantenere un fascicolo unico “Servizio di Prevenzione e Protezione” che raccoglie nomine, attestati, verbali della riunione periodica, eventuali deleghe e comunicazioni a RLS e medico competente.
Per le aziende che si avvalgono di un RSPP esterno, va prestata particolare attenzione al contratto di consulenza: dalla definizione dell’oggetto e dei livelli di servizio dipendono i limiti della responsabilità professionale del consulente e l’effettiva possibilità di rivalsa in caso di carenze. Un RSPP esterno che si limiti a “timbrare” il DVR predisposto dal datore di lavoro non sta svolgendo il proprio ruolo: l’art. 33 elenca le funzioni del SPP, che includono l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio, attività che richiedono sopralluoghi e interlocuzione tecnica diretta.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 31-35 (normattiva.it)
- INAIL – Servizio Prevenzione e Protezione (inail.it)
Fonti
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