Corso di Formazione per Addetti ai Videoterminali (VDT)
Corso Videoterminali 4 ore: artt. 173-179 D.Lgs 81/08, allegato XXXIV, ergonomia postazione, pause e sorveglianza sanitaria oculistica. Attestato.
In breve
Corso Videoterminali 4 ore: artt. 173-179 D.Lgs 81/08, allegato XXXIV, ergonomia postazione, pause e sorveglianza sanitaria oculistica. Attestato.
- Durata
- 4 ore
- Aggiornamento
- Aggiornamento ogni 5 anni
- Normativa
- D.Lgs 81/08 Titolo VII
- Modalità
- In aula, Videoconferenza, E-learning
- Attestato
- Nominativo, conforme Accordo Stato-Regioni, valido in tutta Italia
- Categoria
- Ergonomia
Durata
4 ore
Aggiornamento
Aggiornamento ogni 5 anni
Normativa
D.Lgs 81/08 Titolo VII
Il Corso per Addetti ai Videoterminali (VDT) risponde all’obbligo formativo previsto dall’art. 177 del D.Lgs 81/08, all’interno del Titolo VII dedicato alle attrezzature munite di videoterminali (artt. 172-179). La normativa, attuativa della Direttiva europea 90/270/CEE, impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sui rischi connessi all’uso del VDT e sulle misure di prevenzione applicabili, prima di adibirli all’attività e ogni volta che si modifica in modo significativo l’organizzazione del posto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 173 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08, è considerato "lavoratore videoterminalista" — e ha quindi diritto a tutte le tutele del Titolo VII, inclusa la sorveglianza sanitaria — il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175. Sotto questa soglia il lavoratore non rientra nella definizione e non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria specifica, fermo restando l’obbligo di valutazione dei rischi e di adeguamento ergonomico della postazione.
Il percorso, della durata tipica di 4 ore, affronta i tre principali ordini di rischio del lavoro al videoterminale. I disturbi visivi (astenopia), causati dalla fissazione prolungata dello schermo, dalla riduzione dell’ammiccamento e da condizioni di illuminazione inadeguate. I disturbi muscolo-scheletrici (WMSDs) a carico di collo, spalle, schiena e arti superiori, dovuti a posture incongrue mantenute a lungo. L’affaticamento mentale e lo stress da lavoro correlato, legati al ritmo, ai contenuti e all’organizzazione del lavoro.
Il corso fornisce indicazioni operative per allestire la postazione in conformità ai requisiti minimi dell’allegato XXXIII (richiamati dal DM Salute sui requisiti minimi del posto di lavoro): schermo regolabile in altezza e inclinazione, distanza occhi-schermo di 50-70 cm, sedia regolabile a cinque razze, piano di lavoro stabile e di dimensioni adeguate, illuminamento generale tra 300 e 500 lux con assenza di riflessi sullo schermo. Vengono illustrate la corretta postura seduta, la regolazione degli arredi e le buone prassi per gestire pause e cambiamenti di attività.
L’art. 175 del D.Lgs 81/08 prevede che il lavoratore videoterminalista, in assenza di una disposizione contrattuale più favorevole, abbia diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro e non può essere cumulata all’inizio o alla fine dell’attività. È inoltre prevista la possibilità di sostituire la pausa con cambiamenti di attività che comportino il distacco dallo schermo.
Il corso è disponibile in aula, in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning asincrona, con rilascio di attestato di formazione conforme alla normativa vigente al superamento della verifica finale. La formazione deve essere aggiornata ogni cinque anni o ogni volta che mutino in modo significativo le condizioni della postazione, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi formativi è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 178 del D.Lgs 81/08.
A chi è rivolto
- ✓Impiegati amministrativi, contabili, segreteria e personale d’ufficio che lavorano al computer oltre 20 ore settimanali
- ✓Sviluppatori software, programmatori, sistemisti, data analyst e addetti CAD/CAM con uso intensivo del videoterminale
- ✓Addetti call center, customer care, telemarketing e front office digitale che operano costantemente al PC
- ✓Personale di redazione, grafici, editor video, traduttori e professionisti del settore editoriale e creativo
- ✓Lavoratori in smart working e telelavoratori che utilizzano il videoterminale come strumento principale di lavoro
- ✓Datori di lavoro, RSPP e preposti che devono organizzare la formazione e la sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti
Obiettivi del corso
- ●Comprendere i rischi per la salute connessi all’uso prolungato e sistematico del videoterminale
- ●Conoscere gli obblighi del datore di lavoro previsti dagli artt. 173-179 del D.Lgs 81/08
- ●Saper applicare i requisiti minimi della postazione di lavoro fissati dall’allegato XXXIV
- ●Organizzare correttamente la postazione secondo i principi di ergonomia (schermo, sedia, tastiera, piano di lavoro)
- ●Adottare una postura corretta e gestire pause e cambiamenti di attività per ridurre l’affaticamento
- ●Prevenire i disturbi visivi (astenopia), muscolo-scheletrici (collo, spalle, polsi) e da affaticamento mentale
- ●Comprendere il ruolo della sorveglianza sanitaria e gli accertamenti oculistici previsti per il videoterminalista
- ●Conoscere le buone prassi per il telelavoro e lo smart working in sicurezza
Programma
- 1.Quadro normativo: Titolo VII del D.Lgs 81/08, artt. 172-179, allegato XXXIV e DM Salute sui requisiti minimi
- 2.Definizione di lavoratore videoterminalista: il limite delle 20 ore settimanali continuative
- 3.I rischi per la salute: disturbi visivi (astenopia), muscolo-scheletrici (WMSDs) e affaticamento mentale
- 4.Anatomia dell’occhio e meccanismi dell’affaticamento visivo: accomodazione, convergenza, ammiccamento
- 5.Anatomia di rachide cervicale e lombare: posture incongrue al VDT e conseguenze biomeccaniche
- 6.Requisiti ergonomici della postazione: schermo (dimensione, distanza, altezza), tastiera, mouse
- 7.La sedia di lavoro: regolazioni di altezza, schienale, braccioli, profondità seduta
- 8.Il piano di lavoro: dimensioni minime, spazio per le gambe, portadocumenti, poggiapiedi
- 9.Illuminazione naturale e artificiale: livelli di illuminamento, riflessi, contrasti, posizionamento dello schermo
- 10.Microclima, rumore, qualità dell’aria e altri fattori ambientali della postazione di lavoro
- 11.La gestione delle pause: 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa, cambiamenti di attività
- 12.Esercizi di rilassamento visivo, ginnastica posturale e buone prassi quotidiane (regola 20-20-20)
- 13.Sorveglianza sanitaria: visita preventiva, periodicità degli accertamenti oculistici e idoneità
- 14.Telelavoro e smart working: estensione degli obblighi e dotazione della postazione domestica
Modalità di erogazione
Domande frequenti
Chi è considerato lavoratore videoterminalista ai sensi del D.Lgs 81/08?
Ai sensi dell’art. 173 comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/08 è videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175. Per questa figura sono previste specifiche tutele: formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, postazione conforme ai requisiti dell’allegato XXXIV e pause.
Chi lavora meno di 20 ore settimanali al PC deve fare il corso VDT?
Il lavoratore che utilizza il VDT per meno di 20 ore settimanali in modo sistematico non rientra nella definizione di videoterminalista e non è soggetto alla sorveglianza sanitaria specifica del Titolo VII. Resta tuttavia l’obbligo generale di informazione e formazione sui rischi della mansione (art. 36-37 D.Lgs 81/08) e l’obbligo di adeguamento ergonomico della postazione previsto dalla valutazione dei rischi.
Quali pause sono previste per il lavoratore al videoterminale?
L’art. 175 del D.Lgs 81/08 stabilisce che, in assenza di una disposizione contrattuale più favorevole, il lavoratore videoterminalista ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT. La pausa è considerata orario di lavoro, non può essere cumulata all’inizio o alla fine della giornata e può essere sostituita da cambiamenti di attività che comportino il distacco dallo schermo.
Qual è la differenza tra pausa e cambiamento di attività?
La pausa di 15 minuti ogni 2 ore è una vera interruzione del lavoro, durante la quale il lavoratore non opera al videoterminale. Il cambiamento di attività è invece un’alternanza di mansioni: il lavoratore continua a lavorare ma svolge per almeno 15 minuti compiti che non richiedono l’uso del VDT (telefonate, archiviazione cartacea, riunioni). Entrambe le modalità sono ammesse dall’art. 175 e perseguono lo stesso obiettivo: ridurre l’affaticamento visivo e posturale.
La sorveglianza sanitaria oculistica è obbligatoria per il videoterminalista?
Sì. Ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 81/08 il lavoratore videoterminalista (oltre le 20 ore settimanali) è sottoposto a sorveglianza sanitaria con accertamenti specifici della vista e degli occhi da parte del medico competente. La periodicità è quinquennale per i lavoratori sotto i 50 anni con esito di idoneità senza prescrizioni, biennale per i lavoratori sopra i 50 anni o per chi ha ricevuto prescrizioni o limitazioni. Sono previste visite anche su richiesta del lavoratore in caso di disturbi.
Il datore di lavoro deve fornire occhiali o lenti per il VDT?
Sì. L’art. 176 comma 5 del D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro fornisca, a proprie spese, i dispositivi speciali di correzione visiva (occhiali o lenti) quando il medico competente li ritiene necessari e quando i normali strumenti correttivi del lavoratore non risultano idonei all’attività al videoterminale. Sono escluse le lenti per la correzione di difetti visivi generali non legati all’uso del VDT.
Il corso VDT può essere svolto in e-learning?
Sì. Il corso per addetti ai videoterminali può essere erogato integralmente in modalità e-learning asincrona, in videoconferenza sincrona o in aula. L’e-learning è espressamente ammesso per la formazione VDT, trattandosi di un percorso prevalentemente teorico-informativo sui rischi della postazione, sull’ergonomia, sulle pause e sulla sorveglianza sanitaria. Al termine è prevista una verifica finale e il rilascio dell’attestato.
Ogni quanto va aggiornata la formazione VDT?
La formazione va aggiornata ogni 5 anni, coerentemente con quanto previsto per la formazione specifica dei lavoratori dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L’aggiornamento è inoltre necessario ogni volta che cambino in modo significativo le condizioni della postazione, le attrezzature, le procedure di lavoro o quando il lavoratore venga adibito a una nuova mansione che modifica l’esposizione al rischio.
Quali sono i requisiti minimi della postazione di lavoro al VDT?
L’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08 fissa i requisiti minimi della postazione: schermo orientabile e inclinabile con caratteri ben definiti, tastiera separata dallo schermo e inclinabile, piano di lavoro stabile di dimensioni adeguate, sedia di lavoro stabile a cinque razze con altezza e schienale regolabili, illuminazione adeguata con assenza di riflessi sullo schermo, distanza occhi-schermo di 50-70 cm. La postazione deve inoltre garantire microclima e livelli di rumore conformi.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro per la mancata formazione VDT?
L’art. 178 del D.Lgs 81/08 prevede, per il datore di lavoro che non assicura l’informazione e la formazione di cui all’art. 177, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Sanzioni analoghe sono previste per la mancata sorveglianza sanitaria, per la postazione non conforme all’allegato XXXIV e per la mancata concessione delle pause previste dall’art. 175.
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