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ATECO 71Rischio bassoSezione MAttività professionali, scientifiche e tecniche

Corsi sicurezza obbligatori settore 71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

Corsi obbligatori per studi di ingegneria, architettura e progettazione. Elenco completo, normativa di riferimento, durate e periodicità di aggiornamento previsti per le aziende del settore.

Codice ATECO
71
Settore
Attività degli studi
Macro-sezione
M
Livello rischio
basso
N. corsi obbligatori
5

Il settore attività degli studi di architettura e d’ingegneria in sintesi

Studi di ingegneria e architettura hanno obblighi formativi pieni e responsabilità di coordinamento sicurezza in cantiere.

Il codice ATECO 71 raccoglie studi di architettura, studi di ingegneria, attività di collaudo, prove e analisi tecniche. Il comparto include studi associati, società di ingegneria, società tra professionisti, oltre a società di servizi tecnici.

I rischi prevalenti sono di ufficio (VDT, posture, stress) e di sopralluogo in cantiere o presso siti tecnici. I tecnici che svolgono ruolo di CSP/CSE in cantiere devono possedere la formazione obbligatoria di 120 ore (più aggiornamento 40 ore quinquennale) ex Allegato XIV D.Lgs 81/08.

La formazione obbligatoria parte dai lavoratori a rischio basso (8 ore), copre primo soccorso gruppo B, antincendio basso, videoterminali e formazione privacy GDPR. Per i progettisti che operano in cantiere è essenziale anche formazione sicurezza cantieri.

D.Lgs 81/08

5 corsi obbligatori per ATECO 71

Elenco completo dei corsi richiesti dal D.Lgs 81/08 e dalla normativa di settore per le aziende attività degli studi di architettura e d’ingegneria.

Sicurezza sul LavoroDurata: 8 ore·Rinnovo: Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore)

Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso

Normativa: D.Lgs 81/08 — Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori di aziende a rischio basso. Copre i fondamentali della sicurezza sul lavoro.

Primo SoccorsoDurata: 12 ore·Rinnovo: Aggiornamento ogni 3 anni (4 ore)

Primo Soccorso — Gruppo B/C

Normativa: D.Lgs 81/08 — D.M. 388/2003

Corso obbligatorio per addetti al primo soccorso in aziende Gruppo B e C.

AntincendioDurata: 4 ore·Rinnovo: Aggiornamento ogni 5 anni

Antincendio — Rischio Basso

Normativa: D.Lgs 81/08 — D.M. 02/09/2021

Corso obbligatorio per addetti antincendio in attività a rischio basso.

ErgonomiaDurata: 4 ore·Rinnovo: Aggiornamento ogni 5 anni

Videoterminali (VDT)

Normativa: D.Lgs 81/08 Titolo VII

Corso obbligatorio per lavoratori che utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali.

PrivacyDurata: 4 ore·Rinnovo: Aggiornamento annuale

Privacy e GDPR

Normativa: Reg. UE 2016/679 (GDPR) — D.Lgs 196/2003

Corso obbligatorio per tutti i dipendenti che trattano dati personali.

Rischi tipici del settore attività degli studi di architettura e d’ingegneria

I principali pericoli che la valutazione dei rischi (DVR) deve fotografare per le aziende con codice ATECO 71:

  • Affaticamento visivo da videoterminale
  • Posture statiche su CAD/BIM
  • Cadute durante sopralluoghi in cantiere
  • Esposizione a polveri in fase di cantiere
  • Stress da scadenze progettuali
  • Rischio professionale da responsabilità tecnica

Normative collaterali al D.Lgs 81/08 per il settore attività degli studi di architettura e d’ingegneria

Oltre al Testo Unico sulla Sicurezza, alle aziende ATECO 71 si applicano norme specifiche che integrano gli obblighi formativi e gestionali.

  • Coordinatore sicurezza in fase di progettazione/esecuzioneAllegato XIV D.Lgs 81/08
  • Società tra professionistiL. 183/2011
  • Codice contratti pubbliciD.Lgs 36/2023
  • Equo compenso professioni regolamentateL. 49/2023

Perché questi corsi sono obbligatori nel settore Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

Le attività riconducibili al codice ATECO 71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), che impone al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata ai rischi reali della mansione. Trattandosi di luoghi di lavoro che devono gestire le emergenze, sono richiesti anche addetti formati antincendio e/o al primo soccorso. La mancata formazione non è una semplice irregolarità formale: espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative e, in caso di infortunio, ad aggravanti di responsabilità.

Approfondisci i corsi per Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

Programma, durata e attestato di ciascun corso obbligatorio nelle aree Sicurezza sul Lavoro, Primo Soccorso, Antincendio, Ergonomia, Privacy.

Come mettersi in regola nel settore Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

Mettere in regola un’azienda con codice ATECO 71 non significa solo iscrivere i dipendenti ai corsi, ma costruire un sistema di prevenzione coerente con il rischio basso del settore. I passaggi fondamentali sono:

  • Valutazione dei rischi e DVR. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve fotografare i pericoli concreti delle lavorazioni di attività degli studi di architettura e d’ingegneria e indicare le misure di prevenzione, inclusa la formazione qui elencata.
  • Nomine e figure obbligatorie. Vanno designati e formati RSPP, addetti alle emergenze e l’RLS, ciascuno con il proprio percorso obbligatorio.
  • Formazione dei neoassunti. Ogni nuovo lavoratore deve completare la formazione generale e specifica prima o contestualmente all’avvio della mansione, mai dopo.
  • Aggiornamenti periodici. Gli attestati hanno una scadenza: vanno pianificati i rinnovi per non perdere la validità della formazione.

Non sai da quali corsi partire? Usa lo strumento «Trova i corsi obbligatori» per ottenere l’elenco personalizzato in pochi clic. Per approfondire gli adempimenti del datore di lavoro consulta la guida Formazione sicurezza obbligatoria: chi deve farla e ogni quanto.

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I corsi del settore attività degli studi di architettura e d’ingegneria sono disponibili in tutta Italia, in aula presso le sedi dei clienti e in videoconferenza sincrona dove la normativa lo consente.

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Approfondimenti per il settore Attività degli studi di architettura e d’ingegneria

Guide e risorse editoriali su obblighi, scadenze e adempimenti.

Domande frequenti — ATECO 71

Quali corsi sono obbligatori per il codice ATECO 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria)?+

Per le aziende ATECO 71 — Attività degli studi di architettura e d’ingegneria — classificate a basso, sono richiesti 5 corsi: Formazione Sicurezza Lavoratori — Rischio Basso, Primo Soccorso — Gruppo B/C, Antincendio — Rischio Basso, Videoterminali (VDT), Privacy e GDPR. L’elenco deriva dal D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, oltre alle norme di settore (D.Lgs 81/08).

Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non forma i dipendenti del settore attività degli studi di architettura e d’ingegneria?+

Il D.Lgs 81/08 prevede per il datore di lavoro l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per ciascun lavoratore non formato (art. 55). In caso di infortunio, la mancata formazione costituisce aggravante e può portare a responsabilità penale per lesioni colpose o omicidio colposo. Anche il preposto e il dirigente non formati sono sanzionati direttamente.

Ogni quanto vanno aggiornati i corsi di sicurezza?+

Gli attestati di formazione lavoratori, preposti e dirigenti hanno validità quinquennale: l’aggiornamento (6 ore) va completato entro 5 anni dal rilascio. Antincendio e primo soccorso hanno tempistiche distinte (in genere 3 anni per il primo soccorso, periodicità definita dal DM 2/9/2021 per l’antincendio). Le abilitazioni attrezzature (carrelli, PLE) si aggiornano ogni 5 anni con 4 ore di pratica.

Quanto costano i corsi obbligatori per un’azienda del settore attività degli studi di architettura e d’ingegneria?+

I costi indicativi variano in base al numero di partecipanti e alla modalità: la formazione lavoratori e-learning parte da circa 30-60 euro a persona per il modulo generale, mentre i corsi specifici a rischio alto in aula partono da 150-250 euro a persona. Le abilitazioni attrezzature (carrelli, PLE) si collocano in genere fra 150 e 350 euro. Per gruppi aziendali sono disponibili preventivi personalizzati: la formazione può inoltre essere finanziata tramite Fondi Interprofessionali.

Gli attestati hanno validità nazionale?+

Sì. I corsi erogati secondo il D.Lgs 81/08 e gli Accordi Stato-Regioni hanno validità su tutto il territorio italiano, indipendentemente dalla Regione in cui sono stati conseguiti. La normativa è di rango statale: la Regione di erogazione non vincola l’uso dell’attestato presso un datore di lavoro in un’altra Regione, purché il percorso rispetti durate, contenuti e modalità di verifica fissate dalla norma.

È possibile organizzare i corsi direttamente in azienda?+

Sì. Per gruppi aziendali è possibile organizzare i corsi in modalità inter-aziendale presso la sede del cliente, previo sopralluogo o briefing del responsabile della sicurezza, oppure in videoconferenza sincrona quando la norma lo consente (parte generale lavoratori, aggiornamenti, alcune figure). I corsi pratici (antincendio, primo soccorso, attrezzature) richiedono comunque almeno una parte in presenza per le prove pratiche obbligatorie.

I corsi e-learning sono validi per il mio codice ATECO?+

Per ATECO 71 la modalità e-learning è ammessa per la parte generale della formazione lavoratori (4 ore) e per gli aggiornamenti di lavoratori, preposti e dirigenti, alle condizioni tecniche fissate dall’Accordo Stato-Regioni. La parte specifica del rischio basso e i corsi che prevedono prova pratica (antincendio, primo soccorso, attrezzature) devono svolgersi in aula o in videoconferenza sincrona dove consentito.

Cosa succede in caso di ispezione ASL o Ispettorato del Lavoro?+

L’ispezione verifica innanzitutto la presenza del DVR, le nomine delle figure obbligatorie (RSPP, addetti emergenze, RLS) e gli attestati di formazione di ogni lavoratore in forza. Vengono richiesti i registri di presenza dei corsi, i programmi didattici e l’evidenza degli aggiornamenti effettuati. In caso di carenze formative l’organo di vigilanza emette prescrizioni con scadenza e, in parallelo, può notificare il verbale di contestazione previsto dall’art. 55 D.Lgs 81/08.

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