Corso Privacy e GDPR per il Trattamento dei Dati Personali
Corso Privacy e GDPR 4 ore in aula, videoconferenza o e-learning per autorizzati al trattamento ex art. 29-32 GDPR. Attestato valido in tutta Italia.
In breve
Corso Privacy e GDPR 4 ore in aula, videoconferenza o e-learning per autorizzati al trattamento ex art. 29-32 GDPR. Attestato valido in tutta Italia.
- Durata
- 4 ore
- Aggiornamento
- Aggiornamento annuale consigliato
- Normativa
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) — D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018
- Modalità
- In aula, Videoconferenza, E-learning
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Privacy
Durata
4 ore
Aggiornamento
Aggiornamento annuale consigliato
Normativa
Reg. UE 2016/679 (GDPR) — D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018
Il Corso Privacy e GDPR fornisce a chi tratta dati personali in azienda le conoscenze necessarie per operare nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018). La corretta gestione dei dati non è soltanto un obbligo di legge: è un elemento di tutela dell’azienda, di prevenzione di sanzioni e di costruzione della fiducia di clienti, dipendenti e fornitori.
L’art. 29 GDPR e l’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy stabiliscono che le persone autorizzate al trattamento operino sotto l’autorità del titolare seguendone le istruzioni; l’art. 32 GDPR impone al titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate, fra cui la formazione del personale, quale misura di sicurezza concreta. Il GDPR non fissa una durata oraria minima della formazione: è il principio di accountability (art. 5, par. 2) a richiedere che il titolare scelga e documenti un percorso proporzionato ai trattamenti effettuati, tipicamente compreso fra 4 e 8 ore con aggiornamento periodico.
Il programma affronta i principi cardine del trattamento — liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione delle finalità e della conservazione — e i ruoli previsti dalla normativa: titolare, contitolare, responsabile ex art. 28, autorizzati e Data Protection Officer ex art. 37 (figura obbligatoria per pubbliche amministrazioni, per chi effettua monitoraggio sistematico su larga scala e per chi tratta su larga scala dati particolari ex art. 9 o relativi a condanne penali). Vengono illustrati gli adempimenti pratici quotidiani: informativa, raccolta del consenso, riscontro alle richieste degli interessati, tenuta del registro dei trattamenti ex art. 30 e individuazione dei casi di DPIA ex art. 35.
Particolare attenzione è dedicata alla gestione del data breach: il corso spiega come riconoscere una violazione, come valutarne il rischio per i diritti e le libertà degli interessati e come effettuare la notifica al Garante entro 72 ore dalla conoscenza del fatto ex art. 33 GDPR, oltre alla comunicazione agli interessati nei casi di rischio elevato ex art. 34. Sono analizzati i provvedimenti più recenti dell’Autorità e i casi di studio più significativi in ambito sanzionatorio, ricordando che l’art. 83 GDPR prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo mondiale.
Il corso è erogabile in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning asincrona, per adattarsi alle esigenze organizzative dell’azienda; tutte le modalità prevedono test di verifica finale e tracciamento delle attività. Al superamento della verifica viene rilasciato un attestato di partecipazione valido su tutto il territorio nazionale, conservato e producibile in caso di accertamento del Garante o di audit interno.
È raccomandato un aggiornamento periodico, indicativamente annuale, per restare allineati all’evoluzione normativa, alle linee guida dell’EDPB (Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) e ai provvedimenti del Garante italiano; un aggiornamento mirato è inoltre opportuno ogni volta che vengano introdotti nuovi trattamenti, nuovi sistemi informatici o cambi organizzativi rilevanti.
A chi è rivolto
- ✓Dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.Lgs 196/2003
- ✓Titolari, contitolari e responsabili del trattamento, loro delegati e referenti privacy interni
- ✓Personale di uffici HR, amministrazione, customer service, commerciale e marketing che gestisce dati di clienti, dipendenti o fornitori
- ✓Data Protection Officer (DPO/RPD), figure di supporto al DPO e privacy specialist aziendali
- ✓Addetti IT e amministratori di sistema coinvolti nella sicurezza dei trattamenti ex art. 32 GDPR
- ✓Liberi professionisti, studi associati e PMI che trattano dati personali nell’ambito della propria attività
Obiettivi del corso
- ●Conoscere principi, struttura e ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy italiano
- ●Comprendere ruoli e responsabilità di titolare, contitolare, responsabile, sub-responsabile, autorizzati e DPO
- ●Applicare correttamente i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione delle finalità e della conservazione
- ●Gestire informativa, basi giuridiche del trattamento e raccolta del consenso valido ai sensi degli artt. 6, 7 e 13-14 GDPR
- ●Riconoscere, classificare e gestire un data breach con notifica al Garante entro 72 ore ex art. 33 GDPR
- ●Tenere e aggiornare il registro dei trattamenti ex art. 30 e impostare una valutazione d’impatto (DPIA) quando richiesta
- ●Adottare misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 32 GDPR per garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati
- ●Dimostrare la conformità attraverso il principio di accountability documentando policy, procedure e formazione
Programma
- 1.Quadro normativo: dal D.Lgs 196/2003 al Reg. UE 2016/679, novelle del D.Lgs 101/2018 e provvedimenti del Garante
- 2.Definizioni chiave: dato personale, dato particolare ex art. 9, dato giudiziario, trattamento, profilazione, pseudonimizzazione
- 3.Principi applicabili al trattamento ex art. 5 GDPR: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, accountability
- 4.Soggetti del trattamento: titolare, contitolare (art. 26), responsabile (art. 28) e sub-responsabile, autorizzati ex art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.Lgs 196/2003
- 5.Designazione, compiti e posizione del Data Protection Officer (DPO/RPD) ex artt. 37-39 GDPR
- 6.Basi giuridiche del trattamento ex art. 6, condizioni del consenso ex art. 7 e trattamento di dati particolari ex art. 9
- 7.Informativa agli interessati ex artt. 13-14 GDPR: contenuti obbligatori, linguaggio chiaro, modalità di erogazione
- 8.Diritti degli interessati (artt. 15-22): accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate
- 9.Misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR: cifratura, pseudonimizzazione, backup, controllo accessi, gestione password
- 10.Gestione del data breach ex artt. 33-34: rilevamento, valutazione del rischio, notifica al Garante entro 72 ore, comunicazione agli interessati
- 11.Registro delle attività di trattamento ex art. 30: contenuti, soggetti obbligati ed esempi pratici di compilazione
- 12.Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ex art. 35: casi obbligatori, metodologia, consultazione preventiva
- 13.Trasferimenti di dati extra-UE ex artt. 44-49: decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali tipo, sentenza Schrems II
- 14.Sanzioni amministrative ex art. 83 GDPR (fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato annuo mondiale) e profili di responsabilità civile e penale
Modalità di erogazione
Domande frequenti
La formazione privacy è obbligatoria per i dipendenti?
Sì. Gli artt. 29 e 32 GDPR, insieme all’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, impongono al titolare di garantire che le persone autorizzate al trattamento ricevano adeguate istruzioni e formazione. Il GDPR non fissa una durata minima legale: il principio di accountability ex art. 5, par. 2 richiede però al titolare di scegliere e documentare un percorso proporzionato ai rischi, tipicamente fra 4 e 8 ore con aggiornamento periodico.
Il DPO è obbligatorio per tutte le aziende?
No. L’art. 37 GDPR rende obbligatoria la designazione del Data Protection Officer per le pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi giurisdizionali), per i titolari o responsabili la cui attività principale consiste in trattamenti che richiedono monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala e per chi tratta su larga scala dati particolari ex art. 9 o dati relativi a condanne penali e reati. Al di fuori di questi casi la nomina è facoltativa ma spesso consigliata.
Quali sono le sanzioni previste dal GDPR?
L’art. 83 GDPR prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale per le violazioni meno gravi e fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo mondiale per le violazioni più gravi (è applicato l’importo maggiore). Restano fermi i profili di responsabilità civile per i danni causati agli interessati ex art. 82 e le sanzioni penali previste dal Codice Privacy.
Qual è la differenza tra autorizzato, incaricato e responsabile del trattamento?
Il responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) è un soggetto esterno che tratta i dati per conto del titolare sulla base di un contratto. Gli autorizzati al trattamento (art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.Lgs 196/2003) sono persone fisiche che operano sotto l’autorità del titolare o del responsabile seguendone le istruzioni. Il termine "incaricato" deriva dal previgente Codice Privacy: oggi corrisponde sostanzialmente alla figura dell’autorizzato.
Il corso privacy può essere svolto in e-learning?
Sì. Il GDPR non impone una modalità specifica: in coerenza con il principio di accountability, il titolare può scegliere fra aula, videoconferenza sincrona o e-learning asincrona, purché sia garantito un tracciamento delle attività, una verifica di apprendimento e il rilascio di un attestato. La piattaforma e-learning deve essere accessibile, prevedere test e consentire la conservazione delle evidenze formative.
Che cos’è il registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR?
È il documento, in forma scritta o elettronica, che descrive le attività di trattamento svolte dal titolare e dal responsabile: finalità, categorie di interessati e di dati, destinatari, eventuali trasferimenti extra-UE, termini di cancellazione e misure di sicurezza. È obbligatorio salvo limitate esenzioni per imprese con meno di 250 dipendenti e va aggiornato in caso di nuovi trattamenti o modifiche significative.
Quanto tempo si ha per notificare un data breach al Garante?
L’art. 33 GDPR prevede la notifica al Garante entro 72 ore dal momento in cui il titolare viene a conoscenza della violazione, salvo i casi in cui sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Nei casi di rischio elevato è prevista anche la comunicazione agli interessati ex art. 34, con linguaggio chiaro e indicazione delle misure adottate.
Ogni quanto è opportuno aggiornare la formazione sulla privacy?
Non esiste una scadenza fissata per legge, ma il principio di accountability richiede un aggiornamento periodico, indicativamente annuale, e ogni volta che intervengano modifiche significative: nuovi trattamenti, nuovi sistemi informatici, riorganizzazioni, provvedimenti rilevanti del Garante o nuove linee guida dell’EDPB.
L’attestato del Corso Privacy e GDPR è valido in tutta Italia?
Sì. Al termine del percorso e dopo il superamento della verifica finale viene rilasciato un attestato di partecipazione valido su tutto il territorio nazionale, da conservare a cura del titolare quale evidenza dell’assolvimento dell’obbligo formativo ex artt. 29 e 32 GDPR in caso di accertamento del Garante o di audit.
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In base al D.Lgs. 81/08 e ai relativi accordi di settore, Corso Privacy e GDPR è formazione obbligatoria per le imprese che operano nei seguenti codici ATECO. Apri la scheda per consultare l’elenco completo degli adempimenti del settore.
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