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Modalità formative ed e-learning

FAD e formazione a distanza: i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni 2016

L’Accordo Stato-Regioni del 2016 fissa le condizioni per una FAD valida: piattaforma adeguata, tracciamento, tutor e verifiche. Ecco cosa deve esserci davvero.

A cura della Redazione 123Formazione · Aggiornato il 22 marzo 2026 · Tempo di lettura 3 min

Categoria
Modalità formative ed e-learning
Pubblicato
22 marzo 2026
Ultimo aggiornamento
22 marzo 2026
Tempo di lettura
3 min (643 parole)
Autore
A cura della Redazione 123Formazione

A cura della Redazione 123Formazione

Revisione: team tecnico sicurezza

Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2026

Che cosa regola l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha riordinato la disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza, intervenendo anche sulle modalità di erogazione. Tra gli aspetti più rilevanti vi è la definizione delle condizioni alle quali la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning può essere considerata valida.

L’obiettivo della norma è evitare che la formazione a distanza si riduca alla semplice messa a disposizione di materiali. Per questo l’Accordo individua una serie di requisiti minimi che la piattaforma e il percorso devono possedere, riguardanti l’organizzazione del corso, il tracciamento, l’assistenza al discente e la verifica finale.

La piattaforma e l’organizzazione del corso

La FAD deve appoggiarsi a una piattaforma informatica adeguata, capace di gestire l’erogazione dei contenuti e di documentare l’intero percorso. I materiali devono essere strutturati in moduli, con obiettivi didattici chiari, e accompagnati da informazioni preliminari sul programma, sulla durata e sulle modalità di fruizione.

Al discente deve essere garantita un’adeguata informazione iniziale: come accedere, come muoversi tra i moduli, a chi rivolgersi per problemi tecnici e didattici. La piattaforma deve consentire la fruizione ordinata dei contenuti e impedire che il percorso venga completato saltando parti obbligatorie.

Il tracciamento del percorso formativo

Il tracciamento è il cuore della validità della FAD. La piattaforma deve registrare l’identità del discente, i tempi di accesso e di permanenza, l’avanzamento all’interno dei moduli e il completamento delle attività. Questi dati consentono di dimostrare che la formazione è stata effettivamente svolta e per quante ore.

Senza tracciamento non è possibile attestare la reale partecipazione: un corso in cui i contenuti sono semplicemente scaricabili, senza monitoraggio dell’effettiva fruizione, non soddisfa i requisiti dell’Accordo. È proprio il tracciamento, insieme alla verifica dell’apprendimento, a distinguere una FAD a norma da una semplice raccolta di dispense online.

Il ruolo del tutor e dell’assistenza

L’Accordo prevede che la formazione a distanza non lasci il discente da solo davanti allo schermo. Deve essere garantita la presenza di un tutor, figura di riferimento che assicura l’assistenza durante il percorso, risponde alle domande, supporta nelle difficoltà e accompagna verso il completamento.

Il tutor svolge un ruolo sia tecnico sia didattico: facilita l’uso della piattaforma e presidia la qualità dell’apprendimento. La sua presenza è uno degli elementi che rendono la FAD assimilabile a un percorso strutturato e non a un’autoformazione libera, e va affiancata da un sistema di assistenza tecnica accessibile.

La verifica dell’apprendimento e l’attestato

Ogni percorso in FAD deve concludersi con una verifica dell’apprendimento, generalmente sotto forma di test finale, che accerti l’effettivo raggiungimento degli obiettivi didattici. Possono essere previste anche verifiche intermedie tra i moduli. Il superamento della prova è condizione per il rilascio dell’attestato.

L’attestato deve riportare i dati essenziali: nominativo del discente, contenuti, durata, modalità di erogazione e soggetto formatore. Un attestato coerente con un percorso correttamente tracciato e verificato è ciò che dà valore probatorio alla formazione svolta a distanza.

Una FAD conforme con 123Formazione

I percorsi in FAD di 123Formazione sono erogati su piattaforma che garantisce tracciamento del percorso, tutor di supporto e verifica finale dell’apprendimento, in linea con i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni del 2016. L’attestato rilasciato indica con precisione modalità, contenuti e durata.

Per le parti che la normativa riserva all’aula o all’addestramento pratico, integriamo la FAD con sessioni dedicate, così da costruire percorsi completi e pienamente validi. Contattaci per verificare quali corsi della tua azienda possono essere erogati in formazione a distanza.

Domande frequenti

Chi è obbligato a fare la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla dimensione aziendale, sono obbligati a seguire la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 37. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e i collaboratori.

Quanto dura il corso di sicurezza per lavoratori?

La durata varia in base al livello di rischio dell’azienda: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. È previsto un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni per tutti i livelli.

Cosa succede se non si fa la formazione sulla sicurezza?

Il datore di lavoro che non provvede alla formazione dei lavoratori rischia sanzioni penali e amministrative: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro per ogni lavoratore non formato. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità penale.

La formazione sulla sicurezza può essere fatta online?

Sì, la parte teorica della formazione può essere erogata in modalità e-learning (FAD) secondo l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. La parte pratica deve essere svolta in presenza. I corsi online devono rispettare specifici requisiti tecnici e didattici.

Ogni quanto si rinnova la formazione sulla sicurezza?

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni per lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore). Per RLS l’aggiornamento è annuale (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti). Per addetti antincendio e primo soccorso i tempi variano.

Vedi tutte le FAQ: FAQ Sicurezza sul Lavoro — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ RSPP e ASPP — Domande Frequenti · Vedi tutte le FAQ: FAQ HACCP — Domande Frequenti sull’Igiene Alimentare

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