- Categoria
- Antincendio e primo soccorso
- Pubblicato
- 5 agosto 2024
- Ultimo aggiornamento
- 20 giugno 2026
- Tempo di lettura
- 4 min (886 parole)
- Autore
- A cura della Redazione 123Formazione
- Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 43 e 46 · Normattiva – D.M. 2 settembre 2021
A cura della Redazione 123Formazione
Revisione: team tecnico sicurezza 123Formazione
Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026
Chi è l’addetto antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. È una figura prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08, che obbliga il datore di lavoro a designare uno o più addetti in ogni luogo di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
A differenza dell’RSPP o del medico competente, l’addetto antincendio è normalmente un dipendente già presente in azienda, che riceve una formazione specifica per svolgere questo ruolo aggiuntivo durante l’orario di lavoro.
La designazione del datore di lavoro
La nomina avviene tramite designazione formale del datore di lavoro: il lavoratore non può rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo. Il numero di addetti deve essere adeguato alle dimensioni dell’azienda, ai turni e alla presenza contemporanea di personale, in modo da garantire sempre una copertura del servizio.
L’addetto deve essere preventivamente formato con il corso del livello corrispondente al rischio incendio dell’attività (livello 1, 2 o 3 secondo il D.M. 02/09/2021) e, dove richiesto, in possesso dell’attestato di idoneità tecnica dei Vigili del Fuoco. La designazione va documentata e conservata insieme alla restante documentazione della sicurezza.
I compiti in fase di prevenzione
Il ruolo dell’addetto non si esaurisce nell’emergenza: una parte importante dei suoi compiti riguarda la prevenzione. Collabora alla sorveglianza sull’efficienza dei presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco), verifica che le vie di esodo e le uscite di emergenza restino libere e segnala al datore di lavoro eventuali anomalie o situazioni di pericolo.
L’addetto conosce il piano di emergenza aziendale e partecipa, quando previsto, alle prove di evacuazione periodiche, contribuendo a mantenere alta la prontezza dell’organizzazione.
Gestione dell’emergenza ed evacuazione
In caso di principio di incendio o di altra emergenza, l’addetto attua le procedure previste dal piano: dà l’allarme, interviene con i mezzi di primo intervento se l’incendio è circoscritto e gestibile in sicurezza, e in ogni caso coordina l’esodo delle persone verso il punto di raccolta.
Tra i suoi compiti rientrano l’attivazione e il coordinamento con i soccorsi esterni (Vigili del Fuoco, 112), l’assistenza alle persone con difficoltà motorie o sensoriali e la verifica che l’evacuazione sia completa. L’addetto è formato per agire con metodo, evitando di mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità.
Una figura da formare e mantenere aggiornata
Designare l’addetto e formarlo è un obbligo del datore di lavoro, ma è anche la base concreta della gestione delle emergenze: una squadra preparata fa la differenza nei primi minuti, quelli decisivi.
Con 123Formazione puoi formare i tuoi addetti antincendio con percorsi adeguati al livello di rischio della tua attività, in aula o in videoconferenza, ottenendo attestati validi in tutta Italia e una squadra di emergenza pronta a intervenire.
Numero minimo di addetti e turnazioni
Il Testo Unico non fissa un numero assoluto di addetti per ogni azienda, ma rinvia al criterio del “numero sufficiente” a garantire la gestione dell’emergenza in qualsiasi momento della giornata lavorativa. Nella prassi tecnica condivisa dai Vigili del Fuoco e ripresa dalla giurisprudenza, la regola è che in ogni piano e in ogni turno deve essere sempre presente almeno un addetto antincendio formato. Per attività con turnazione multipla, lavoro notturno o presenza di pubblico è quindi necessario moltiplicare il numero di addetti formati per coprire tutte le situazioni operative, includendo ferie e malattia.
Per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 il dimensionamento della squadra è valutato anche in sede di SCIA antincendio: un numero di addetti palesemente insufficiente rispetto alla complessità dell’attività può determinare la richiesta di adeguamento. La nomina avviene per iscritto e va consegnata all’addetto contestualmente all’attestato di formazione e a copia del piano di emergenza, in modo che ciascun designato conosca ruolo, perimetro di intervento e procedure assegnate.
Coordinamento con il piano di emergenza ed evacuazione
Il D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA) ha rafforzato la figura del responsabile della gestione dell’emergenza, individuato dal datore di lavoro tra il personale formato di livello adeguato. L’addetto antincendio opera all’interno del PEE (Piano di Emergenza ed Evacuazione) previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e disciplinato in dettaglio dall’Allegato II del Decreto GSA per le attività che impiegano più di 10 lavoratori o ricadenti nei punti dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. Il PEE definisce procedure di chiamata, percorsi di esodo, punto di raccolta e modalità di gestione delle persone con esigenze speciali (PEEP – Piano di Esodo Personalizzato).
Le prove di evacuazione periodiche sono obbligatorie almeno con cadenza annuale per la generalità delle attività e con cadenza più ravvicinata per scuole, ospedali, alberghi e altre attività di particolare complessità. L’addetto partecipa attivamente alla simulazione e all’analisi delle criticità emerse, fornendo elementi al datore di lavoro per aggiornare il piano. La documentazione delle prove (verbale, planimetria del percorso simulato, criticità rilevate) deve essere conservata in azienda e mostrata in caso di controllo.
Domande frequenti
Chi deve fare il corso antincendio?
Tutti i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze devono seguire la formazione antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M. 02/09/2021. Il numero di addetti dipende dalla dimensione e dal tipo di attività.
Quali sono i livelli del corso antincendio?
Con il D.M. 02/09/2021 sono stati ridefiniti tre livelli: Livello 1 (4 ore) per attività a rischio basso, Livello 2 (8 ore) per attività a rischio medio, Livello 3 (16 ore) per attività a rischio elevato. Ogni livello prevede una parte teorica e una pratica con esercitazioni.
Ogni quanto si rinnova il corso antincendio?
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni. La durata dell’aggiornamento varia per livello: 2 ore per Livello 1, 5 ore per Livello 2, 8 ore per Livello 3. In caso di cambio di mansione o di variazione del rischio, è necessario ripetere la formazione.
Il corso antincendio può essere fatto online?
La parte teorica del corso antincendio può essere svolta in e-learning. La parte pratica (esercitazioni con estintori, evacuazione) deve essere svolta obbligatoriamente in presenza presso strutture attrezzate.
Vedi tutte le FAQ: FAQ Antincendio — Domande Frequenti sulla Formazione · Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ Primo Soccorso — Domande Frequenti
Riferimenti normativi
- Normattiva – D.Lgs. 81/2008 art. 43 e 46 (normattiva.it)
- Normattiva – D.M. 2 settembre 2021 (normattiva.it)
Fonti
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