- RLS
- Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. La sua presenza e un diritto garantito a tutti i lavoratori e l'elezione avviene di norma nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Le attribuzioni del RLS sono elencate all'art. 50: tra queste rientrano l'accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulla designazione delle figure della sicurezza, la possibilita di formulare osservazioni e proposte, nonche il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale relative alla prevenzione, compreso il DVR.
Il numero di RLS varia in funzione delle dimensioni aziendali. Il RLS deve frequentare un corso di formazione specifico di almeno 32 ore, con aggiornamento annuale obbligatorio commisurato alla classe di rischio dell'azienda. Laddove non venga eletto un rappresentante interno, le funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
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