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123FormazioneSicurezza · Ambiente · Compliance
16 oreSicurezza sul Lavoro📜 Attestato valido in tutta Italia

Corso di Formazione per Dirigenti della Sicurezza

Corso Dirigenti 16 ore (4 moduli) in aula, videoconferenza o e-learning integrale. Obbligo art. 37 D.Lgs 81/08, attestato nazionale.

In breve

Corso Dirigenti 16 ore (4 moduli) in aula, videoconferenza o e-learning integrale. Obbligo art. 37 D.Lgs 81/08, attestato nazionale.

Durata
16 ore
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)
Normativa
D.Lgs 81/08 art. 37 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Accordo Stato-Regioni 07/07/2016
Modalità
In aula, Videoconferenza sincrona, E-learning
Attestato
Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
Categoria
Sicurezza sul Lavoro

Durata

16 ore

Aggiornamento

Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)

Normativa

D.Lgs 81/08 art. 37 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Accordo Stato-Regioni 07/07/2016

Il Corso per Dirigenti della sicurezza assolve l’obbligo formativo previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ha sostituito i precedenti percorsi previsti dal D.M. 16/01/1997. È destinato a chi, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del Testo Unico, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

La durata complessiva è di 16 ore, articolate nei quattro moduli espressamente richiesti dall’Accordo: Modulo 1 giuridico-normativo, Modulo 2 gestione e organizzazione della sicurezza, Modulo 3 individuazione e valutazione dei rischi, Modulo 4 comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. La ripartizione oraria fra i moduli è gestita dal soggetto formatore nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’allegato all’Accordo, con metodologia attiva (analisi di casi, role play, lavori di gruppo) richiesta espressamente dalla norma.

Grazie all’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, che ha modificato e integrato l’Accordo 21/12/2011, il corso per dirigenti può essere erogato integralmente in modalità e-learning, oltre che in aula tradizionale o in videoconferenza sincrona. La piattaforma deve rispettare i requisiti tecnici, organizzativi e di tracciamento previsti dall’Allegato II dell’Accordo 2016: identificazione univoca del discente, tutoraggio, prove intermedie, tracciatura LMS e verifica finale in presenza o videoconferenza.

Al termine del percorso, superata la verifica finale di apprendimento, viene rilasciato un attestato nominativo conforme alla normativa e valido su tutto il territorio nazionale, riportante gli estremi del soggetto formatore, l’indicazione delle ore svolte, dei contenuti e della normativa di riferimento. L’attestato è registrato e archiviato secondo quanto previsto dall’Accordo e reso disponibile per le verifiche degli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL, Carabinieri NIL).

La formazione del dirigente deve essere aggiornata ogni 5 anni con un corso di almeno 6 ore, che può riguardare significative evoluzioni e innovazioni normative, sviluppi nell’organizzazione del lavoro e in materia di rischi specifici, novità giurisprudenziali e applicative. Anche l’aggiornamento è interamente erogabile in e-learning. La mancata o incompleta formazione espone il dirigente alle sanzioni dell’art. 55 comma 5 lett. c) D.Lgs 81/08 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro, importi rivalutati ai sensi del D.L. 146/2021).

Il ruolo del dirigente non si esaurisce nella formazione: la giurisprudenza della Cassazione penale (sez. IV) ha chiarito che il dirigente risponde in concorso con il datore di lavoro per le omissioni nell’ambito delle proprie attribuzioni e che la delega di funzioni ex art. 16 deve avere forma scritta, data certa, accettazione espressa, attribuzione di autonomia di spesa e adeguata pubblicità. Il corso fornisce gli strumenti per esercitare effettivamente questi poteri e organizzare la sorveglianza richiesta dalla norma.

A chi è rivolto

  • Amministratori delegati, direttori generali e direttori di stabilimento con poteri gerarchici e di spesa
  • Responsabili di funzione (produzione, qualità, manutenzione, HR) che organizzano e sovrintendono l’attività dei lavoratori
  • Quadri apicali e capi reparto con delega di funzioni in materia di sicurezza ex art. 16 D.Lgs 81/08
  • Datori di lavoro-dirigenti nelle PMI che cumulano i due ruoli e organizzano direttamente i reparti
  • Direttori tecnici di cantiere, store manager e direttori sanitari con responsabilità organizzative

Obiettivi del corso

  • Inquadrare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo applicabile al dirigente e i confini con la responsabilità del datore di lavoro
  • Saper valutare la validità di una delega di funzioni ex art. 16 e gestire la subdelega entro i limiti normativi
  • Tradurre il DVR in procedure operative, istruzioni di lavoro sicuro e disposizioni interne verificabili
  • Organizzare il sistema di vigilanza sull’osservanza delle misure di prevenzione, anche tramite preposti formalmente individuati
  • Gestire correttamente appalti e contratti d’opera, redazione/condivisione DUVRI e verifica idoneità tecnico-professionale
  • Pianificare e finanziare la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori coordinandosi con RSPP e medico competente
  • Promuovere la consultazione dell’RLS e gestire la riunione periodica ex art. 35
  • Adottare modelli di organizzazione e gestione (MOG) ex art. 30 utili a ottenere l’efficacia esimente dal D.Lgs 231/01

Programma

  • 1.Modulo 1 — Giuridico-normativo: Costituzione, Codice Civile e Penale, D.Lgs 81/08, sistema istituzionale (INL, INAIL, ASL, VVF)
  • 2.Modulo 1 — Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, RLS, medico competente, lavoratori
  • 3.Modulo 1 — Delega di funzioni ex art. 16, obblighi non delegabili, culpa in eligendo e in vigilando, responsabilità solidale
  • 4.Modulo 2 — Gestione e organizzazione della sicurezza: modelli organizzativi MOG ex art. 30, sistemi di gestione SGSL UNI ISO 45001
  • 5.Modulo 2 — Gestione della documentazione tecnico-amministrativa, registri infortuni, near miss e indicatori di performance HSE
  • 6.Modulo 2 — Gestione degli appalti, qualifica fornitori, idoneità tecnico-professionale, DUVRI e coordinamento ex art. 26
  • 7.Modulo 2 — Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze ed evacuazione
  • 8.Modulo 3 — Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi: metodi qualitativi, semiquantitativi e matrice R = P × D
  • 9.Modulo 3 — Rischi specifici (chimico, biologico, fisico, ergonomico, psicosociale/stress lavoro-correlato) e rischi interferenziali
  • 10.Modulo 3 — Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, DPI di terza categoria e sorveglianza sanitaria
  • 11.Modulo 4 — Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo, leadership della sicurezza e gestione del cambiamento
  • 12.Modulo 4 — Importanza strategica dell’informazione, formazione e addestramento quale strumento di prevenzione
  • 13.Modulo 4 — Tecniche di comunicazione, consultazione e partecipazione di RLS e lavoratori, gestione della riunione periodica
  • 14.Verifica finale di apprendimento (test a risposta multipla) e rilascio attestato conforme Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Modalità di erogazione

In aulaVideoconferenza sincronaE-learning

Domande frequenti

Chi è considerato dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro?

L’art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs 81/08 definisce dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. La qualifica si valuta in base alle funzioni concretamente svolte (principio di effettività ex art. 299), non al solo inquadramento contrattuale: anche un quadro o un capo reparto con autonomia organizzativa può essere dirigente ai fini della sicurezza.

Quanto dura il Corso Dirigenti e ogni quanto va aggiornato?

Il corso base ha una durata di 16 ore suddivise nei 4 moduli previsti dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (giuridico-normativo, gestione/organizzazione, valutazione rischi, comunicazione/formazione). L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, indipendentemente dal settore ATECO e dalla classe di rischio aziendale. Il quinquennio decorre dalla data di superamento del corso precedente.

Il Corso Dirigenti può essere svolto interamente in e-learning?

Sì. A seguito dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 (che ha modificato l’Accordo del 21/12/2011), le 16 ore del corso base e le 6 ore di aggiornamento per dirigenti sono erogabili integralmente in modalità e-learning asincrona, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti dell’Allegato II: identificazione univoca del discente, tracciamento delle attività, tutoraggio, prove intermedie e verifica finale. Restano valide anche l’aula tradizionale e la videoconferenza sincrona.

Se il datore di lavoro coincide con il dirigente, deve fare entrambi i corsi?

No. Quando il datore di lavoro svolge anche le funzioni dirigenziali (tipico nelle micro e piccole imprese) e ha già completato il corso DDL-RSPP da 16, 32 o 48 ore previsto dall’Accordo 21/12/2011, non è tenuto a frequentare in aggiunta il corso dirigenti: la formazione DDL-RSPP è considerata assorbente. Resta invece l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale specifico per il ruolo di datore di lavoro/dirigente.

Quali sanzioni rischia il dirigente che non frequenta la formazione obbligatoria?

L’art. 55 comma 5 lett. c) del D.Lgs 81/08 punisce il datore di lavoro e il dirigente che omettono la formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (importi aggiornati dal D.L. 146/2021). Il dirigente stesso, se non formato, può essere sanzionato e — soprattutto — in caso di infortunio rischia il concorso colposo nei reati di lesioni o omicidio (artt. 589 e 590 c.p.) per non aver esercitato la dovuta vigilanza.

L’attestato del Corso Dirigenti è valido in tutta Italia e all’estero?

Sì, l’attestato rilasciato al superamento della verifica finale è conforme all’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e ha validità su tutto il territorio nazionale italiano. Per impieghi all’estero non esiste un sistema europeo di riconoscimento automatico: la maggior parte degli Stati UE richiede formazione locale (es. SCC in area DACH, IOSH in UK, INRS in Francia), ma l’attestato italiano è normalmente accettato come prova di formazione equivalente per ruoli temporanei.

La formazione da dirigente sostituisce quella da lavoratore o preposto?

Il corso dirigenti assorbe la formazione generale e specifica da lavoratore (4+4/8/12 ore) ed è considerato esaustivo. Non assorbe invece il corso da preposto (Accordo 21/12/2011 modificato dalla L. 215/2021), che ha durata di 8 ore ed è ora obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona: chi svolge funzioni miste deve completare entrambi i percorsi.

Dopo quanto tempo dall’assunzione del ruolo il dirigente deve essere formato?

La formazione del dirigente deve essere effettuata prima o, al più tardi, contestualmente all’assunzione del ruolo. La prassi consolidata e le indicazioni della Commissione Interpelli ammettono il completamento entro 60 giorni dall’incarico, purché il dirigente non eserciti nel frattempo poteri decisionali autonomi su attività a rischio. Lo svolgimento del ruolo senza formazione configura comunque la fattispecie sanzionatoria dell’art. 55 D.Lgs 81/08.

Quale documentazione devo conservare per dimostrare la formazione del dirigente?

Vanno conservati: attestato nominativo con estremi del soggetto formatore, programma del corso, registri delle presenze (o tracciato LMS in caso di e-learning), verbale della verifica finale, eventuale verbale della delega di funzioni ex art. 16. La documentazione va resa disponibile in caso di ispezione di INL, ASL o Carabinieri NIL e allegata al DVR come parte integrante del sistema di gestione della sicurezza.

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