- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 25 giugno 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (952 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 16-18 · Normattiva – D.Lgs. 231/2001 · INAIL – Sistemi di gestione e modelli organizzativi
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Chi è il dirigente per la sicurezza
Il dirigente è la figura che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. È una definizione che il D.Lgs 81/08 lega alla funzione effettivamente esercitata più che al titolo o all’inquadramento contrattuale.
Il dirigente si colloca in una posizione intermedia: traduce le scelte strategiche del datore di lavoro in organizzazione concreta del lavoro, gestendo risorse, processi e persone all’interno dell’area di competenza che gli è stata assegnata.
Responsabilità e compiti organizzativi
A differenza del preposto, che vigila sul campo, il dirigente opera sul piano dell’organizzazione e della gestione. Tra i suoi compiti rientrano l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel documento di valutazione dei rischi, la fornitura dei dispositivi di protezione, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la gestione delle emergenze nell’ambito delle proprie deleghe.
Il dirigente risponde delle scelte organizzative adottate nell’ambito dei poteri che gli sono stati conferiti. La sua responsabilità è quindi commisurata all’autonomia decisionale di cui dispone: dove ha potere di spesa e di organizzazione, là si estende anche il suo dovere di garantire condizioni di lavoro sicure.
Spesso le funzioni del dirigente derivano da una delega di funzioni conferita dal datore di lavoro. La delega, per produrre effetti, deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa, tra cui forma scritta, autonomia di spesa e accettazione da parte del delegato.
La formazione obbligatoria: il corso da 16 ore
Anche il dirigente deve seguire una formazione specifica per il proprio ruolo. Il percorso ha una durata di 16 ore ed è articolato in moduli che spaziano dal quadro normativo alla gestione e organizzazione della sicurezza, fino agli aspetti relazionali e alla comunicazione con i lavoratori.
L’obiettivo della formazione non è solo trasmettere nozioni giuridiche, ma fornire al dirigente gli strumenti per progettare e gestire un sistema di prevenzione efficace, integrato nei processi quotidiani dell’azienda.
Aggiornamento e mantenimento delle competenze
Come per le altre figure della sicurezza, anche la formazione del dirigente deve essere mantenuta nel tempo attraverso un aggiornamento periodico, dedicato all’evoluzione normativa, organizzativa e tecnica. L’aggiornamento consente di consolidare le competenze e di adeguare le prassi aziendali alle novità di legge.
Trascurare l’aggiornamento espone l’azienda a un rischio concreto in caso di verifica ispettiva e indebolisce la posizione del dirigente di fronte alle proprie responsabilità.
Perché formarsi con 123Formazione
Una formazione dirigenziale ben costruita aiuta a trasformare gli obblighi normativi in una cultura aziendale della prevenzione, riducendo infortuni e contenziosi. Per chi ricopre ruoli di responsabilità, investire in competenze aggiornate significa proteggere le persone e l’organizzazione.
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La delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/08
La delega di funzioni è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce a un dirigente specifici obblighi prevenzionistici, mantenendo però l’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato (art. 16 comma 3). Per essere giuridicamente valida la delega deve presentare cinque requisiti tassativi: forma scritta con data certa, requisiti di professionalità ed esperienza del delegato richiesti dalla natura delle funzioni delegate, attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, accettazione per iscritto da parte del delegato.
Restano in ogni caso non delegabili gli obblighi dell’art. 17: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La delega non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza, che si considera assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo ex art. 30 del D.Lgs. 81/08 e art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Il dirigente delegato che riceve l’incarico è dunque pienamente esposto alle sanzioni dell’art. 55 del Testo Unico per le materie di sua competenza, sia in sede penale sia in caso di responsabilità amministrativa dell’ente.
Il dirigente nelle aziende complesse: matrice di responsabilità
Nelle organizzazioni con più sedi, più stabilimenti o struttura matriciale è essenziale definire con chiarezza la matrice di responsabilità: chi è dirigente per la sicurezza in ogni unità produttiva, quale perimetro geografico e funzionale ha la sua responsabilità, con quale autonomia di spesa, in che rapporto sta con i preposti del proprio reparto e con il RSPP. La mancanza di una mappatura organizzativa esplicita è una delle cause più frequenti di affermazione, in sede di indagine giudiziaria, della responsabilità del vertice aziendale, perché impedisce di dimostrare il regolare funzionamento del sistema di prevenzione.
Per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e art. 30 del D.Lgs. 81/08, la formazione dei dirigenti deve essere integrata con i contenuti del modello: parte preventiva, codice etico, procedure di reato-presupposto, ruolo dell’Organismo di Vigilanza, flussi informativi obbligatori. L’efficace attuazione di queste procedure ha effetti diretti sulla posizione del dirigente in caso di infortunio: un sistema disciplinare attivo e una formazione documentata sono tra gli elementi che il giudice penale valuta per riconoscere l’esonero della responsabilità amministrativa dell’ente.
Domande frequenti
Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.
Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?
La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.
Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?
Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.
La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?
Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.
Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 16-18 (normattiva.it)
- Normattiva – D.Lgs. 231/2001 (normattiva.it)
- INAIL – Sistemi di gestione e modelli organizzativi (inail.it)
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