- Categoria
- Figure della sicurezza
- Pubblicato
- 30 maggio 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 5 min (1015 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 32 · INAIL – Formazione RSPP e ASPP
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
La struttura modulare definita dall’Accordo Stato-Regioni
La formazione di RSPP e ASPP è organizzata in tre moduli progressivi — A, B e C — secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni. Ogni modulo ha una funzione precisa: il Modulo A fornisce le basi giuridiche e concettuali, il Modulo B sviluppa la competenza tecnica sui rischi specifici, il Modulo C completa il percorso con le capacità gestionali e relazionali necessarie a chi coordina il servizio.
La logica è quella di un percorso a strati: si parte dal quadro normativo generale, valido per qualsiasi settore, per arrivare progressivamente alle competenze specialistiche e di gestione. ASPP e RSPP condividono la base, ma il RSPP deve completare anche la parte gestionale che l’ASPP non è tenuto a frequentare.
Modulo A: la formazione di base
Il Modulo A è il corso di base, comune e propedeutico per entrambe le figure: deve essere frequentato sia da chi diventerà ASPP sia da chi punta al ruolo di RSPP. Affronta i fondamenti della normativa in materia di salute e sicurezza, il sistema legislativo e istituzionale, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale con i relativi compiti e responsabilità, oltre ai concetti generali di rischio, danno, prevenzione e protezione.
Superato il Modulo A, l’attestato conseguito ha validità permanente come credito formativo: non va ripetuto anche se in futuro cambia il settore di attività in cui si opera. È il presupposto per accedere ai moduli successivi.
Modulo B: specializzazione per macrosettore ATECO
Il Modulo B è la parte tecnica dedicata alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici dell’attività. È organizzato in un modulo comune a tutti i settori, integrato — dove necessario — da moduli di specializzazione che corrispondono ai macrosettori produttivi individuati a partire dai codici ATECO (ad esempio agricoltura, costruzioni, sanità, chimica e petrolchimica).
In pratica, chi opera in un’azienda edile dovrà acquisire le competenze sul Modulo B relativo al settore costruzioni, mentre chi lavora in ambito sanitario seguirà la specializzazione corrispondente. Questa articolazione consente di calibrare la formazione sui rischi realmente presenti nel contesto di riferimento, evitando un approccio generico.
Il Modulo B è richiesto sia all’ASPP sia al RSPP. La scelta del modulo di specializzazione corretto dipende dal codice ATECO e dalla valutazione dei rischi dell’azienda in cui si presterà servizio.
Modulo C: gestionale-relazionale, solo per RSPP
Il Modulo C è riservato esclusivamente a chi intende ricoprire il ruolo di RSPP: l’ASPP non è tenuto a frequentarlo. Affronta le competenze di tipo gestionale e relazionale necessarie a coordinare il servizio: organizzazione e gestione della sicurezza, sistemi di gestione e processi aziendali, dinamiche della comunicazione e relazione, progettazione e gestione di interventi formativi e informativi.
Per diventare RSPP occorre quindi completare l’intero percorso A + B + C; per essere ASPP è sufficiente A + B. Il Modulo C ha un carattere trasversale e non è legato al singolo macrosettore: rappresenta il completamento del profilo di chi dovrà guidare il sistema di prevenzione.
Aggiornamenti periodici
Una volta acquisita la qualifica, RSPP e ASPP non sono esonerati dalla formazione continua. L’Accordo Stato-Regioni prevede un aggiornamento quinquennale obbligatorio, con un monte ore differenziato a seconda che si tratti di ASPP o di RSPP. L’aggiornamento serve a mantenere allineate le competenze rispetto all’evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa.
Lasciar scadere l’aggiornamento comporta la perdita dell’idoneità a ricoprire il ruolo. Per questo conviene pianificare per tempo i corsi: su 123Formazione puoi seguire il Modulo A e il Modulo B in aula, videoconferenza o e-learning, con attestati riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
Crediti formativi e riconoscimenti
L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha introdotto la disciplina dei crediti formativi: la formazione già svolta come RSPP per un macrosettore può essere riconosciuta come credito formativo permanente in caso di passaggio ad altro macrosettore, limitatamente alla parte di Modulo B comune. Anche il Modulo A, una volta conseguito, è considerato credito formativo permanente e non va ripetuto. Per il datore di lavoro che già svolge il ruolo di RSPP nei casi consentiti, è ammesso il riconoscimento dell’aggiornamento svolto come datore di lavoro RSPP ai fini del cumulo nelle ore di aggiornamento del corso completo, secondo le regole di equipollenza definite dall’Accordo.
Per chi proviene da altre figure professionali, il riconoscimento dei requisiti dipende dal titolo di studio: gli ingegneri della sicurezza iscritti al settore C dell’Ordine, alcune lauree sanitarie e i tecnici della prevenzione godono di esoneri totali o parziali dai moduli formativi. È sempre opportuno verificare l’equipollenza con l’ente di formazione prima di iscriversi a un corso, per evitare di sostenere costi e tempi non necessari. La documentazione che attesta i requisiti di esonero (diploma di laurea, ordine professionale, attestati pregressi) va conservata negli atti aziendali insieme alla nomina e all’attestato di formazione.
Modulo B di specializzazione: i settori SP
Il Modulo B si compone di un modulo comune (48 ore) integrato, per alcuni settori a maggior rischio, da uno o più moduli di specializzazione (SP1 Agricoltura-Pesca, SP2 Cave-Costruzioni, SP3 Sanità Residenziale, SP4 Chimico-Petrolchimico). I moduli SP hanno durate aggiuntive che variano da 12 a 16 ore e affrontano i rischi tipici del comparto: per la cava-costruzioni, ad esempio, lavori in quota, scavi, demolizioni, gestione del cantiere; per il chimico-petrolchimico, ATEX, processi continui, gestione delle sostanze pericolose con riferimento al Regolamento REACH e CLP.
La scelta del Modulo B corretto è cruciale: un RSPP che opera in cantiere senza aver completato il SP2 non può svolgere validamente il ruolo. Per chi opera come consulente esterno su più aziende, è frequente la necessità di acquisire più moduli SP per coprire la varietà del portafoglio clienti. Il datore di lavoro che si avvale di un RSPP esterno deve verificare in fase di nomina l’aderenza del profilo formativo al codice ATECO della propria attività: un controllo documentale che evita contestazioni in sede ispettiva.
Domande frequenti
Chi può fare l’RSPP?
L’RSPP può essere il datore di lavoro stesso (nelle aziende fino a 30 dipendenti in alcuni settori) oppure un lavoratore interno o un consulente esterno con specifici requisiti formativi. Deve aver completato i Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006.
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP (Responsabile) coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è nominato dal datore di lavoro. L’ASPP (Addetto) supporta l’RSPP nelle attività di prevenzione. Entrambi devono seguire i Moduli A e B; solo l’RSPP deve completare anche il Modulo C.
Quanto dura la formazione RSPP?
La formazione RSPP si articola in: Modulo A (28 ore, comune a tutti i settori), Modulo B (60-68 ore, specifico per macrosettore ATECO), Modulo C (24 ore, solo per RSPP). Totale: 112-120 ore. L’aggiornamento quinquennale è di 40 ore.
Il datore di lavoro può fare l’RSPP?
Sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP nelle aziende fino a 30 dipendenti (o 200 in alcuni settori a basso rischio). Deve però seguire un corso specifico di formazione (16-48 ore a seconda del settore) e l’aggiornamento periodico.
Quali requisiti deve avere l’RSPP?
L’art. 32 del D.Lgs 81/08 richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica finale, dei corsi corrispondenti ai Moduli A, B e C dell’Accordo Stato-Regioni. Sono previste alcune esenzioni per i possessori di specifiche lauree (es. classi tecnico-scientifiche) limitatamente al Modulo A. Per gli ASPP è richiesta la frequenza dei soli Moduli A e B.
Ogni quanto si aggiorna l’RSPP e l’ASPP?
L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza quinquennale: 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP, ripartibili anche in più momenti nell’arco dei cinque anni. L’aggiornamento riguarda l’evoluzione normativa, l’organizzazione e gestione della sicurezza, i rischi e le tecniche di comunicazione. Il mancato aggiornamento entro la scadenza fa decadere i requisiti per svolgere il ruolo.
Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 32 (normattiva.it)
- INAIL – Formazione RSPP e ASPP (inail.it)
Fonti
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