- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 22 aprile 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (926 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 47-50 · INAIL – RLS e rappresentanza dei lavoratori
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Chi è l’RLS secondo il Testo Unico
L’RLS, acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. La sua figura è disciplinata dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del D.Lgs 81/08, che ne definiscono modalità di individuazione, attribuzioni e diritti.
L’istituzione del rappresentante non è una scelta facoltativa: in tutte le aziende, o unità produttive, è previsto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ciò che cambia, in base alla dimensione e all’organizzazione dell’impresa, è la forma che assume tale rappresentanza, che può essere aziendale, territoriale o di sito produttivo.
L’RLS non sostituisce il datore di lavoro né il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: è un soggetto distinto, portatore del punto di vista di chi opera ogni giorno sul campo. Il suo apporto è prezioso proprio perché conosce in concreto i rischi delle lavorazioni e le criticità del contesto produttivo.
Elezione o designazione: come si individua l’RLS
Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, invece, l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda.
Il numero minimo dei rappresentanti varia in funzione della dimensione dell’impresa: la legge prevede almeno un RLS nelle realtà più piccole, con un incremento progressivo nelle aziende di maggiori dimensioni. La scelta avviene su base democratica, garantendo ai lavoratori un ruolo attivo nell’indicazione della persona che li rappresenterà.
L’elezione o designazione va comunicata al datore di lavoro e, secondo le modalità previste, all’INAIL. Una volta individuato, l’RLS deve ricevere una formazione specifica prima di poter esercitare pienamente le proprie funzioni: senza il percorso formativo previsto dalla legge, infatti, il ruolo non può essere svolto in modo efficace e conforme.
Le attribuzioni dell’RLS (art. 50)
L’art. 50 del D.Lgs 81/08 elenca le attribuzioni del rappresentante. Tra le principali: l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, la consultazione preventiva e tempestiva in merito alla valutazione dei rischi, alla designazione degli addetti alla prevenzione, al primo soccorso e all’antincendio, nonché in merito all’organizzazione della formazione.
L’RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e quelle relative alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli infortuni. Può inoltre formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti.
Tra le facoltà più rilevanti vi è quella di fare proposte in merito all’attività di prevenzione e di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della propria attività. L’RLS partecipa alla riunione periodica di prevenzione e, se ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza, può ricorrere alle autorità competenti.
Diritti, tutele e tempo dedicato
Per svolgere il proprio incarico l’RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento delle attività, senza perdita di retribuzione, e dei mezzi e degli spazi adeguati. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria funzione: la legge tutela espressamente il rappresentante da penalizzazioni legate al ruolo.
L’RLS è tenuto a un dovere di riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare quelle coperte dal segreto industriale. Il bilanciamento tra trasparenza verso i lavoratori e tutela delle informazioni aziendali è parte integrante della corretta gestione del ruolo.
Per esercitare le proprie attribuzioni in modo competente, l’RLS deve possedere conoscenze adeguate in materia di prevenzione. Con 123Formazione è possibile seguire il corso per RLS e i relativi aggiornamenti in aula, in videoconferenza o in e-learning, con attestato valido in tutta Italia.
Riunione periodica e consultazione preventiva
L’art. 35 del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro convochi almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione a cui partecipano il datore stesso o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (ove previsto) e il RLS. Nel corso della riunione vengono sottoposti all’esame dei partecipanti il DVR, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i criteri di scelta e di efficacia dei DPI, i programmi di informazione e formazione. La riunione si svolge anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, comprese le innovazioni tecnologiche. Il verbale della riunione, sottoscritto da tutti i partecipanti, va conservato negli atti aziendali e tenuto a disposizione del RLS per la consultazione.
La consultazione preventiva del RLS è obbligatoria per la designazione del RSPP, ASPP, addetti antincendio e primo soccorso, per l’organizzazione della formazione di cui all’art. 37, per la valutazione dei rischi e per ogni decisione che possa incidere sulla salute e sicurezza. La consultazione non è una mera comunicazione: deve essere effettiva, tempestiva e documentata, generalmente con verbale firmato dal RLS. La mancata o tardiva consultazione costituisce violazione dell’art. 18 sanzionata dall’art. 55 e può inficiare la regolarità del DVR.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 47-50 (normattiva.it)
- INAIL – RLS e rappresentanza dei lavoratori (inail.it)
Fonti
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