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Figure della sicurezza

Obblighi del datore di lavoro: cosa è delegabile e cosa no

Alcuni obblighi restano sempre in capo al datore di lavoro, altri possono essere delegati: capire la differenza è decisivo per ripartire le responsabilità.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 5 ottobre 2025 · Tempo di lettura 4 min

Categoria
Figure della sicurezza
Pubblicato
5 ottobre 2025
Ultimo aggiornamento
5 ottobre 2025
Tempo di lettura
4 min (714 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2025

Il datore di lavoro al centro del sistema di prevenzione

Nel D.Lgs 81/08 il datore di lavoro è il principale garante della sicurezza: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o chi ha la responsabilità dell’organizzazione con poteri decisionali e di spesa. Su di lui grava la maggior parte degli obblighi di prevenzione, perché è chi dispone delle leve organizzative ed economiche per renderli effettivi.

La legge distingue, però, tra obblighi che il datore di lavoro deve assolvere personalmente e obblighi che può trasferire ad altri soggetti tramite una delega di funzioni. Comprendere questa distinzione è fondamentale: stabilisce chi risponde di cosa e dove passa il confine tra responsabilità propria e responsabilità dei delegati.

Gli obblighi non delegabili

Due obblighi restano sempre e comunque in capo al datore di lavoro e non possono essere trasferiti a nessun altro: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sono considerati il cuore del sistema, le scelte fondative su cui si costruisce tutta la prevenzione aziendale.

La ragione è chiara: la valutazione dei rischi orienta ogni misura successiva, mentre la nomina del RSPP definisce chi affianca tecnicamente il datore di lavoro. Anche quando questi compiti sono materialmente svolti con il contributo di consulenti o tecnici, la titolarità e la responsabilità della decisione restano del datore di lavoro, che non può spogliarsene.

Per questo, una delega che pretendesse di trasferire questi due obblighi sarebbe priva di effetto sotto questo profilo: il datore di lavoro continuerebbe a risponderne in prima persona, indipendentemente da qualsiasi atto formale.

Gli obblighi delegabili e la delega di funzioni

Molti altri obblighi possono invece essere delegati: pensiamo all’attuazione concreta delle misure di prevenzione, alla gestione di reparti o unità produttive, all’organizzazione di specifici adempimenti operativi. Per trasferire queste funzioni la legge richiede uno strumento preciso, la delega di funzioni, che deve rispettare requisiti rigorosi per essere valida.

La delega deve risultare da atto scritto con data certa, essere conferita a un soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni, attribuire al delegato l’autonomia di spesa e di organizzazione necessaria, ed essere accettata per iscritto. Solo così produce l’effetto di spostare le relative responsabilità sul delegato.

Anche in presenza di una delega valida, però, il datore di lavoro non si libera del tutto: conserva un obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La delega, in altri termini, ridistribuisce le responsabilità, ma non cancella il ruolo di controllo di chi l’ha conferita.

Gli altri obblighi gestionali del datore di lavoro

Oltre ai due adempimenti non delegabili, il datore di lavoro ha numerosi altri obblighi: fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, garantire la sorveglianza sanitaria dove prevista, informare e formare i lavoratori, designare gli addetti alle emergenze, adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e l’evacuazione. Molti di questi compiti possono essere gestiti anche tramite dirigenti delegati.

Resta inoltre il dovere di aggiornare la valutazione dei rischi al mutare delle condizioni, di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti e di vigilare sull’osservanza delle disposizioni da parte di tutte le figure coinvolte. È un insieme di adempimenti che richiede continuità nel tempo, non un singolo atto iniziale.

Adempiere agli obblighi con il supporto di 123Formazione

Distinguere ciò che resta sempre in capo al datore di lavoro da ciò che può essere delegato è il primo passo per organizzare correttamente le responsabilità e ridurre il rischio di contestazioni. Una catena di deleghe ben costruita, accompagnata da una formazione adeguata di ciascuna figura, rende il sistema di prevenzione più solido ed efficace.

Tra gli obblighi del datore di lavoro, la formazione dei lavoratori e delle figure della sicurezza occupa un posto centrale. Con 123Formazione puoi assolvere a questi adempimenti formativi con corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS e addetti alle emergenze, in aula, in videoconferenza ed e-learning, con attestati validi in tutta Italia: contattaci per costruire il tuo piano formativo.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti

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